Gazzetta n. 179 del 1 agosto 2002 (vai al sommario)
COMMISSARIATO PER L' EMERGENZA DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NELLA CITTA' DI MILANO
PROVVEDIMENTO 11 luglio 2002
Utilizzo di impianti per la rilevazione delle violazioni agli articoli 142 e 146 del codice della strada a fini sanzionatori.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA DEL TRAFFICO
E DELLA MOBILITA' NELLA CITTA' DI MILANO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Milano, fino al 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3171 del 28 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, con la quale il sindaco di Milano e' stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella citta' di Milano, in relazione alla situazione del traffico e della mobilita';
Visto l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale precedentemente citata che consente al commissario delegato di operare in deroga alle leggi indicate nel medesimo articolo e ai relativi regolamenti attuativi;
Considerato che l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), rinvia al regolamento per l'individuazione dei dispositivi, delle apparecchiature e degli altri mezzi [...] atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 22 giugno 1999 prevede le norme per l'installazione e l'esercizio di impianti per la rilevazione automatica delle infrazioni;
Considerato che gli incidenti stradali, oltre ad essere un fenomeno con importanti riflessi sociali, costituiscono momento di criticita' della circolazione stradale e che le azioni volte alla riduzione degli stessi perseguono anche l'obbiettivo di migliorare la circolazione;
Preso atto che circa la meta' degli incidenti che avvengono sul territorio cittadino sono causati da velocita' eccessiva e passaggio con il semaforo rosso e che tra questi rientrano gran parte degli incidenti di rilevante gravita';
Considerato che un adeguato presidio delle intersezioni stradali semaforizzate, finalizzato alla prevenzione e repressione delle suddette violazioni, richiederebbe alla Polizia municipale, stante l'ingente numero di tali intersezioni, un impiego di risorse di gran lunga superiore alle relative dotazioni;
Rilevato che la presenza delle telecamere nei nodi stradali in cui si riscontrano piu' frequentemente incidenti e violazioni delle norme di sicurezza, unita ad una consistente e costante informazione all'utenza, potrebbe costituire valido strumento di prevenzione e repressione delle violazioni agli articoli 142 e 146 del codice della strada vigente;
Rilevato, infine, che con l'ordinanza ministeriale n. 3171 del 28 dicembre 2001 e' stato attribuito al commissario straordinario il potere di avvalersi di nuove tecnologie per il controllo della mobilita', anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate all'identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
Dispone:
1. Nel territorio cittadino l'accertamento delle violazioni agli articoli 142 e 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' avvenire anche a mezzo di impianti di rilevazione automatica delle violazioni, senza obbligo di contestazione immediata.
2. In deroga all'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la procedura di omologazione dei mezzi tecnici per l'accertamento e rilevamento automatico delle violazioni agli articoli 142 e 146 del codice della strada e' la seguente:
A) il comune di Milano comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale, l'avvenuta installazione dei mezzi tecnici di cui sopra e l'avvio della fase di sperimentazione, che avra' durata pari a sessanta giorni.
Contestualmente alla comunicazione, il comune di Milano trasmette alla Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale la documentazione tecnico-descrittiva dei sistemi installati e delle prove funzionali da eseguirsi, durante il periodo di sperimentazione, ai fini della verifica di efficienza degli impianti;
B) la fase di sperimentazione puo' avvenire alla presenza di tecnici incaricati dalla Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale, al fine di pervenire al rilascio della omologazione ministeriale degli impianti;
C) alla fase di sperimentazione segue la fase di preesercizio, di durata non inferiore a trenta giorni;
D) qualora i dispositivi installati siano gia' dotati di certificazione di conformita' alle normative tecnico-prestazionali vigenti in almeno un Paese della Comunita' europea, la fase di sperimentazione e' ridotta a trenta giorni;
E) terminata la sperimentazione, i risultati della stessa sono comunicati alla Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale;
F) decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei suddetti risultati ed in ogni caso al termine della fase di preesercizio, il comune di Milano attiva l'esercizio degli impianti, anche in pendenza della omologazione ministeriale.
3. Le prove funzionali finalizzate alla verifica del corretto funzionamento degli impianti, di cui al precedente punto 2, lettera A, sono descritte nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
4. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il presente provvedimento sara' pubblicato, a notizia, per dieci giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio del comune di Milano e sara', altresi', pubblicato nel sito Internet del comune di Milano.
Milano, 11 luglio 2002
Il commissario delegato: Albertini
 
Allegato 1 Impianto per il rilevamento di passaggi con il rosso.
1.1 Test funzionali.
1.1.1 Modalita' di esecuzione:
dovra' essere simulato un numero significativo di passaggi col rosso (minimo 100);
le prove dovranno essere effettuate in almeno due fasce orarie diurne, oltre al test notturno;
dovra', inoltre, essere testata la funzione di autospegnimento in caso di traffico intenso.
1.1.2 Modalita' di verifica:
le prove funzionali dovranno avvenire confrontando i dati provenienti dall'impianto, relativi a veicoli che hanno commesso l'infrazione di passaggio con il rosso, con altre immagini provenienti da un sistema di ripresa dell'incrocio, attivo durante i test funzionali.
1.1.3 Risultati attesi:
la precisione del sistema sara' valutata calcolando la percentuale media delle infrazioni rilevate sul totale di quelle simulate per tutti i casi sopra descritti (che dovra' essere maggiore o uguale al 90%) e verificando il corretto disinserimento del sistema in caso di lunghe code in prossimita' della linea d'arresto.
1.2 Test di sicurezza.
1.2.1 Modalita' di esecuzione e di verifica:
l'installazione non dovra' comportare particolari rischi alla circolazione e dovra' essere minimizzato il suo impatto ambientale nei confronti del territorio.
Sara' quantificato il grado di emissione di eventuali flash addizionali, verificando il grado di abbagliamento del conducente procedente in senso opposto a quello per cui e' rilevata l'infrazione.
1.2.2 Risultati attesi:
l'emissione dovra' essere tale da non arrecare danno alle vetture procedenti in senso contrario a quella per cui si sta valutando l'infrazione.
1.3 Test di compatibilita' elettromagnetica.
1.3.1 Modalita' di esecuzione: dovranno essere valutati i seguenti limiti:
di emissione generale delle apparecchiature in ambiente industriale, residenziale e commerciale;
di immunita' generale delle apparecchiature in ambiente industriale, residenziale e commerciale;
della caratteristica di radio interferenza di apparecchi di informazione tecnologica.
1.3.2 Modalita' di verifica:
i limiti precedentemente elencati dovranno rispettare le normative EMC di compatibilita' elettromagnetica.
1.3.3 Risultati attesi:
dovra' essere rispettato il limite di esposizione umana ai campi elettromagnetici secondo l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 381/1998.
Il campo elettrico emesso dovra' quindi essere inferiore a 6 V/m, mentre quello magnetico dovra' risultare inferiore a 0.016 A/m. 2 Impianto per il controllo di velocita'.
2.1 Test funzionali.
2.1.1 Modalita' di esecuzione: dovranno essere effettuate le misure di velocita' per i seguenti casi:
transito su singola corsia;
per vetture affiancate e procedenti a velocita' differenti;
passaggi consecutivi a diverse frequenze su entrambe le corsie o su singola corsia.
Le prove dovranno essere effettuate in almeno tre fasce orarie su tre giorni tipo (feriale, pre-festivo, festivo) per simulare diverse condizioni di traffico, oltre al test notturno. Per ognuna di esse dovra' essere raccolto un campione significativo di misure (minimo 100). Dovra', inoltre, essere testata la funzione di autospegnimento in caso di traffico intenso.
2.1.2 Modalita' di verifica:
dovra' essere verificata la precisione della misura della velocita' confrontando i dati rilevati dall'impianto con quelli, relativi agli stessi veicoli, provenienti da un sistema mobile di misura della velocita' gia' dotato di omologazione, posizionato nella medesima localita'.
2.1.3 Risultati attesi:
il tasso medio di errore sulla misura della velocita' in tutti i casi sopra descritti dovra' essere inferiore al 5%.
Dovra' essere confermato l'autospegnimento del sistema in caso di traffico intenso.
2.2 Test di sicurezza.
2.2.1 Modalita' di esecuzione e di verifica:
l'installazione non dovra' comportare particolari rischi alla circolazione e dovra' essere minimizzato il suo impatto ambientale nei confronti del territorio.
Sara' quantificato il grado di emissione di eventuali flash addizionali, verificando il grado di abbagliamento del conducente procedente in senso opposto a quello per cui e' rilevata l'infrazione.
2.2.2 Risultati attesi:
l'emissione dovra' essere tale da non arrecare danno alle vetture procedenti in senso contrario a quella per cui si sta valutando l'infrazione.
2.3 Test di compatibilita' elettromagnetica.
2.3.1 Modalita' di esecuzione:
Dovranno essere valutati i seguenti limiti:
di emissione generale delle apparecchiature in ambiente industriale, residenziale e commerciale;
di immunita' generale delle apparecchiature in ambiente industriale, residenziale e commerciale;
della caratteristica di radio interferenza di apparecchi di informazione tecnologica.
2.3.2 Modalita' di verifica:
i limiti precedentemente elencati dovranno rispettare le normative EMC di compatibilita' elettromagnetica.
2.3.3 Risultati attesi:
dovra' essere rispettato il limite di esposizione umana ai campi elettromagnetici secondo l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 381/1998.
Il campo elettrico emesso dovra' quindi essere inferiore a 6 V/m, mentre quello magnetico dovra' risultare inferiore a 0.016 A/m.
 
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