Gazzetta n. 179 del 1 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 luglio 2002
Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso, fisso con diritto di estinzione parziale anticipata e a tasso variabile.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: "Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici";
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti";
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, recante: "Approvazione delle graduatorie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2002, recante: "Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 aprile 2002;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso
1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati:
al 4,85 per cento per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;
al 5,15 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;
al 5,30 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.
2. l tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:
a) di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati A e B del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000;
c) delle spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni o servizi;
d) delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di fuzioni o servizi, tramite comunita' montane, isolane o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale e' assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.
 
Art. 2. Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso con
diritto di estinzione parziale anticipata
1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'articolo 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso variabile
1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, e' pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", maggiorato di 10 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in 10 anni e di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in 15 e 20 anni.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 25 luglio 2002
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I
MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI.

=====================================================================
Quota con diritto di estinzione anticipata | Maggiorazioni (*) =====================================================================
40 % | 0,30
60 % | 0,45
80 % | 0,60

(*) Per tutte le durate dei mutui
 
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