Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 5 luglio 2002
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'IPOST.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del D.L. 351/200l, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

VISTO l'elenco predisposto dall'Istituto Postelegrafonici, trasmesso all'Agenzia del Demanio con nota n. 12408 del 12 giugno 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprieta' dello stesso;

RITENUTO che l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;

VISTO l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" che ha istituito l'Agenzia del Demanio;

VISTA l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

DECRETA

Art. 1

Sono di proprieta' dell'istituto Postelegrafonici i seguenti beni immobili:

----> Vedere Tabella a pag. 79 del S.O. <----
 
Articolo 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'istituto Postelegrafonici e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Articolo 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Articolo 4 Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Articolo 5 Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
 
Articolo 6 Il presente decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 luglio 2002

IL DIRETTORE: SPITZ
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone