Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2002 (vai al sommario)
LEGGE 1 agosto 2002, n. 166
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. (Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e
per l'accesso al SIMPT)
1. Per le finalita' indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorita' alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalita', del trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle societa' private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalita' ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalita' di cui al presente comma, e' istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalita' di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 3, dell'art. 10, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 recante: "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l'incremento dell'occupazione" e' il seguente:
"3. - Il Ministro dei trasporti e della navigazione
puo' affidare incarichi di studio e di consulenza per la
elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in
relazione alla prossima organizzazione di una conferenza
sui trasporti, per la valutazione dei progetti
infrastrutturali, nonche' per il reperimento delle relative
risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.".
- Il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349 e successive modificazioni recante: "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale" e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n.
281 e successive modificazioni recante: "Disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti" e' il seguente:
"Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco
di cui al presente articolo e le successive variazioni, al
fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori.".
- Il testo dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.
226 recante "Legge-quadro sul volontariato" e' il seguente:
"Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di
volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare
le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni
fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di
cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di aregolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".



 
Art. 2. (Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia
di edilizia agevolata)
1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione puo' ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilita' pubblica. In tal caso il termine e' interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresi' ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, gia' trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto".
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalita' di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio e' costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovra' riguardare le attivita' del commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicita' della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto per i componenti del collegio.
5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si puo' procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 puo' contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.
6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il prezzo di cessione e' determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilita' del promotore, questi e' tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalita'.
7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
8. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalita' ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le seguenti finalita' connesse all'attuazione del citato programma:
a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione;
b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7.
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o piu' nuovi commissari straordinari, cui spettera' l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad effettuare controlli a campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.
11. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina".
12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.



Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 9-bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante "Trasferimento
delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno", a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per
i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'art.
9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile
1987, n. 157, sia stato gia' disposto il trasferimento a
regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici,
consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo
industriale, la competenza per la definizione dei relativi
rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con
le modalita' di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata
in vigore del presente decreto sia in atto una procedura
contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi
a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e
prestiti avviene solo a contenzioso definito.
2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle
altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31
dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su
iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da
presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite
del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al
netto di rivalutazione monetaria, interessi,spese e
onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti
gli interventi per i quali risultano iscritte
esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori.
Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo
arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva,
il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un
massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto
di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare
definito in sede transattiva si applica un coefficiente di
maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo
comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono
entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza.
Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla
data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione
della proposta l'Amministrazione puo' ricorrere al parere
dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi
nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di
transazione secondo le norme di contabilita' pubblica. In
tal caso il termine e' interrotto per il tempo occorrente
ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura
generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei
mesi dalla data della richiesta da parte
dell'Amministrazione interessata, vale il principio del
silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento
degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione
del parere dell'Avvocatura generale dello Stato
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30
novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche
in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresi' ai
progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera
CIPE 8 aprile 1987, n.157, individuati all'art. 2, comma 2,
della legge 19 dicembre 1992, n.488, gia' trasferiti dal
commissario ad acta ai sensi dell'art. 9 del presente
decreto.
4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia
stata presentata istanza di definizione transattiva,
nonche' alla definizione delle istanze non esaminate dal
commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993,
provvede il Ministero dei lavori pubblici.
5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai
sensi dell'art. 19, limitatamente alle opere ed ai progetti
di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla
cessazione dell'attivita' dello stesso commissario, al
Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il
commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995.
Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici
assume la diretta gestione delle attivita'.
6. Per la definizione delle attivita' previste dai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 9, dal comma 5 del presente
articolo, nonche' dall'art. 10, in favore del commissario
ad acta possono essere disposte apposite aperture di
credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in
deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non
siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati
emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
7. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il
commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati
e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici".
8. Per gli eventuali completamenti, nonche' per la
realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori
pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti
18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla
contabilita' generale dello Stato, e successive
modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della
normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
per i compensi del commissario ad acta, nonche' per i
componenti della commissione consultiva nominata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1
settembre 1993 e per non piu' di cinque consulenti
giuridici, da utilizzare per la definizione del
contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui
all'art. 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori
pubblici".
- Il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante "Trasferimento
delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno", a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 e' il
seguente:
"1. Le attivita' di trasferimento dei progetti speciali
e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n.
157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma
2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite
alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che
provvede mediante uno o piu' commissari ad acta e riferisce
ogni tre mesi al CIPE".
- Il testo dell'art. 20-bis del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23
maggio 1997, n. 135 recante Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione e' il seguente:
"Art. 20-bis (Funzioni attribuite al Ministero dei
lavori pubblici). - 1. Le funzioni attribuite al Ministero
dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato
dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono
svolte secondo le procedure gia' regolanti l'attivita' dei
soppressi organismi dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'art. 8, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'art. 8,
comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'art.
3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670".
- Il testo dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488 recante "Modifiche della
legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e' il
seguente:
"9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta
del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca
dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui
piani annuali di attuazione, rientranti anche nella
competenza regionale, che non risultino avviati entro i
termini previsti nei rispettivi atti
programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle
revoche vengono acquisite alla programmazione per il
finanziamento di interventi previsti dal presente decreto,
con priorita' per gli interventi localizzati nei territori
in cui ricadono i finanziamenti revocati".
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96 recante Trasferimento delle competenze dei
soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre
1992, n. 488 e' il seguente:
"Art. 9 (Trasferimento delle opere della gestione
separata e dei progetti speciali). - 1. Le attivita' di
trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui
alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano
dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19
dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del
Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o
piu' commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE.
2. Il commissario ad acta, accertata la effettiva
situazione delle opere, nonche' i costi per completarle
sulla base del progetto vigente e con esclusione di
qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di
approvazione, previa valutazione dell'utilita' del
completamento e delle priorita' e compatibilita'
ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione
dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto
per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della
concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori.
3. Le opere gia' completate sono trasferite ai soggetti
destinatari individuati dal commissario ad acta. Il
Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli
importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al
concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che
risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle
controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del
contratto.
4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono
trasferite ai soggetti destinatari individuati dal
commissario ad acta, che stabilisce altresi', sulla base
degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da
attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi
quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali
controversie relative ai lavori gia' eseguiti. Il decreto
del commissario ad acta determina l'immediata successione
del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici
facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A
far data dal decreto di trasferimento, il soggetto
destinatario fa fronte alle eventuali controversie che
dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione
dell'opera, dopo tale data.
5. Le controversie tra l'amministrazione rappresentata
dal commissario ad acta e il soggetto destinatario delle
opere saranno decise da apposito collegio arbitrale
composto di tre arbitri, il cui presidente e' nominato dal
presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna
delle due parti".
- Per il testo dell'art. 9-bis del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96 recante "Trasferimento delle
competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno", a norma dell'art. 3 della
legge 19 dicembre 1992, n. 488 vedi nota precedente.
- Il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 recante Provvedimenti urgenti in tema
di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell'attivita' amministrativa e' il
seguente:
"Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
e' avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata, con priorita' per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
relativiagli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di
tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando
la riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c),
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di
programmi integrati, ai quali si applica il disposto del
comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la
presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6".
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994 reca: "Criteri e modalita' per la definizione del
valore dei contributi in materia di edilizia agevolata".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 recante disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e' il
seguente:
"3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata".
- I testi dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 12, comma 2
della legge 30 aprile 1999, n. 136 recante norme per il
sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica
e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
sono i seguenti:
"Art. 11. - 2. In ogni caso, gli accordi di programma
di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni
dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui
al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento".
"Art. 12 - 2. I programmi di cui all'art. 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque
ammessi a finanziamento, per i quali non e' sottoscritta la
convenzione urbanistica con il comune entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono esclusi dal finanziamento".
- Il testo dell'art. 145, comma 81 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001) e' il seguente:
"81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di
centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'art. 11,
comma 2, e dall'art. 12, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 136, gia' differita al 31 ottobre 2000 dall'art.
1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000,
n. 97, e' ulteriormente differita al 31 ottobre 2001".
- Il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 recante provvedimenti urgenti in tema
di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell'attivita' amministrativa e' il
seguente:
"Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
e' avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata, con priorita' per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali
proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la
riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo.
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata
l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a
pena di nullita', il passaggio in capo all'acquirente degli
obblighi di locazione nei tempi e con le modalita'
stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di
programmi integrati, ai quali si applica il disposto del
comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la
presentazione delle domande).
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente .
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio .
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato .
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6".
- Il testo dell'art. 22, comma 3 della legge 11 marzo
1988, n. 67 recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988) e' il seguente:
"3. Per la concessione, in favore delle imprese
edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi
di cui all'art. 16, L. 5 agosto 1978, n. 457, per
interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi
di recupero di cui all'art. 1, primo comma, lettera b),
della medesima legge n. 457 del 1978, e' autorizzato il
limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di
cui al presente comma relativo al 1989 unaquota di 50
miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita' di
cui al comma 7-bis dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118".
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135 recante disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione e' il seguente:
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le
opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche
indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in
parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di
rilevante interesse nazionale per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia'
appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi
in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
In prima applicazione, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la
tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario
straordinario al presidente della regione che, entro
quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le
prestazioni relative alla revisione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso,
nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia
di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17
della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo
quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4 .
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative allaregolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1".
- Per il testo dei commi 2, 3, 4, 4-bis, 4-quater e 5
dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135 recante disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione vedi nota precedente.
- Il testo dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n.
865 recante Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17
agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge
29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata e' il seguente:
"Art. 72. - Il Ministero dei lavori pubblici e'
autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli
interessi dei mutui contratti dai privati, dalle
cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi
della presente legge, le concessioni in superficie delle
aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e
popolare.
Tale contributo e' concesso nella misura occorrente
affinche' i mutuatari non vengano gravati degli interessi,
diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita
relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri
fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore
al 3 per cento annuo, pari all'1,5 per cento semestrale
oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o
cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede il
divieto di cessione in proprieta' degli alloggi, l'obbligo
di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di
liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella
misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale,
oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta'
divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente
comma o se privati .
I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado
e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per
il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
La garanzia dello Stato diventera' operante entro
centoventi giorni dalla conclusione dell'esecuzione
immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove
l'Istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo
credito e cio' purche' l'Istituto stesso abbia iniziato
l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello
Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio 1971 e successivi.
La garanzia dello Stato continuera' a sussistere
qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di
mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte
dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei
requisiti prescritti dalla presente legge.
Per la determinazione e l'erogazione dei contributi
statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del
decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella
legge 1 novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per la concessione dei contributi statali e'
autorizzato il limite d'impegno di 2 mila milioni per
l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere
sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'art. 67
della presente legge.
Per gli anni successivi, con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato, sara' fissato annualmente il
limite degli ulteriori impegni da assumere per
l'applicazione del presente articolo".
- Il testo dell'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n.
166 recante norme per interventi straordinari di emergenza
per l'attivita' edilizia e' il seguente:
"Art. 9. - Per la concessione di contributi ai sensi
dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, e del
titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati
rispettivamente i limiti d'impegno di lire 30 miliardi e di
lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975, e,
rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi
per l'anno finanziario 1976. Le annualita' relative sono
iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori Pubblici. Al predetto onere si
provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per
il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro per i lavori pubblici provvede, entro il
termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, alla ripartizione territoriale dei
contributi, sulla base dei parametri adottati per la
ripartizione disposta con decreto del Ministro per i lavori
pubblici 10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione
delle percentuali da destinare alle varie categorie, e ne
da' comunicazione alle regioni.
Sui limiti di impegno di cui al primo comma gravano
anche i contributi sulle operazioni di mutuo integrativo
dei mutui gia' concessi e non definiti prima del 26 marzo
1975, derivanti dall'aggiornamento dei costi fissati con il
decreto del Ministro per i lavori pubblici di cui al terzo
comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n.
1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e
quelli per l'adeguamento del contributo previsto dall'art.
6 dello stesso decreto-legge alle variazioni del costo
effettivo delle operazioni di mutuo, stabilito in base al
citato art. 6.
I contributi di cui al presente art. possono essere
altresi' concessi per operazioni di mutuo agevolato
occorrenti per il completamento delle parti ancora da
eseguire, determinate dall'istituto di credito sulla base
dello stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ufficio
del genio civile, di interventi su aree comprese nei piani
di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che
siano rispettati i requisiti previsti dal titolo secondo
del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito
nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive
modificazioni ed integrazioni".
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 13 agosto 13
agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla
legge 16 ottobre 1975, n. 492 recante provvedimenti per il
rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni,
l'edilizia e le opere pubbliche e' il seguente:
"Art. 6 (Edilizia convenzionata). - Per la concessione
di contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre
1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n.
1179, e successive modificazioni ed integrazioni, in
aggiunta ai limiti d'impegno di cui all'art. 9, legge 27
maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli
ulteriori limiti di impegno di lire 25 miliardi e di lire
15 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualita'
relative sono iscritte nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici, presidente del
Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre
1975 provvede alla ripartizione territoriale dei
contributi, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma
dell'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 .
Il termine previsto dal primo comma dell'art. 12 della
legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle
regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli
enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi
dell'art. 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e
nei termini previsti dallo stesso art. 11, al comune
interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre
dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione
territoriale dei contributi. Il termine previsto dal
successivo art. 13 della citata legge 27 maggio 1975, n.
166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni
interessati del nulla osta regionale rilasciato. I termini
previsti dal primo e dal terzo comma dell'art. 16 della
legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati
rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.
La limitazione temporale riguardante l'iscrizione
presso la camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato, di cui al primo comma dell'art. 11 della legge
27 maggio 1975, numero 166, non si applica alle societa' a
prevalente partecipazione regionale e/o comunale".
- I testi degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto
1977, n. 513 recante provvedimenti urgenti per
l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un
programma straordinario e canone minimo dell'edilizia
residenziale pubblica. sono i seguenti:
"Art. 2. - Resta confermato che i contributi concessi
dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del
Comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell'art.
16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla base delle
delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti
di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di
avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso
art. 16, a decorrere dalla data di stipulazione del
contratto di mutuo, sono utilizzati in modo che anche nella
fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non
superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla
legge per il periodo di ammortamento. Nel periodo finale
dell'ammortamento del mutuo e' a carico del mutuatario e
degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso
anche per la parte non piu' coperta dal contributo statale
per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente
comma".
"Art. 10. - Per far fronte alle necessita' del
programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei
contributi di cui al titolo II del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni,
nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 ed all'art. 72 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, derivanti
dall'aumento del costo del danaro, dall'aggiornamento dei
costi di costruzione entro il limite massimo del 15 per
cento degli stessi costi determinati dai decreti
ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, e'
autorizzato l'ulteriore limite di impegno, rispettivamente,
di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978".
- Il testo vigente del comma 49 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002) come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la
realizzazione di opere di viabilita' finanziate ai sensi
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31
dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da
almeno tre anni. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n.135, e successive modificazioni, e che, con propria
determinazione, affida entro sei mesi dalla data del
decreto di nomina il completamento della realizzazione
delle opere con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per
la pubblica amministrazione".
- Il testo dell'art. 54, comma 1 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni relative:
a) all'osservatorio e monitoraggio delle
trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai
compiti di cui all'art. 52, all'abusivismo edilizio ed al
recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e
l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico
ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione,
al fine di unificare i diversi sistemi per una piu' agevole
lettura dei dati;
c) alla predisposizione della normativa tecnica
nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le
costruzioni in zone sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare
e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti
e con le modalita' di cui alle leggi speciali vigenti
nonche' alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito
urbano che implichino un intervento coordinato da parte di
diverse amministrazioni dello Stato".
- Il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo
25 maggio 2001, n. 265 recante norme di attuazione dello
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il
trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo,
nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di
difesa del suolo.e' il seguente:
"3. Sono trasferite alla regione le funzioni
amministrative relative alla laguna di Marano-Grado
previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio
avverra' d'intesa con lo Stato in conformita' a modalita'
preventivamente stabilite".
- La legge 17 agosto 1960, n. 908, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1962, n. 212, reca: Estensione
alle amministrazioni periferiche dello Stato della
possibilita' di utilizzare talune forme di pagamenti gia'
esclusive dell'amministrazione centrale.



 
Art. 3.
(Disposizioni in materia di servitu)
1. Le procedure impositive di servitu' previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitu'.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita) e' il seguente:
"Art. 43. - 1. Valutati gli interessi in conflitto,
l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di
interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della
pubblica utilita', puo' disporre che esso vada acquisito al
suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano
risarciti i danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) puo' essere emanato anche quando sia stato
annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato
all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilita' di un'opera o il decreto di esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti,
la data dalla quale essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e
ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni,
senza pregiudizio per l'eventuale azione gia' proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli
atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
registri immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi
dell'art. 14, comma 2.
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati
nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse
pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi
utilizza il bene puo' chiedere che il giudice
amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della
domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno,
con esclusione della restituzione del bene senza limiti di
tempo.
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la
restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia
disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorita'
che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di
acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del
danno. Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a
cura e spese della medesima autorita'.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno
sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale
pubblica, agevolata e convenzionata nonche' quando sia
imposta una servitu' di diritto privato o di diritto
pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal
proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti,
nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del
danno e' determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene
utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se
l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base
delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere
dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza
titolo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318 reca: "Regolamento per l'attuazione
di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b) del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 e' il seguente:
"b) per autorita' espropriante", si intende l'autorita'
amministrativa titolare del potere di espropriare e che
cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di
un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale
potere, in base ad una norma;
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 5 della legge 29 luglio 1980, n.
385 recante norme provvisorie sulla indennita' di
espropriazione di aree edificabili nonche' modificazioni di
termini previsti dalle legge 28 gennaio 1977, n. 10, legge
5 agosto 1978, n. 457 e legge 15 febbraio 1980, n. 25 e' il
seguente:
"Art. 5. - I termini di cui al secondo comma dell'art.
20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, che siano in corso alla data dell'entrata in
vigore della presente legge, sono prorogati di un anno".
- Il testo dell'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge
22 dicembre 1984, n. 901 , convertito con modificazioni
dalla legge 1 marzo 1985, n. 42 recante proroga della
vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici e'
il seguente:
"5-bis. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la scadenza dei termini di cui al secondo
comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e'
prorogata di un anno".
- Il testo dell'art. 6 della legge 18 aprile 1984, n.
80 recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei
termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni e' il seguente:
"Art. 6 (Assegnazione ed espropriazione delle aree
utilizzate per insediamenti provvisori). - Nei comuni
dichiarati disastrati ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, e successive
modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio
danneggiato dal sisma puo' essere realizzato anche ai sensi
della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni e integrazioni.
La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o
da demolire per effetto degli eventi sismici, posti
all'esterno del centro edificato, puo' essere effettuata
dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso
comune, purche' non in contrasto con le destinazioni di
zona previste dallo strumento urbanistico.
E' in facolta' dei soggetti beneficiari dei contributi
di cui al comma precedente nonche' degli aventi diritto
alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli
alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della
ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo
come definito ai sensi dell'art. 9 della legge 14 maggio
1981, n. 219, e successive modificazioni.
I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario
del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre
1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate
all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici
mesi dall'entrata in vigore della presente legge
espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale
anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine
finale previsto per l'occupazione d'urgenza.
Le aree di cui al comma precedente sono espropriate
indipendentemente dalla loro attuale destinazione
urbanistica.
I provvedimenti di occupazione temporanea sono
prorogati fino al 31 dicembre 1985.
Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni
temporanee di cui al presente art. fanno carico al fondo di
cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio
1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 18
aprile 1986 n. 119 recante proroga dei termini e interventi
urgenti per la rinascita delle zone terremotate della
Campania e della Basilicata e' il seguente:
"Art. 1 (Proroga dei termini). - 1. Sono prorogati al
31 dicembre 1986:
1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'art. 3
del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in
materia di imposta sul valore aggiunto;
2) il termine contenuto nell'art. 11, ultimo comma,
del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in
materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei
comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei
programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28
gennaio 1977, n. 10;
3) il termine contenuto nell'art. 6, penultimo comma,
della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di
occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni
definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo
comma dello stesso art. 6;
4) il termine contenuto nell'art. 12, comma 4-septies
del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in
materia di presentazione degli elaborati e della
documentazione prevista nell'art. 14, secondo comma, della
legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato
dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984,
n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile
1984, n. 80;
5) il termine contenuto nell'art. 2, comma ottavo,
della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive
modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate
dagli enti locali ai sensi dell'art. 60 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in
scadenza al 31 dicembre 1985.
2. Il termine contenuto nell'art. 3-ter del
decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883,
riguardante l'esonero dagli oneri previsti dall'art. 3
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' prorogato al 31
dicembre 1988. A partire dal 1 gennaio 1989 e fino al 31
dicembre 1990 nei soli comuni disastrati non e' dovuto il
solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui
all'art. 5 della stessa legge n. 10 del 1977.
3. Le disposizioni contenute nell'art. 5 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in
materia di collocamento in aspettativa di amministratori
locali, di indennita' in favore di amministratori e
segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonche'
di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al
30 giugno 1986. Fino al 30 giugno 1987 e' autorizzato il
collocamento in aspettativa, nei comuni disastrati, del
sindaco o del suo delegato, di un assessore nonche' di un
consigliere della minoranza designato dal gruppo piu'
consistente della stessa e, nei comuni gravemente
danneggiati, del sindaco o di un suo delegato.
4. E' prorogato di un anno il termine indicato
nell'art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19
convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981,
n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei
piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo
industriale localizzati nelle regioni Campania e
Basilicata, nonche' alla retrocessione dei beni espropriati
nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
stessi localizzati nelle predette regioni
5. E' prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato
nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto
1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli
interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14
maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle
infrastrutture esterne alle aree di cui al citato art. 32
con onere a carico del fondo di cui all'art. 3 della citata
legge 14 maggio 1981, n. 219.
6. Le domande corredate della relativa documentazione
per accedere ai benefici di cui all'art. 22 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono
essere presentate entro il 31 dicembre 1986".
- Il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto-legge 29
dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 47 recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative ed interventi di
carattere assistenziale ed economico e' il seguente:
"2. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza
del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, gia' prorogato dall'art. 1,
comma 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n.
42, concernente precedente proroga delle occupazioni
d'urgenza, e' ulteriormente prorogata di due anni".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre
1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla legge 21
legge gennaio 1988, n. 12 recante proroga dei termini per
l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della
Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone
medesime e' il seguente:
"Art. 1. - Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno
1988 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28
febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 1986, n. 119:
a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4),
concernente la presentazione degli elaborati e della
documentazione, ad integrazione delle domande per
l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e
alla riparazione delle unita' abitative, presentate entro
il 31 marzo 1984;
b);
c);
d) quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai
vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle
aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle
regioni Campania e Basilicata, nonche' alla retrocessione
dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette
regioni;
e);
f);
1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre
1988:
a) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2),
del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119,
concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei
comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei
programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28
gennaio 1977, n. 10;
b) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1),
del decreto-legge di cui alla precedente lettera a),
relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente
agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni;
c) il termine indicato nell'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472,
concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32
della legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive
modificazioni.
2. L'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e
Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della
Campania, gia' autorizzata per il triennio dal 27 agosto
1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre
1987, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990.
3. Il termine per il collocamento in aspettativa del
sindaco o del presidente della comunita' montana,
dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un
rappresentante della minoranza e' prorogato al 30 giugno
1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle
comunita' montane che ricomprendano comuni disastrati. E'
prorogato, altresi', alla stessa data il termine indicato
nell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneggiati,
limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto
termine e' prorogato alla medesima data. Resta fermo il
trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano
dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua
ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti.
Resta a carico del fondo di cui all'art. 3, legge 14 maggio
1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per
l'aspettativa dei dipendenti da aziende private.
4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:
a) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 3),
del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 (3), convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119,
limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti
espropriativi ivi previsti;
b).
5.
6.
7.
8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali
di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65, legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 1 e
2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.
9. La disposizione di cui all'art. 15, quarto comma,
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste
dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2.
10".
- Il testo dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n.
158 recante differimento di termini previsti da
disposizioni legislative e' il seguente:
"Art. 22 (Occupazioni d'urgenza) - 1. Per le
occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di
cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'art. 14, comma 2,
del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e'
ulteriormente prorogata di due anni".



 
Art. 4.
(Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza)
1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1ยบ marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni pro cedenti.
 
Art. 5
Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia

1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: "limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione".
2. Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza.
3. Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonche' a garantire la massima rapidita' delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.
5. All'articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche".



Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 58, comma 1, numero 62),
del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 ,come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione".
- Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443 recante delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive
e' il seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
L'individuazione e' operata, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su
proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni
interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i
Ministri competenti, e inserito nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma
di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano
generale dei trasporti costituisce automatica integrazione
dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili. In sede di prima applicazione della presente
legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31
dicembre 2001".
- Il testo vigente dell'art. 59, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Agli effetti del presente testo unico sono
considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del
centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per
le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso
ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo'
autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente
capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da
costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e
rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente
capo, e' servizio di pubblica utilita'".



 
Art. 6
Disposizioni relative al Registro italiano dighe

1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti e' applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, e' stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonche' delle modalita' di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 e' commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonche' una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59 e' il seguente:
"Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio
tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe
- RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica
incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi
le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con
modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare
al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di
loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed
assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente
assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad
esse assegnati.
3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta
del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche
territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei
suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi
adeguata rappresentanza regionale".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584 recante Misure urgenti in materia di dighe e'
il seguente:
"Art. 1. - 1. La realizzazione di opere di sbarramento,
dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di
altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a
1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, e'
soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumita',
in particolare delle popolazioni e dei territori a valle
delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto
da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene
rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla
normativa vigente in materia di progettazione, costruzione
ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180
giorni dalla presentazione della domanda e
dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
provvedimento puo' essere emanato nella forma
dell'approvazione condizionata all'osservanza di
determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la
complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti
salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di
sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali,
che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione
alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i
limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
2. (omissis).
3. (omissis).
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3,
l'altezza della diga e' data dalla differenza tra la quota
del piano di coronamento e quella del punto piu' depresso
dei paramenti; il volume d'invaso e' pari alla capacita'
del serbatoio compreso tra la quota piu' elevata delle
soglie sfioranti degli scarichi, o della sommita' delle
eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del
paramento di monte.
5. E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto
anche ogni opera di modificazione che incida sulle
caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del
progetto originario.
6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della
pubblica incolumita' da parte del Servizio nazionale dighe
non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul
soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla
valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico,
agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici,
storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa
nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza
che restano di competenza delle autorita' previste dalle
norme vigenti.
7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri
promuovere la conferenza di servizi di cui all'art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del
Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli
adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25
novembre 1962, n. 1684 , 2 febbraio 1974, n. 64, e 5
novembre 1971, n. 1086".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 recante definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".



 
Art. 7. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei
lavori pubblici)
1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche' agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicita' dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonche' in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilita' dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attivita' edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalita' giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).";
b) all'articolo 3, comma 6, lettera l):
1) le parole: "ai sensi della legge 1ยฐ giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici";
c) all'articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro"; le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; al medesimo comma 17 dell'articolo 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento";
d) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro";
2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere";
3) al comma 4, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) le modalita' di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, e' di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento";
4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.";
5) dopo il comma 11-sexies e' aggiunto il seguente:
"11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche' accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.";
e) all'articolo 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile";
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due classifiche";
f) all'articolo 13:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.";
2) al comma 7, la parola: "ciascuna" e' sostituita dalle seguenti: "una o piu'" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo' essere artificiosamente suddiviso in piu' contratti.";
g) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo le parole: "L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti: "di singolo importo superiore a 100.000 euro";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato maggioritario";
3) al comma 6, dopo le parole: "e' subordinata" sono inserite le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,";
4) al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono soppresse;
h) all'articolo 16:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.";
2) al comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" e' inserita la seguente: "tecnica";
i) all'articolo 17:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa"; al medesimo comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) da consorzi stabili di societa' di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa' di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12";
2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;" e alla lettera b), secondo periodo, le parole: "di ciascun professionista firmatario del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti";
4) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario";
5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicita' agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacita' professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare";
6) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
"12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.";
l) all'articolo 19:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro";
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformita' con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformita'.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attivita' di progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualita', qualora la stazione appaltante non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e' fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita' richiesti dall'appaltatore";
3) al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole: ", che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia' indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo' essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario";
4) al comma 2-bis, le parole: "La durata della concessione non puo' essere superiore a trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato";
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di progetto di cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto";
6) al comma 4, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il caso di cui al comma 5,"; e le parole: "numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1), 2) e 4)";
7) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti" e, dopo le parole: "scavi archeologici", sono aggiunte le seguenti: "nonche' quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni";
m) all'articolo 20:
1) al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base di gara un progetto" sono inserite le seguenti: "almeno di livello";
2) al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro";
n) all'articolo 21:
1) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti: "al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"; e' soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalita' di presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita' della offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potra' provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio";
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore";
3) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, e' disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovra' essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati";
o) all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari";
p) all'articolo 24:
1) al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro";
2) al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore a 300.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU" e' sostituita dalla seguente: "euro";
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.";
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreche' tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non puo' complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.";
q) all'articolo 27, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.";
r) all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare";
s) all'articolo 29:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "superiore a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"; alla lettera b), alla parola: "superiore", sono premesse le parole: "pari o" e la parola: "ECU" e' sostituita dalla seguente: "euro"; alla lettera c) la parola: "ECU" e' sostituita dalla seguente: "euro";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che e' tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovra' effettuare a proprio carico le forme di pubblicita' ivi disciplinate, senza alcuna possibilita' di rivalsa sull'amministrazione";
t) all'articolo 30:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva e' progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione e' svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso"; al terzo periodo, dopo le parole: "La mancata costituzione della garanzia" sono inserite le seguenti: "di cui al primo periodo";
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.";
3) al comma 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro";
u) all'articolo 31-bis, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perche' formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine e' in facolta' dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione e' formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata da tre componenti in possesso di specifica idoneita', designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti gia' designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte piu' diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facolta' di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione e' facoltativa ed il responsabile del procedimento puo' essere componente della commissione stessa.";
v) all'articolo 32:
1) al comma 2, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge,";
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2";
z) all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: "destinate ad attivita'" sono inserite le seguenti: "della Banca d'Italia,";
aa) all'articolo 37-bis:
1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse; dopo le parole: "promotori stessi", e' inserito il seguente periodo: "Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre."; dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito" sono inserite le seguenti: "o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1ยฐ settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966"; dopo le parole: "garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice" sono inserite le seguenti: "; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attivita' di asseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti";
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilita' o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale";
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalita' di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.";
bb) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni anno" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un piu' lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potra' adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu' conveniente. In questo caso, il promotore risultera' aggiudicatario della concessione";
cc) all'articolo 37-quater:
1) al comma 1, all'alinea, le parole: "il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter"; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "; e' altresi' consentita la procedura di appalto-concorso";
2) al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo offerente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";
3) il comma 6 e' abrogato;
4) le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";
dd) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societa' di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.";
ee) dopo l'articolo 38, e' aggiunto il seguente:
"Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti".
2. Per i programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si da' luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' estesa anche alle proposte gia' ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'".
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge, determinando in particolare i requisiti di idoneita' e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e apportando altresi' allo stesso le modificazioni la cui opportunita' sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresi' a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilita' per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravita' delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' istituito un apposito centro di responsabilita' amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6. E' abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita unita' previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilita' di cui al comma 5 e' trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilita' "Opere pubbliche ed edilizia".
8. Ai fini di cui al comma 5, e' altresi' autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresi', in detta unita' previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note all'art. 7:
- Il testo vigente degli articoli 3, 4, 8, 12, 13, 14,
16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31-bis, 32, 33,
37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinques, 38 e 38-bis della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante legge quadro sui lavori pubblici",
come modificati dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 3 (Delegificazione) - 1. E' demandata alla
potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
modalita', di cui al presente art. e secondo le norme di
cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla
direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di
supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli
incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita'
degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle
procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che
concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
competenze.
2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui
al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data
dell'entrata in vigore della presente legge, il 30
settembre 1995, adotta apposito regolamento, diseguito
cosi' denominato, che, insieme alla presente legge,
costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori
pubblici. Recando altresi' norme di esecuzione ai sensi del
comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici,
nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla
normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio
dei principi della liberta' di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi, la presente legge, nonche', per
quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa
comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento e' adottato su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i
beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri
interessati, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici nonche' delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
trasmissione dello schema. Sullo schema di regolamento il
Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il
regolamento e' emanato. Con la procedura di cui al presente
comma si provvede altresi' alle successive modificazioni ed
integrazioni del regolamento.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate
dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui
al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che
disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione
delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge,
coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla
data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e'
adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della
presente legge, e che entra in vigore contestualmente al
regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui
alla presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui
all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e
il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicita' dei lavori delle
conferenze di servizi di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione,
all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di
appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di
tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta
tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma
7;
f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di
inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art.
14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei
progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche
categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle societa' di
ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
i) lettera soppressa dalla legge 216/95;
l) specifiche modalita' di progettazione e di
affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati, ai sensi del Titolo I del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23
della presente legge, fatto salvo quanto specificatamente
previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici;
m) le modalita' di espletamento della attivita' delle
commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
n) lettera soppressa dalla legge 216/95;
o) le procedure di esame delle proposte di variante
di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma
6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le
determinano, nonche' le modalita' applicative;
q) le modalita' e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto
appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si
effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita'
dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di
rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei
quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni
ai sensi dell'art. 29;
t) le modalita' di attuazione degli obblighi
assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e
particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche'
le modalita'. Di costituzione delle garanzie fideiussorie
di cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione
della garanzia in caso di riunioni di concorrenti di cui
all'art. 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui
all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti
alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente
legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le
sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di
assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei
lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti
contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e'
istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della
commissione e per la corresponsione dei compensi, da
determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori
connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano
ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli
ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
il Ministero degli affari esteri, tengono conto della
specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti
lavori e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea".
"Art. 4 (Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici) - 1. Al fine di garantire l'osservanza dei
principi di cui all'art. 1, comma 1, nella materia dei
lavori pubblici, anche di interesse regionale, e'
istituita, con sede in Roma, l'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici, di seguito denominata Autorita'".
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita'
che operano in settori tecnici, economici e giuridici con
riconosciuta professionalita'. L'Autorita' sceglie il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme
sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo
o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e'
determinato il trattamento economico spettante ai membri
dell'Autorita', nel limite complessivo di lire
1.250.000.000 annue.
4. L'Autorita':
a) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare in materia verificando, anche
con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte
per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni
riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni
di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei
lavori o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi
nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio dei
lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e
17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui
all'art. 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorita'
si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c), delle unita' specializzate di cui
all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, nonche', per le questioni di ordine tecnico,
della consulenza del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto
i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno
1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo'
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni altra
pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori;
anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita',
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano
od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100
milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti
non veritieri. L'entita' delle sanzioni e' proporzionata
all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si
riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono
prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso
di essi e' ammesso ricorso al giudice amministrativo in
sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta
giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti ed i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla realizzazione dei lavori
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorita' sono costituiti ed
operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed
indagini ispettive nelle materie di competenza
dell'Autorita'; informa, altresi', gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita'
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici
dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il
Ministro dei lavori pubblici, di intesa con l'Autorita',
puo' avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei
compiti di controllo spettanti all'amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo e' preposto un dirigente
generale di livello C ed esso e' composto da non piu' di
125 unita' appartenenti alla professionalita'
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilita' Ispettorato tecnico" dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito
centro di responsabilita' dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11. (Soppresso).
12. (Soppresso).
13. (Soppresso).
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in
una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede
presso le Regioni e le Province autonome. I modi e i
protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni,
anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi
della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione
province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara; le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per
tipo di lavoro in relazione alle specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei
lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei lavori pubblici
affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attivita', agli aspetti e
alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n.
1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16
sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei
lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i
beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione
regionale dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del
progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di
importo inferiore ai 500.000 euro non e' necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento
dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata
fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei
lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale."
"Art. 8 (Qualificazione). - Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attivita'
ai principi della qualita', della professionalita' e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai
medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai
sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorita' di cui all'art. 4, sentita
un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorita' medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione e' demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualita'
rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalita' di nomina dei componenti
la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualita', o della dichiarazione della presenza di elementi
del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto
all'entita' e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di
quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facolta' ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori
nonche' agli oggetti dei contratti, di richiedere il
possesso della certificazione del sistema di qualita' o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema
di qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta'
ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di
richiedere la certificazione di qualita' non potranno
comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attivita' di qualificazione;
g) le modalita' di verifica della qualificazione.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata
dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti
di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita'
strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa
di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della
stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, e'
di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso
dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine
speciale individuati dal suddetto regolamento;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
5. (Abrogato).
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le
modalita' dell'esercizio, da parte dell'ispettorato
generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, delle competenze gia' attribuite al
predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione
da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla
vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme
incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
n 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
alla normativa previgente. A decorrere dal 1 gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le
stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal lo gennaio 2000, i lavori pubblici
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
3 e' accertata in base al certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunita'
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
10. A decorrere dal lo gennaio 2000, e' abrogata la
legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le
disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
1999, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della
legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo
comma 3 dell'art. 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione
europea partecipano alle procedure per l'affidamento di
appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso di tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad
una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di
qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30
della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni
appaltanti prendono in considerazione la certificazione del
sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al
comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2
stabilisce quali requisiti di ordine generale,
organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per
essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore
a 150.000 ecu.
11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori. Ulteriore modifica all'art.
8: Art. 2, comma 2, della Merloni-Ter": Il regolamento di
cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 109, e' emanato
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei
soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma,
l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui
si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del
requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere
utilizzati unicamente i lavori direttamente ed
effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per
effetto di cottimi e subaffidamenti.
11-septies Nel caso di forniture e servizi, i lavori,
ancorche' accessori e di rilievo economico inferiore al 50
per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi del presente articolo".
"Art. 12 (Consorzi stabili). - 1. Si intendono per
consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 11,
dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino
al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale
dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce
altresi' le condizioni ed i limiti alla facolta' del
consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
consorziati fatta salva la responsabilita' solidale degli
stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento
dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla
data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'art. 8 comma 2, detta le
norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di
cui al medesimo art. 8 ai consorzi stabili e ai
partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34
della presente legge.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e
dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la
partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma
1, previsti all'art. 4 della parte 1 della tariffa allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa. Non e' dovuta la
tassa sulle concessioni governative posta a carico delle
societa' ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 19, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette
alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino
al 31 dicembre 1997.
8-bis.Ai fini della partecipazione del consorzio
stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma
delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna
impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base
delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento
ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata per la classifica corrispondente alla somma
di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con
qualificazione per classifica VII ed almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per
classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e),
e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui
all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione
e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda
che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto,
ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo
tra le due classifiche."
"Art. 13 (Riunione di concorrenti). - 1. La
partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. l0,
comma 1, lettere d) ed e), e' ammessa a condizione che il
mandatario o il capogruppo nonche' gli altri partecipanti,
siano gia' in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e attestati ai sensi dell'art. 8, per la quota
percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo
art. 3, comma 2, per ciascuno di essi in conformita' a
quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991 n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei
consorziati di cui al comma 1 determina la loro
responsabilita' solidale nei confronti
dell'amministrazione. Per gli assuntori di lavori
scorporabili la responsabilita' e' limitata all'esecuzione
dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilita' solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i
requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in
associazione ai sensi del comma 1.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un'associazione temporanea o consorzio di
cui all'art. 10 comma 1, lettere d) ed e) ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere
b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e'
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara.
5. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis. E' vietata l'associazione in partecipazione. E'
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita'
del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
o successivi alle procedure di affidamento relative ai
medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una
o piu' di tali opere superi altresi' in valore il 15 per
cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono
essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, associazioni temporanee di tipo verticale,
disciplinate dal regolamento che definisce altresi'
l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le
medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate
nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo'
essere artificiosamente suddiviso in piu' contratti.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si
intende una riunione di concorrenti di cui all'art. 10,
comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi
realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti
alla o alle categorie prevalenti e cosi' definiti nel bando
di gara, assumibili da uno dei mandanti".
"Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1.
L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla
presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita'
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario;
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare
le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
al comma 1 e' subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di
uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari
o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art.
16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano le disposizioni dell'art. 1, commi quarto e
quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni, e dell'art. 27, comma 5, della legge
8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti
dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al Cipe,
per la verifica della loro compatibilita' con i documenti
programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si
applicano a far data dal primo esercizio finanziario
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma
11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di
una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei
lavori".
"Art. 16 (Attivita' di progettazione). - 1. La
progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle
ragioni della scelta della soluzione prospettata in base
alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attivita' di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra'
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
di cui al testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto
preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda
tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle
caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da
realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle opportune scale descrittive delle principali
caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi
da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del
tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche
dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le
indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto
e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i
tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'art. 3, con
riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di
intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di
verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi
alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a
fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche' degli altri enti
aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto
del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e
dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono
localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali".
"Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori, e accessorie). - 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali, i
consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalita' di cui agli
articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti di cui al comma
6, lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto
compatibili.
g-bis) da consorzi stabili di societa' di
professionisti di cui al comma 6, lettera a) e di societa'
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato congiuntamente nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in
modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art.
12 della presente legge. E' vietata la partecipazione a
piu' di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione
alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio
o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati
in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o
collaborato ad attivita' di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
appaltanti, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale, o
in caso di necessita' di predisporre progetti integrali,
cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
militare di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
attivita' professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del
regolamento, le societa' di cui al predetto comma 6,
lettera b), devono disporre di uno o piu' direttori
tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
alla attivita' prevalente svolta dalla societa', iscritti
al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della societa', di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della
progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli
elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di
importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la
soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicita' agli stessi e siano contemperati i principi
generali della trasparenza e del buon andamento con
l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le
modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica
dell'esperienza e della capacita' professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare;
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina,
con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle
attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui
al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. unico della legge 4 marzo
1958, n. 143, introdotto dall'art. unico della legge
5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo. Fino
all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto
previsto nel decreto del Ministro della giustizia del
4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del 26 aprile 2001.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in
materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di
progettazione ai sensi del comma 4, l'attivita' di
direzione dei lavori e' affidata, con priorita' rispetto ad
altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In
tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo
stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di
progettazione, deve comprendere l'importo della direzione
dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attivita' di
progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando
le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina,
con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le
tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle
diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi
oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
cui all'art. 7, comma 5, nonche' le attivita' del
responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali
in vigore. Per la progettazione preliminare si applica
l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il
preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per
la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
per il preventivo particolareggiato, per i particolari
costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di
cui al comma 14-bis nonche' ai sensi del comma 14-ter del
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma
12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'art. unico della legge 5 maggio 1976, n.
340. Ogni patto contrario e' nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al
presente art. l'affidatario non puo' avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attivita' relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva
sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attivita' progettuale
precedentemente svolta. L'affidamento puo' ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che
l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro
interesse, direttamente a societa' di ingegneria di cui al
comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
purche' almeno l'ottanta per cento della cifra di affari
media realizzata dalle predette societa' nella Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le
situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art.
2359 del codice civile".
"Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici). - 01. I lavori pubblici di cui alla presente
legge possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,
salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui
alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per
cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di euro;
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma
1, lettera b), la gara e' indetta sulla base del progetto
definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto
integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi
di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a
base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia
di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di
progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio
architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il protagonista del progetto esecutivo
a verificare la conformita' con il progetto definitivo, al
fine di accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad
altre lavorazioni afferenti ed altre categorie di opere
generali e speciali individuate dal regolamento di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'art.
8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superficie decorate di
beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento
dell'attivita' di progettazione successiva a livello
preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in
assicurazione di qualita', qualora la stazione appaltante
non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo n. 157 17 marzo 1995, i servizi di supporto al
responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori,
in modo da assicurare che anche il funzionamento della
stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita'
richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di
gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario.
2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una
durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo
di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni del
mercato. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.
Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice
a detti presupposti o condizioni di base, nonche' norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio
delle attivita' previste nella concessione, qualora
determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il
concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in
cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovra' essere effettuata a vantaggio
del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si
applicano le disposizioni dell'art. 37-septies, comma 1,
lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti
e deve prevedere la specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale
valore residuo dell'investimento non ammortizzato al
termine della concessione.
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione
diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione
che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di
progetto di cui all'art. 37-quater, partecipano alla
conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso
essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera b), non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge
sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a
misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248
del 1865, allegato F, salvo il caso di cui al comma 5, i
contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e
4), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i
contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo
inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonche'
quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
di gara puo' prevedere il trasferimento all'appaltatore
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice gia' indicati nel
programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu' a
funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto
trasferimento avviene non appena approvato il certificato
di collaudo dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un
momento antecedente per l'immissione nel possesso
dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola
esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione di beni. L'aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, all'acquisizione dei beni ed
alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti piu' conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalita' per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al comma 5-ter nonche' le modalita'
di aggiudicazione".
"Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). - 1. Gli
appalti di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico
incanto o licitazione privata.
2.Le concessioni di cui all'art. 19 sono affidate
mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un
progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque,
anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche;
l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21,
comma 2, lettera b), nonche' le eventuali proposte di
varianti al progetto posto a base della gara; i lavori
potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del
progetto esecutivo da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei
casi e secondo le modalita' previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso
e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, per i lavori di importo superiore a 25.000.000 di
euro, per speciali lavori o per la realizzazione di opere
complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara e' effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'art. 16, nonche' di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo".
"Art. 21(Criteri di aggiudicazione - Commissioni
aggiudicatrici). - 1. L'aggiudicazione degli appalti
mediante pubblico incanto o licitazione privata e'
effettuata con il criterio del prezzo piu' basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,
mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di
DSP con il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma
1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia
delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. Il bando o la
lettera di invito devono precisare le modalita' di
presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare
quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle
offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli
elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e
prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita'
della offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i
documenti giustificativi ed all'esclusione potra'
provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio. Le offerte debbono essere corredate, fin
dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente
alle voci di prezzo piu' significative, indicate nel bando
di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare
un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a
base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione automatica non e' esercitabile qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
determinata in base agli elementi di cui al comma 2,
lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della
componente tecnologica o per la particolare rilevanza
tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene
possibile che la progettazione possa essere utilmente
migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante
appalto-concorso, nonche' l'affidamento di concessioni
mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere
progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera
progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello ed i
criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale
d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di
importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire di individuare con un unico parametro numerico
finale l'offerta piu' vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad
una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo
competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta
da un numero dispari di componenti non superiore a cinque,
esperti nella specifica materia cui si riferiscono i
lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne'
possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente ad appalti o
concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati
nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato
l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento,
se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in
qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facolta' di
appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni
appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato
sia inferiore a 5.000.000 DSP, e' disposta secondo il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il
prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle
caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda
tecnica di cui all'art. 16, comma 3-bis. In questa ipotesi,
all'elemento prezzo dovra' essere comunque attribuita una
rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati".
"Art. 23 (Licitazione privata e licitazione privata
semplificata). - 1. Alle licitazioni private per
l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ecu,
IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere
a) e b), hanno la facolta' di invitare a presentare offerta
almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
cui al comma 1-ter del presente art. se sussistono in tale
numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori
oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
a), b), c), ed e), interessati ad essere invitati alle gare
di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano
apposita domanda. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta
domande; i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
b), c), ed e), possono presentare domande in numero pari al
doppio di quello dei propri consorziati e comunque in
numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di
centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4
dell'art. 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali
altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve
essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della
vigente normativa in materia, con la quale il richiedente
attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in
nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di
non aver presentato domanda in numero superiore a quanto
previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni
appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti
concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. La
domanda presentata nel mese di dicembre ha validita' per
l'anno successivo a quello della domanda. La domanda
presentata negli altri mesi ha validita' per l'anno
finanziario corrispondente a quello della domanda stessa.
In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di
cui all'art. 8, comma 7".
"Art. 24 (Trattativa privata). - 1. L'affidamento a
trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
Oa) lavori di importo complessivo non superiore a
100.000 euro;
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre
100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla
contabilita' generale dello Stato e, in particolare,
dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000
euro, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i
termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a
300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e superfici architettoniche decorate, di cui alla
legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa
privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal
responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti
in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a
trattativa privata devono possedere i requisiti per
l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti
al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai
sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara
informale alla quale debbono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori
oggetto dell'appalto.
5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1,
lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000
euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto
disposto dall'art. 21, comma 8-bis, alla quale devono
essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente
legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento
di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo
stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o
raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le
stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in
capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente
legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni
da affidare;
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo
di 200 mila ecu IVA esclusa, fatti salvi i lavori del
Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a
mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare,
disciplinati dal regolamento per l'attivita' del Genio
militare di cui all'art. 3, comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera
sia stato affidato a trattativa privata, non puo' essere
assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in
tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' ammissibile
l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto
esecutore di un appalto, di lavori complementari, non
figuranti nel progetto inizialmente approvato o
nell'affidamento precedentemente disposto, che siano
diventati necessari, a seguito di circostanza non
prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreche'
tali lavori non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto principale senza grave
inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure,
quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non
puo' complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto
principale.
8. (abrogato).
Art. 27 (Direzione dei lavori). - 1. Per l'esecuzione
di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito
da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non
possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17,
l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata
nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita
intesa o convenzione di cui all'art. 24 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'art. 17,
comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste
dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni
comunitarie in materia.
2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione
dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra
gli assistenti con funzioni di direttore operativo un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai
sensi della normativa vigente".
"Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1. Il regolamento
definisce le norme concernenti il termine entro il quale
deve essere effettuato il collaudo finale, che deve
comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi' i
requisiti professionali dei collaudatori secondo le
caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi
spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e'
redatto un certificato di collaudo secondo le modalita'
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorche' l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ecu
il certificato di collaudo e' sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
non eccedente il milione di ecu, e' in facolta' del
soggetto appaltante di sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. I
tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento. Possono fare parte delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo
componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici
pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di
natura regolamentare.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei
seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del
codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi
dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo".
"Art. 29 (Pubblicita). - 1. Il regolamento disciplina
le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni
sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa,
prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di
gara nonche' degli avvisi di aggiudicazione all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;
b) per i lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di
pubblicita' a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita'
semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e
negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa
comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi
importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i
termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e
delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della
stipula del contratto o della concessione, anche nei casi
in cui l'aggiudicazione e' avvenuta mediante trattativa
privata, provvedano, con le modalita' di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara,
del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione
adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei
tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del
direttore dei lavori designato, nonche', entro trenta
giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del
collaudo, dell'importo finale del lavoro;
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori
superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione
o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta
con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell'opera fissato all'atto
dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di
pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del
maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei
lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli
31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono
trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce
emesse dall'osservatorio e, qualora le sentenze o le
pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme
di pubblicita', a carico della parte soccombente, con le
stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente
comma.
2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere
inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell'amministrazione, che e' tenuta ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, tramite il responsabile del procedimento
di cui all'art. 80, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni stesse, dovra' effettuare a proprio carico le
forme di pubblicita' ivi disciplinate, senza alcuna
possibilita' di rivalsa sull'amministrazione".
"Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). -
1. L'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una
cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
prestare anche mediante fidejussione bancaria o
assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e'
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 10 per cento degli importi degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La
cauzione definitiva e' progressivamente svincolata a
decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o
analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione e'
svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare
garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale
ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei
lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita'
anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di
lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento
dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la
normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche ai contratti in corso. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra' prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita'
entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione
appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa
relativa alla cauzione provvisoria dovra' avere validita'
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di 1 milione di ecu, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di ecu, IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila ecu, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ecu, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla
normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione
delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi
dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei
progetti, attenendosi ai seguenti criteri.
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto
sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di
controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati
secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le
cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione del relativo schema, e'
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni
di ecu, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui
possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, e'
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19,
comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di
euro".
"Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di
contenzioso). - 1. Per i lavori pubblici affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in
materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione di apposita commissione perche'
formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette
riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito
alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni,
l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale
termine e' in facolta' dell'appaltatore avvalersi del
disposto dell'art. 32. La procedura per la definizione
dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola
volta. La costituzione della commissione e' altresi'
promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall'importo economico delle riserva
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui
all'art. 28. Nell'occasione la proposta motivata della
commissione e' formulata entro novanta giorni dal predetto
ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata da
tre componenti in possesso di specifica idoneita', che
sara' determinata da un'apposita modifica al regolamento di
cui all'art. 3, comma 2, unitamente ai criteri di
remunerazione della relativa attivita', designati,
rispettivamente, il primo dal responsabile del
procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o
concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai
componenti gia' designati contestualmente all'accettazione
congiunta del relativo incarico. In caso di mancato
accordo, alla nomina del terzo componente provvede su
istanza della parte piu' diligente, per le opere di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente
del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il
contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione
del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni
dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi
provvede a formulare direttamente la proposta motivata di
accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli
oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari
sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli
interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalita' di
cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha
natura transattiva. Le parti hanno facolta' di conferire
alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse,
l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si
applicano ai lavori per i quali l'individuazione del
soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di
entrata in vigore della presente legge; per gli appalti di
importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione
della commissione e' facoltativa ed il responsabile del
procedimento puo' essere compoznente della commissione
stessa.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di
affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata
pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21,
ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
essere discussi nel merito entro 90 giorni dalla data di
sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
quali sia stata presentata domanda di provvedimento
d'urgenza, i contro interessati e l'amministrazione
resistente possono chiedere che la questione venga decisa
nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la
discussione della causa che deve avere luogo entro 90
giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia
proposta all'udienza gia' fissata per la discussione del
provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa
per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
luogo entro 60 giorni e autorizza le parti al deposito di
memorie e documenti fino a 15 giorni prima dell'udienza
stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni
in materia di lavori pubblici sono equiparati agli appalti.
5. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legg".
"Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), della presente legge qualora sussista la competenza
arbitrale, il giudizio e' demandato ad un collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici, istituita presso l'Autorita' di cui
all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di
procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe
per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti
per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16
luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita'
previste dai commi precedenti, ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino gia' costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei
lavori pubblici come definita all'art. 2".
"Art. 33 - (Segretezza). 1. Le opere destinate ad
attivita' della Banca d'Italia delle forze armate o dei
corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i
compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure
speciali di sicurezza e di segretezza in conformita' a
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate
indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga
alle disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure
di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento
determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali
e le modalita' delle stesse, i criteri di individuazione
dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori
di cui al comma 1, nonche' le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento".
"Art. 37-bis (Promotore). - 1. I soggetti di cui al
comma 2, di seguito denominati promotori", possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', inseriti nella programmazione
triennale di cui all'art. 14, comma 2, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
all'art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente
a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate
entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui
entro tale scadenza non siano state presentate proposte per
il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte
devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e
ambientale, uno studio di fattibilita', un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito,
o da societa' di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una
societa' di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonche'
l'indicazione degli elementi di cui all'art. 21, comma 2,
lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice, il regolamento detta
indicazioni per chiarire ed agevolare le attivita' di
asseverazione. I soggetti pubblici e privati possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito
della fase di programmazione di cui all'art. 14 della
presente legge, proposte d'intervento relative alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in
capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e
valutazione. Le amministrazioni possono adottare,
nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento
e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le
prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti. Le proposte devono inoltre indicare l'importo
delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui
all'art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte della amministrazione
aggiudicatrice, non puo' superare il 2,5 per cento del
valore dell'investimento, come desumibile dal piano
economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonche' i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,
lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di
lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i
settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere
di commercio industria artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono
presentare studi di fattibilita' o proposte di intervento,
ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei
programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando
un avviso indicativo con le modalita' di cui all'art. 80
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione
presso la propria sede per almeno sessanta giorni
consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso, a
decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre
2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito
informatico. L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi
di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
facolta' di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalita', nel rispetto dei principi di cui
all'art. 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della
proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del
responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti
presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di
integrazione".
"Art. 37-ter (Valutazione della proposta). - 1. Le
amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita'
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo,
urbanistico ed ambientale, nonche' della qualita'
progettuale, della funzionalita', della fruibilita'
dell'opera, dell'accessibilita' al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della
durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei
lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore
economico e finanziario del piano e del contenuto della
bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte
stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne
facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che
ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle
amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro
quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore.
Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda
per iscritto con il promotore un piu' lungo programma di
esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui
all'art. 37-quater il promotore potra' adeguare la propria
proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu'
conveniente. In questo caso, il promotore risultera'
aggiudicatario della concessione".
"Art. 37-quater (Indizione della gara). - 1. Entro tre
mesi dalla pronuncia di cui all'art. 37-ter di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte
presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico
interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui all'art. 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa
concessione di cui all'art. 19, comma 2, procedono, per
ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'art. 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il
progetto preliminare presentato dal promotore,
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse, nonche' i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nelle misure previste dal
piano economico-finanziario presentato dal promotore; e'
altresi' consentita la procedura di appalto-concorso;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una
procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i
soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara
di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si
svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara e'
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed e' garantita dalla cauzione di cui all'art.
30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo
di cui all'art. 37-bis, comma 1, quinto periodo , da
versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice,
prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'art. 30, comma 1, versano, mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari all'importo di cui all'art. 37-bis,
comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'art. 37-bis,
comma 1, quinto periodo. Il pagamento e' effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi
del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante
appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di
cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese
sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui
all'art. 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e'
effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando
tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai
sensi del comma 3.
6. (abrogato)".
"Art. 37-quinquies (Societa' di progetto). - 1. Il
bando di gara per l'affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un
nuovo servizio di pubblica utilita' deve prevedere che
l'aggiudicatario ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di
costituire una societa' di progetto in forma di societa'
per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale della societa'. In caso di concorrente costituito
da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le
predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'art. 37-quater. La societa' cosi' costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
contratto. Il bando di gara puo', altresi', prevedere che
la costituzione della societa' sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei
lavori o dei servizi a soggetti terzi.
1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che
non costituisce cessione del contratto, la societa' di
progetto diventa la concessionaria a titolo originario e
sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con
l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un
prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente
responsabili con la societa' di progetto nei confronti
dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del
contributo percepito. In alternativa, la societa' di
progetto puo' fornire alla pubblica amministrazione
garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle
somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano
alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le
modalita' per la eventuale cessione delle quote della
societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' ed a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i
requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento".
Art. 38-bis (Deroghe in situazioni di emergenza
ambientale). 1. Al fine di accelerare la realizzazione di
infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a
migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle
citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del
consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti
gli effetti".
- Il testo dell'art. 18, comma 9, della legge 19 marzo
1990, n. 55, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"9. L'impresa che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto e
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto
o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea, societa' o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo'
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro,
i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della meta'".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554 reca: Regolamento di attuazione della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di
lavori pubblici, e successive modificazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 reca: "Regolamento recante istituzione del
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni".
- Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
"1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246 reca: "Regolamento di attuazione della
direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione".
- Il testo dell'art. 43, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e' il seguente:
"4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le
prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici
essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da
parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i
regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale
deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla
corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti assegnati ai centri di
responsabilita' che hanno effettuato la prestazione".
- Il testo dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086 e' il seguente:
"Art. 20. - Agli effetti della presente legge sono
considerati laboratori ufficiali:
i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
il laboratorio di scienza delle costruzioni del
centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma).
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio
decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali
da costruzione, ai sensi della presente legge.
L'attivita' dei laboratori, ai fini della presente
legge, e' servizio di pubblica utilita'".
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 246/1993 e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Ai fini del rilascio dell'attestato di
conformita' di cui all'art. 6:
a) organismi di certificazione sono gli organismi
imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e
le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione
di conformita' secondo le regole di procedura e di gestione
fissate;
b) organismi d'ispezione sono gli organismi
imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il
personale, la competenza e l'integrita' necessarie per
svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali
valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica
delle operazioni di controllo della qualita' effettuate dal
fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco,
o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;
c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali
che misurano, esaminano, provano, classificano o
determinano in altro modo le caratteristiche o la
prestazione dei materiali o dei prodotti.
2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse,
nei casi indicati dall'art. 7, lettera A), e con la lettera
B), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo
organismo purche' in possesso dei relativi requisiti.
3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e' organismo di certificazione ed
ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati
alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in
zone a rischio sismico, per i quali e' di prioritaria
importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e' organismo di certificazione ed
ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati
alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i
quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto
del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A
(sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto
centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi
destinati alla protezione attiva e passiva contro
l'incendio.
5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di
conformita' sono a carico del richiedente.
6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori
pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo
riguardera' altresi' le prove geotecniche sui terreni e
sulle rocce.
7. Restano salve le competenze del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene
l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595".



 
Art. 8.
(Sviluppo Italia Spa)
1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attivita' tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.



Nota all'art. 8:
- Il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e
successive modificazioni reca: Riordino degli enti e delle
societa' di promozione e istituzione della societa'
"Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.



 
Art. 9.
Delega al Governo in materia di finanziamento
delle societa' di progetto

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) la societa' finanziata potra' cedere, alle banche che erogano i
finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il
concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto; b) la societa' finanziata potra' costituire, in favore della banca
che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed
i crediti della societa' stessa, anche a consistenza variabile; c) i diritti dei terzi contraenti delle societa' finanziate dovranno
essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicita', attraverso
lo strumento del registro delle imprese; d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la
capacita' di rimborso del finanziamento.
 
Art. 10. (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di
pubblica utilita)
1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilita', e' determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.
2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo" sono sostituite dalle seguenti: "di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico delle aziende che eseguono i lavori".



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 recante istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali e' il
seguente:
"Art. 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche). - 1. I comuni e le province possono, con
regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per
occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni
e le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a
mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
al pagamento di un canone da parte del titolare della
concessione, determinato nel medesimo atto di concessione
in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere
anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a
servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle
aree comunali i tratti di strada situati all'interno di
centri abitati con popolazione superiore a diecimila
abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il
rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle
strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata
sulla base della classificazione di cui alla lett. b),
dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o
lineari, del valore economico della disponibilita'
dell'area nonche' del sacrificio imposto alla
collettivita', con previsione di coefficienti
moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai
titolari delle concessioni anche in relazione alle
modalita' dell'occupazione;
d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento
del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per
occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e,
in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed
istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti,
realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai
servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente
come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il
canone e' commisurato al numero complessivo delle relative
utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle
sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale,
il canone e' determinato nella misura del 20 per cento
dell'importo risultante dall'applicazione della misura
unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero
complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel
medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni
dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere
inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone
annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni
permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle
aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici
servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati
annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone
e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di
ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto
corrente postale intestato al comune o alla provincia
recante, quale causale, l'indicazione del presente
articolo. I comuni e le province possono prevedere termini
e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese
di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle
aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i
termini per i conseguenti adempimenti in non meno di
novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
g) applicazione alle occupazioni abusive di
un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni abusive
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile,
mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del
verbale di accertamento, redatto da competente pubblico
ufficiale;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della
somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della
stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi
4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di
cui al comma 2, con riferimento alla durata
dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali
oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo
e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa
prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla
lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi
previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla
misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista
al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti
da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla
provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli
connessi a prestazioni di servizi".
- Il Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 recante revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale reca:
"Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".
- Il testo vigente dell'art. 63, comma 3 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa
di cui al comma 2, con riferimento alla durata
dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali
effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto
derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che
non siano a qualsiasi titolo, gia' posti a carico delle
aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della
tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui
alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi
criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del
canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della
tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri
canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal
comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".



 
Art. 11.
(Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali)
1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuita', le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.
2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attivita' amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti gia' in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le societa' costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e' prorogabile per un biennio.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunita' montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalita' ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere".



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2, lettera h) della legge 17
maggio 1985, n. 210 e successive modificazioni recante
Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato e' il seguente:
"h) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a
societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per
fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per
ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario,
l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o,
comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento
di attivita' coordinate in materia di trasporti, nonche' la
progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e
delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alla
velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del
capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento
economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad
essa in nessun caso possono partecipare fornitori e
costruttori interessati alla realizzazione degli
investimenti effettuati dalla societa'. L'esercizio delle
infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione
unitaria dell'ente "Ferrovie dello Stato".
- La legge 22 dicembre 1986, n. 910 e successive
modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1986, n. 301, reca:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).
- Il testo dell'art. 31 della legge 17 maggio 1999, n.
144 recante misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali e' il
seguente:
"Art. 31 (Societa' di gestione dei servizi ferroviari).
- 1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni
delle funzioni previste dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e dall'art. 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione
commissariale governativa, attualmente gestite dalle
Ferrovie dello Stato S.p.a., possono costituire o
partecipare a societa' con apporto di capitale non
superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la
relativa copertura ai fondi destinati alle spese di
esercizio.".
- Il testo del comma 3-bis dell'art. 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive
modificazioni recante conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso
del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli
affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa'
derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con
l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi
speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione
dei contratti di servizio in essere se necessaria; le
regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione
dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo
dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto
previsto dalle norme in materia di programmazione e di
contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati
esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al
comma 2, lettera a)".
- Il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni
ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 15 (Programmazione degli investimenti). - 1. In
attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14, con
accordi di programma in materia di investimenti si
individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto,
incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di
sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di
finanziamento certe e i tempi di erogazione;
e) il periodo di validita'.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal
Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione,
nonche' dai presidenti delle province, dai sindaci e dai
presidenti delle comunita' montane nel caso di esercizio
associato di servizi comunali di trasporto locale di cui
all'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere;
essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono.
L'attuazione degli accordi di programma e' verificata
annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e
della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti
che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi,
da realizzare ai sensi dell'art. 17, commi 4 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede
di Conferenza unificata, di cui all'art. 9 della legge n.
59, sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la
realizzazione degli accordi di programma, le parti possono
concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire
le proprie risorse.
2-bis. Per i soggetti direttamente coinvolti nella
realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da
intendersi le province, i comuni e le comunita' montane nel
caso di esercizio associato di servizi comunali di
trasporto locale di cui all'art. 11, comma 1, della legge
31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione
dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo
pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli
accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate
presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo
di destinazione alle singole regioni. L'erogazione,
mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a
valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle
stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della
realizzazione degli interventi individuati negli accordi di
programma di cui al comma 2, secondo i termini e le
modalita' ivi concordate e comunque in maniera tale da
assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli
organi connessi all'esecuzione delle opere.
3. Non rientrano negli accordi di cui al presente art.
le risorse finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato
S.p.a. dallo Stato nella qualita' di azionista.
4. Le aree e i beni non piu' funzionali all'esercizio
del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo
oneroso, in conformita' al regime giuridico di
appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalita'
relative vengono definite in appositi accordi tra i
Ministri interessati e il sindaco o il presidente della
provincia e, ove coinvolte, le societa' proprietarie.
"2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella
realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da
intendersi le province, i comuni e le comunita' montane nel
caso di esercizio associato di servizi comunali di
trasporto locale di cui all'art. 11, comma 1, della legge
31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione
dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo
pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli
accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate
presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo
di destinazione alle singole regioni. L'erogazione,
mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a
valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle
stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della
realizzazione degli interventi individuati negli accordi di
programma di cui al comma 2, secondo i termini e le
modalita' ivi concordate e comunque in maniera tale da
assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli
obblighi connessi all'esecuzione delle opere".



 
Art. 12. (Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex
gestione commissariale governativa)
1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, cosi' determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianare.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 145, comma 30, della legge 23
dicembre 2000, n.388 recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001) e' il seguente:
"30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle
ferrovie concesse e in ex gestione commissariale
governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine
rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad
esclusione della societa' Ferrovie dello Stato S.p.A., e
per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede
nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi,
nonche' di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura,
per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle
aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in
conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999,
delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie
del settore industriale".



 
Art. 13. (Attivazione degli interventi previsti nel programma di
infrastrutture)
1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovra' essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' sostituito dal seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere".
4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi".
5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico".
6. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 puo' essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attivita' previste nel progetto approvato".
7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: ", salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici".
8. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente".
9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, e' autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 2, comma 5 della legge 18 giugno
1998, n. 194 recante interventi nel settore dei trasporti,
e' il seguente:
"5. Al fine di permettere gli investimenti nel settore
del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto
ordinario sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali
o altre operazioni finanziarie per provvedere alla
sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico
locale in esercizio da oltre quindici anni, nonche'
all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a
trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri
storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di
trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di
impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo
Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20
miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno
1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da
ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica".
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443 recante delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive). - 1. Il
Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e
private e gli insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione
e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
i Ministri competenti e le regioni o province autonome
interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa
intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento
di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione
dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.
1-bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di
finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti
nei programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e
degli ulteriori finanziamenti necessari per il
completamento degli interventi.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista,
della VIA; definizione delle procedure necessarie per la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione
delle interferenze con servizi pubblici e privati, con
previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di
mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate, del
compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditivita' potenziale della stessa, della
possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in
corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche'
della possibilita' di fissare la durata della concessione
anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche' quello delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
due anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi, nel rispetto della medesima procedura e
secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
integra e modifica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
conformita' alle previsioni della presente legge e dei
decreti legislativi di cui al comma 2.
3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione
dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi
individuati nel comma 1 puo' essere disposta con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto
decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la
localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la
pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere
ed attivita' previste nel progetto approvato.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e'
delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo
quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome previste dagli statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni
edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere
realizzati, in base a semplice denuncia di inizio
attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'art. 4,
comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene
conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se
sono specificamente disciplinati da piani attuativi che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in
sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che
sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di
attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le
nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei
strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla
lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al
costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
in particolare le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
di inizio dell'attivita', di cui all'art. 4, comma 11, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell'attivita'
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, e' abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano
nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, salvo che le leggi regionali emanate prima
della data di entrata in vigore della presente legge siano
gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali
categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
Le regioni a statuto ordinario, possono ampliare o ridurre
l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo
precedente.
13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31
dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre
nel testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui all'art. 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le
modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle
disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
rifiuti la cui classificazione e' stata modificata con la
decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16
gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'art.
30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi
codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire
l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita' puo'
essere proseguita fino all'emanazione del conseguente
provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio
delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
attivita' gia' in essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di
cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni emanano norme affinche' gli
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
in plastica con una quota di manufatti in plastica
riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno
stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1,
lettera f-bis) dell'art. 8 del decreto legislativo n. 22
del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da
scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono,
percio', escluse dall'ambito di applicazione del medesimo
decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il
ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle
attivita' di escavazione, perforazione e costruzione,
sempreche' la composizione media dell'intera massa non
presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai
limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 e'
verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione
dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono
individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro
dell'ambiente e successive modificazioni, salvo che la
destinazione urbanistica del sito non richieda un limite
inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per
effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati anche la destinazione a differenti cicli di
produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle
cave coltivate, nonche' la ricollocazione in altro sito, a
qualsiasi titolo autorizzata dall'autorita' amministrativa
competente, a condizione che siano rispettati i limiti di
cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo
modalita' di rimodellazione ambientale del territorio
interessato".
Norme all'art. 14:
- La legge 17 dicembre 1971, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1972, n. 8, reca: "Collegamento viario
e ferroviario fra la Sicilia ed il continente".
- Per il testo del comma 1 della dell'art. 1 della
legge 21 dicembre 2001 n. 443 vedi nota all'art. 13.
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 gennaio 1998 reca: Adeguamento alla normativa
comunitaria in materia di appalti pubblici della
concessione alla societa' "Stretto di Messina"



 
Art. 14. (Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello
Stretto di Messina)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtu' della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge n. 443 del 2001;
b) qualificazione della societa' "Stretto di Messina" quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attivita' per la realizzazione dell'opera, in conformita' alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998.
 
Art. 15. (Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete
nazionale)
1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorita' per le strade ad elevata incidentalita' e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.
2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' tenuto ad adottare il regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilita'.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.
6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' di completamento della rete autostradale affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 22, comma 4 della legge 24
novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
e' il seguente:
"4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dei lavori pubblici e
dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni
legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di
formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi
dei relativi contenuti, i criteri di priorita'
nell'assegnazione delle somme, nonche' le modalita' di
erogazione del finanziamento statale, di controllo dei
risultati e delle relative procedure".
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 recante: "Nuovo codice della strada" e'
il seguente:
"Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade). -
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente
codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con
accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia
riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra
e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o
fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e
marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada
affiancata ad una strada principale (autostrada, strada
extraurbana principale, strada urbana di scorrimento)
avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla
strada principale e viceversa, nonche' il movimento e le
manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con
riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2,
si distinguono in strade "statali", "regionali",
"provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che
seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il
comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico
militare e denominate "strade militari", ente proprietario
e' considerato il comando della regione militare
territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B,
C ed F si distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi
direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete
viabile principale dello Stato con quelle degli Stati
limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione
ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete
delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i
centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica; e) servono traffici interregionali o presentano
particolare interesse per l'economia di vaste zone del
territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di
provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo
di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i
comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di
provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva
provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro ovvero
quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del
comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero
congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di
scambio intermodale o con le localita' che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale.
Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono
assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e
F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno
dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine
indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5,
seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le
strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le
modalita' indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine
e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli
enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai
sensi del comma 5. Le strade cosi' classificate sono
iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto
dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e
alle tipologie di collegamento previste sono declassificate
dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo
le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel
comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione
sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non
modificano gli effetti del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in
attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine
all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale".
- Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e' il seguente:
"Art. 7 - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari".



 
Art. 16. (Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di
compensazione ambientale sul sistema stradale)
1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualita', e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che gli enti gestori delle strade, ciascuno per la rete di competenza, sono autorizzati ad effettuare. Il fondo di rotazione e' destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualita' ambientale delle reti stradali nazionali e regionali esistenti nonche' alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilita' dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi di idee.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalita' e le procedure per l'utilizzazione del fondo.
3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validita' del piano o programma nel quale erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell'Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non piu' realizzabili. All'individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 55, comma 22 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica e' il seguente:
"22. L'Ente nazionale per le strade entro il 31
dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti
dalla situazione contabile elaborata dal sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato con
riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui
passivi di cui all'art. 275, secondo comma, lettera c), del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni, che si riferiscono a rapporti e impegni
registrati nelle scritture contabili sulla base di atti
formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre
1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito
fondo di riserva. Tale fondo e' utilizzabile, a seguito di
accordi di programma con il Ministero dei lavori pubblici,
anche per i fini istituzionali dell'Ente. Agli oneri
derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade
fino al 31 dicembre 1997, si fa fronte con un
accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui
all'art. 275, secondo comma, lettera f), del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni".



 
Art. 17.
(Veicoli a minimo impatto ambientale)
1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, e' autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 4, comma 19, della legge 9
dicembre 1998, n. 426 recante nuovi interventi in campo
ambientale, e' il seguente:
"19. In attuazione del protocollo di intenti del 1
marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31
luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla
sostituzione del parco autoveicoli a propulsione
tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo
impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno
quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni
1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre
operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
locali e dai gestori di servizi di pubblica utilita' nel
territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila
abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove
sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che
fanno parte delle aree naturali protette iscritte
nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del
Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997 con
priorita' per quelli di cui all'allegato III annesso al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli
compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico,
individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del
decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono destinate, in misura
non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a
minimo impatto ambientale dotate di trazione
elettrica/ibrida".



 
Art. 18.
(Interventi in materia di mobilita' ciclistica)
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Note all'art. 18:
- La legge 19 ottobre 1998, n. 366, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1998, n. 248, reca: "Norme
per il finanziamento della mobilita' ciclistica".



 
Art. 19.
(Realizzazione di opere di interesse locale)
1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' di particolari realta' territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:
a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada provinciale della Valcosa, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone;
b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorita' individuate dalla provincia di Brescia, e' autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;
c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilita' delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, e' autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di Sondrio, per essere utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione Lombardia, secondo i limiti e le finalita' di seguito elencati:
1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;
2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della strada statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo;
d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorita' concordate tra le province di Bergamo e di Lecco, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco;
e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsie', in provincia di Belluno, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsie'. Il comune di Arsie' puo' attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;
f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto "strade sicure", e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla stessa provincia di Treviso;
g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio "Bypass ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio - variante alla strada provinciale n. 55" e del suo collegamento con la ex strada statale n. 249, e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Verona;
h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza dell'ex strada statale n. 174 nel tratto Nardo-Galatone e per la progettazione e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla linea ferrata in prossimita' della stazione ferroviaria Nardo' centrale e del suo raccordo con lo svincolo della strada statale n. 101, e' autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecce;
i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell'area industriale denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di Santeramo, Altamura e Matera, e con particolare riferimento alla circonvallazione di Santeramo in Colle, secondo il progetto gia' approvato, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da attribuire all'ANAS;
l) per il completamento della strada fondo valle Isclero, tratto S. Salvatore Telesino-Paolisi, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Benevento;
m) per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale est di Galatina e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnare al comune di Galatina;
n) per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;
o) per la progettazione e realizzazione della strada provinciale Melito-Cassandrino-S. Antimo e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Napoli;
p) per la messa in sicurezza della strada provinciale Formia-Maranola-Castellonorato e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Latina;
q) per i lavori di adeguamento della strada statale n. 141, nel tratto urbano del comune di Romano d'Ezzelino-Vicenza, e' autorizzata la spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Romano d'Ezzelino;
r) per l'adeguamento dell'ex strada statale n. 523, tratto Ponte Scodellino-Bivio Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare per un importo pari a 3.000.000 di euro alla comunita' montana delle Valli del Taro e del Ceno in convenzione con la provincia di Parma e per un importo pari a 1.000.000 di euro alla provincia di Genova;
s) per la progettazione del nodo autostradale e stradale di Genova, comprese infrastrutture di raccordo, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Liguria;
t) per la progettazione e la realizzazione di lavori di sistemazione e miglioramento dell'inserimento ambientale relativi all'ex strada statale n. 4-bis del Terminillo ed alla strada provinciale di raccordo tra Terminillo e Leonessa, e' autorizzata la spesa di 1.225.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio;
u) per la progettazione della bretella autostradale Carcare-Predosa e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Cairo Montenotte;
v) per la progettazione di una bretella di collegamento tra la strada statale n. 118 e la strada statale n. 115, nei tratti intersecati dal torrente Magazzolo, e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;
z) per la realizzazione di un percorso pedonale sulle mura etrusche della citta' di Perugia e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Perugia;
aa) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 7, S. Silvestro Felisio, nel tratto dal fiume Senio allo scavalco della A14, compresa la messa in sicurezza della strada provinciale n. 55, Ponte Sant'Andrea, ed adeguamento planimetrico della stessa strada provinciale n. 55, quinto lotto nel comune di Faenza, e' autorizzata la spesa di 1.650.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Ravenna;
bb) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento per la strada statale n. 247, Riviera Berica, nel tratto compreso tra Vicenza e Noventa Vicentina, tra il chilometro 21,400 ed il chilometro 21,800 e tra il chilometro 20,700 e il chilometro 21, per la messa in sicurezza degli incroci tra la strada statale medesima e le strade provinciali Berico Euganea e Dorsale dei Berici, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Vicenza;
cc) per la progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Como;
dd) per la realizzazione dell'asse viario a valle dell'abitato di Barcellona Pozzo di Gotto, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
ee) per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle aree interessate, cosi' come previsto dal progetto Parco fluviale del Pescara, e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Pescara;
ff) per i lavori di ammodernamento della strada provinciale bivio Fiume Alli - strada statale n. 106 e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Catanzaro;
gg) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della superstrada Cassino-Formia, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio.
2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformita' alla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati.
3. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, 1.500.000 euro per l'anno 2003 e 1.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnare al comune di Matera.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, dalla lettera a) alla lettera m), e 3, pari a 26.000.000 di euro per l'anno 2002, 9.000.000 di euro per l'anno 2003 e 10.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dalla lettera n) alla lettera gg), determinato in 22.325.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.



Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 14 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni recante legge
quadro in materia di lavori pubblici vedi note all'art. 7.
- Il testo del comma 6 dell'art. 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002). e' il seguente:
"6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni".



 
Art. 20. (Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in
Valtellina)
1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia e' autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.164.569 euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e 10.494.138 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 2, comma 203, lettera c), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica e' il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (293); 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389".



 
Art. 21.
(Giochi olimpici invernali Torino 2006)
1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato dalla giunta regionale della medesima regione, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per l'anno 2003 e di 5.164.569 euro per l'anno 2004.
2. La regione Piemonte e' autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
Art. 22.
(Interventi per le Universiadi invernali "Tarvisio 2003")
1. E' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali "Tarvisio 2003".
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), predispone un progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali. Il progetto e' volto ad incentivare la pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o piu' discipline sportive con la frequenza scolastica. A tal fine e' autorizzata, per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, la spesa di 2 milioni di euro.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 23. (Finanziamenti per il programma "Genova capitale europea della
cultura 2004")
1. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. A decorrere dal 2002 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 1.500.000, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che il comune di Genova e' autorizzato ad effettuare per interventi infrastrutturali, per il trasporto pubblico delle persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore storico-artistico.
3. L'individuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 24. (Differimento di termine per il completamento di interventi
strutturali e di riqualificazione urbana)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".



Note all'art. 24:
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della legge 29
novembre 2001, n. 436 recante utilizzo delle disponibilita'
finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul
crimine organizzato transnazionale ai sensi del
decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"1. Gli interventi strutturali previsti dall'art. 1,
comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di
restauro delle opere e dei monumenti piu' significativi
della citta' di Palermo gia' deliberati dalla Commissione
speciale costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000,
nonche' previa deliberazione della medesima Commissione
speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di
strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il
30 giugno 2003, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal
suddetto decreto-legge.



 
Art. 25.
(Interventi aeroportuali)
1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attivita' di prevenzione dalle azioni terroristiche, il controllo totale dei bagagli da stiva, nonche' la realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosita', e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 26. (Recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per
l'aviazione civile internazionale)
1. Al recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, emanato in attuazione dell'articolo 687 del codice della navigazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
3. Il Governo e' autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Note all'art. 26:
- Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 reca:
"Approvazione della Convenzione Internazionale per
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944".
- La legge 17 aprile 1956, n. 561 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 15 reca: "Ratifica ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio
1985, n. 461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
settembre 1985, n. 209, reca: "Recepimento nell'ordinamento
interno dei principi generali contenuti negli allegati alla
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
(Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del
codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1
della legge 13 maggio 1983, n. 213".
- Il testo dell'art. 687 del codice della navigazione
e' il seguente:
"Art 687 (Ministro competente). - L'amministrazione
della navigazione aerea e' retta dal ministro per
l'aeronautica. Al recepimento dei principi generali
contenuti negli annessi alla convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il
7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con
decreto-legge 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge
17 aprile 1956, n. 561 si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza
dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle
sottoelencate materie:
a) uniformita' di normativa con la regolamentazione
internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei
vari Stati;
b) considerazione dell'attuale assetto delle
componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
c) possibilita' di prevedere periodi transitori di
adeguamento tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine
pubblico internazionale.
Le materie di cui al comma precedente concernono:
1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi
radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico
aereo, segnaletica a terra;
2) regole dell'aria e procedure di controllo del
traffico aereo civile;
3) licenze del personale aeronautico civile;
4) navigabilita' degli aeromobili civili;
5) registrazione ed identificazione degli aeromobili
civili;
6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
7) libri e documenti di bordo;
8) mappa e carte aeronautiche;
9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di
atterraggio e decollo;
10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli
incidenti;
11) unita' di misura;
12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
13) esercizio degli aeromobili civili.
Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare,
con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche
concernenti le materie sopraelencate.
Al recepimento delle direttive della Comunita'
economica europea in materia di aviazione civile si
provvede mediante le procedure previste dai commi
precedenti"



 
Art. 27.
(Programmi di riabilitazione urbana)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilita' e mobilita' urbana, denominati "programmi di riabilitazione urbana", nonche' di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilita' attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.
2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.
3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.
4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori e' trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, e' sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilita' degli immobili ed e' abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennita' espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennita' puo' essere corrisposta anche mediante permute di altre proprieta' immobiliari site nel comune.



Note all'art. 27:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 recante definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333 convertito con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359 recante misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica e' il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Fino all'emanazione di un'organica
disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla
realizzazione di opere o interventi da parte o per conto
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e
degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non
territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di
opere o interventi dichiarati di pubblica utilita',
l'indennita' di espropriazione per le aree edificabili e'
determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge
15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti
coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale
rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'importo cosi' determinato e' ridotto del 40 per cento.
2. In ogni fase del procedimento espropriativo il
soggetto espropriato puo' convenire la cessione volontaria
del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al
comma 1.
3. Per la valutazione delle edificabilita' delle aree,
si devono considerare le possibilita' legali ed effettive
di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio.
4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del
comma 3, non sono classificabili come edificabili, si
applicano le norme di cui al titolo II della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro
dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la
individuazione della edificabilita' di fatto di cui al
comma 3.
6. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano
in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in
via definitiva il prezzo, l'entita' dell'indennizzo e/o del
risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
7. Nella determinazione dell'indennita' di
espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per
causa di pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30
settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del
danno, i criteri di determinazione dell'indennita' di cui
al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per
cento. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi'
aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso
non definiti con sentenza passata in giudicato".



 
Art. 28.
(Edificabilita' delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)
1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge";
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
"Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purche' non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purche' non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale puo' consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.



Note all'art. 28:
- Il testo vigente dell'art. 338 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934,
n. 1265, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 338. I cimiteri devono essere collocati alla
distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato
costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio
di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale
risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune
o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto,
salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si
applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano
trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Il contravventore e' punito con la sanzione
amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue
spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione,
salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere
favorevole della competente azienda sanitaria locale, la
costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli
gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal
centro abitato, purche' non oltre il limite di 50 metri,
quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti
condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale
che, per particolari condizioni locali, non sia possibile
provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro
urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale,
sulla base della classificazione prevista ai sensi della
legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli
naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti
ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o
all'attuazione di un intervento urbanistico, purche' non vi
ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale
puo' consentire, previo parere favorevole della competente
azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di
rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio
dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici
preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La
riduzione di cui al periodo precedente si applica con
identica procedura anche per la realizzazione di parchi,
giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati,
attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente
azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo,
decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si
ritiene espresso favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici
esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero
interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso,
tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per
cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli
previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 57. - 1. I cimiteri devono essere isolati
dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista
dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive
modifiche.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto
sino alla profondita' di metri 2,50 o capace di essere reso
tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e
dotato di un adatto grado di porosita' e di capacita' per
l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei
cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente
realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal
piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o
comunque col piu' alto livello della zona di assorbimento
capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della
fossa per inumazione".



 
Art. 29.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)
1. All'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole da: "a maggioranza" fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra";
b) alla lettera g), le parole da: "per le cooperative a proprieta' indivisa" fino a: "di presentazione del piano" sono soppresse.



Note all'art. 29:
- Il testo vigente dell'art. 18, comma 2 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, recante
norme per l'edilizia residenziale pubblica, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"2. La regione puo' concedere l'autorizzazione a cedere
gli alloggi a condizione che:
a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo
della societa', qualora non prevedano la possibilita' di
realizzare alloggi da assegnare anche in proprieta'
individuale;
b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in
proprieta' individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno
il 50 per cento degli alloggi facenti parte
dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione
ed essa sia deliberata dal consiglio di amministrazione e
approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia
votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea
ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di
almeno sessanta giorni l'una dall'altra. Qualora la
richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita' degli
alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente
l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi
che non verranno ceduti in proprieta' individuale ovvero
deve indicare alla regione la cooperativa o l'ente che si
sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi
alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 19,
documentando tale disponibilita';
c) sia modificata la convenzione comunale di cessione
o di concessione dell'area, qualora non preveda
l'assegnazione in proprieta' individuale delle abitazioni
realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica
convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di
cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo
comma dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale
convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione
ai soci sulla base dei seguenti criteri:
1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al
comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della
cooperativa, il prezzo di cessione ai soci gia' assegnatari
in godimento e' costituito dal valore delle singole unita'
immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;
2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1)
riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della
cooperativa, il prezzo massimo di cessione e' determinato,
per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse
della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei
criteri di cui all'art. 19, comma 2, della presente legge
e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso,
fermo restando il prezzo minimo delle singole unita'
immobiliari da determinare secondo quanto previsto al
numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono
risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio
di amministrazione della cooperativa;
d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per
i mutui in corso di ammortamento, l'entita' del contributo,
nonche' il piano di riparto del mutuo e del contributo per
il conseguente accollo individuale;
e) la stessa regione e gli altri enti locali,
erogatori di eventuali provvidenze integrative alle
agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul
mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze
ovvero sul rimborso di quelle gia' erogate;
f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti
alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione
al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento
sulla base della previsione legislativa per la
realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a
proprieta' indivisa;
g) Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi
per i quali al momento dell'assegnazione in proprieta'
siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in
ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con
l'attuazione del piano di cessione dovranno essere
impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio
patrimonio di alloggi in godimento".



 
Art. 30. (Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di
polizia)
1. Gli immobili demaniali gia' in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilita' del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione puo' assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.
5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, e' composto:
a) dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;
d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;
e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;
f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;
g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto per i componenti del Comitato stesso.
7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 31.
(Disposizioni in materia di impianti a fune)
1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni".
2. Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, anche gli impianti la cui vita tecnica e' terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformita' al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.
4. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 180.000.000 di euro. Per l'anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della citata legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Sono fatti salvi gli interventi gia' previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, purche' gia' realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare e' pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo della spesa.
6. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune.



Note all'art. 31:
- Il testo vigente dell'art. 145, comma 46 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001) come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento
con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11
maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali,
regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica
da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al
funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due
anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate
al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con
decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei
trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31
gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le
revisioni speciali e le revisioni generali.
- Il testo dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n.
140 recante norme in materia di attivita' produttive e' il
seguente:
"Art. 8 (Fondo per l'innovazione degli impianti a
fune). - 1. A decorrere dall'anno 1999 e' istituito, presso
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica,
l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di
sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a
statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti
pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzato il
limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a
decorrere dal 1999.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono
trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dalla regione competente per territorio
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le
risorse di cui al presente art. tra le regioni interessate,
sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui
al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le
istruttorie delle domande, la gestione delle risorse
assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle
opere che, comunque, devono essere completate entro due
anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte
secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad
esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante
contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare
complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in
corso d'opera non comportano aumento del contributo
assegnato".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 24 novembre 1999 reca: Ripartizione tra
le regioni a statuto ordinario del fondo per l'innovazione
tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei
livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'art.
8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
- La tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n.
388 reca: Importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.
- Il testo del comma 1 dell'art. 54 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria) e' il seguente:
"1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i
limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi
indicati".



 
Art. 32.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e' sostituita dalla seguente:
"a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonche' gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale;".
2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: "Entro 240 giorni" fino a: "distinta per lotti funzionali," sono sostituite dalle seguenti: "Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,".
3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovra' essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituira' elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti".
4. All'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario puo' avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.



Note all'art. 32:
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 26 febbraio
1992, n. 211 recante interventi nel settore dei sistemi di
trasporto rapido di massa come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente.
"Art. 3. - 1. Gli enti locali interessati predispongono
i piani di intervento corredati da analisi comparative
costi-benefici definendo, ove necessario, accordi di
programma con le amministrazioni ed i soggetti interessati,
ai sensi dell'art. 27, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge
8 giugno 1990, n. 142. I programmi di interventi e gli
accordi di programma devono, tra l'altro:
a) essere corredati dalla progettazione preliminare,
dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal
piano economico-finanziario volto ad assicurare
l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare
l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri
finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e
degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di
esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per
conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario
medesimo, nonche' gli investimenti privati e pubblici
derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di
bilancio comunale;
b) indicare i tempi previsti per l'acquisizione delle
aree, per la realizzazione degli interventi e per la
fornitura del materiale rotabile;
c) stabilire le modalita' specifiche di integrazione
con le altre reti di trasporto pubblico e la loro eventuale
ristrutturazione in funzione del nuovo sistema.".
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 26 febbraio
1992, n. 211 recante interventi nel settore dei sistemi di
trasporto rapido di massa come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"Art. 5. - 1. I programmi di interventi e gli accordi
di programma di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono
trasmessi, previo parere della commissione di cui all'art.
6, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale,
di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone al
comitato interministeriale per la programmazione economica
nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonche' per
l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a
carico dello Stato e per la determinazione delle quote
delle disponibilita' di cui all'art. 9 da destinare
annualmente ai singoli interventi.
2. Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei
programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
progettazione definitiva, indicando contestualmente se
intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4
dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n.472, delle
opere e degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi
del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi di cui
all'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e
all'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. La
commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952,
n. 1221, come integrata ai sensi del citato art. 2 della
legge n. 1042 del 1969, e', nel caso specifico,
ulteriormente integrata da un rappresentante della
Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del Ministero dell'interno e da un
rappresentante del Ministro per i problemi delle aree
urbane.
2-bis. Contestualmente alla trasmissione della
progettazione definitiva dovra' essere presentato un
programma temporale delle scadenze relative agli
adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla
consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto
beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente e a
documentare le cause di scostamento rispetto al programma;
il conseguimento degli obiettivi di programma costituira'
elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori
contributi per nuovi progetti.".
- Il testo vigente dell'art. 13 della legge 7 dicembre
1999, n. 472 recante interventi nel settore dei trasporti
come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 13 (Interventi a sostegno del trasporto rapido di
massa). - 1. Per gli interventi di cui all'art. 10, comma
1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo
dei mutui garantiti dallo Stato e' elevato al 60 per cento
del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli
interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno
decennali di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 37
miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della
realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi
gia' approvati.
3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti
statali di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, approvano i progetti relativi agli interventi
nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa,
previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della
sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
4. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 3, gli
enti locali possono avvalersi dei competenti servizi
tecnici del Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi,
verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed
autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere,
sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione
all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla
realizzazione delle opere.
6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione
adotta le opportune direttive al fine di coordinare ed
uniformare l'attivita' di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione
svolge un'azione di monitoraggio e di vigilanza sulla
regolare attuazione degli interventi anche con riferimento
al rispetto dei tempi programmati, attraverso un'attivita'
ispettiva presso gli enti beneficiari.
8. All'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge
n. 211 del 1992, le parole: "di massima" sono sostituite
dalla seguente: "definitiva". La progettazione definitiva
e' richiesta anche per l'allocazione delle risorse
stanziate dall'art. 50, comma 1, lettera a), della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
lire 39 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e
a lire 37 miliardi per ciascuno degli anni dal 2010 al
2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".



 
Art. 33. (Disposizioni in materia di capitanerie di porto - guardia costiera)
1. Ai fini dell'accertamento di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare. Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.
2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2004. Contestualmente il contingente di 3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unita', nell'anno 2003 a 2.921 unita' e nell'anno 2004 a 2.685 unita'.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 recante regolamento
recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
opere di interesse statale e' il seguente:
"Art. 2 (Accertamento di conformita' delle opere di
interesse statale). - 1. Per le opere pubbliche di cui
all'art. 1 del presente regolamento, l'accertamento della
conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate
alla difesa militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la
regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta
da parte dell'amministrazione statale competente".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
302, S.O. reca: Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'art. 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352.
- Il testo degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196 recante attuazione dell'art. 3 della
L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate e' il
seguente:
"Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
1 caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina:
sottocapo di 3a classe;
sottocapo di 2a classe;
sottocapo di 1a classe;
sottocapo di 1a classe scelto.
c) Aeronautica:
aviere capo;
1 aviere scelto;
1 aviere capo;
1 aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente e' cosi' costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unita'.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo
art. 7".
"Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le
Forze armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri,
possono mantenere alle armi volontari in ferma breve
secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito 23.000;
Marina 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresi',
mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle
capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato
senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di
attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
essere impiegati nelle unita' operative e addestrative
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica".



 
Art. 34. (Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della
navigazione)
1. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "del 43 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'80 per cento";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), determinato in 16 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno 2002 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 6.500.000 euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attivita' di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalita' e i termini di applicazione del presente articolo.
4. Al fine di accelerare l'eliminazione del naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: "diretto verso un altro Stato" sono aggiunte le seguenti: ", se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis".
7. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: "da lire 2 milioni a lire 12 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.033 euro a 6.197 euro" e le parole: "lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2,58 euro".
8. All'articolo 318 del codice della navigazione, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324".
9. All'articolo 319 del codice della navigazione, al primo comma, dopo le parole: "navigazione marittima o interna" sono inserite le seguenti: "e nei porti nazionali" e al secondo comma, dopo le parole: "l'autorita' consolare" sono inserite le seguenti: "o la capitaneria di porto".



Note all'art. 34:
- Il testo vigente del comma 32 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria) come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e
della competitivita' delle imprese armatrici italiane, per
l'anno 2002, i benefici di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono
estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese
armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non
esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad
esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di
imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o
contratti di servizio".
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51
recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento
derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il
controllo del traffico marittimo. e' il seguente:
"Art. 2 (Contributo per la demolizione del naviglio). -
1. Al fine di favorire ed accelerare l'eliminazione delle
unita' a singolo scafo non conformi ai piu' avanzati
standard in materia di sicurezza della navigazione,
applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare
l'ambiente marino, alle imprese armatoriali aventi i
requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione
puo' essere concesso un contributo, entro la misura massima
del limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001, per la demolizione di
navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o
di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda
superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio
alla data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso alle
imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno
demolire per proprio conto unita' di proprieta' delle
imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed
iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui
all'art. 146 del codice della navigazione, i cui lavori di
demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1
gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ed e' pari a lire
250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il
limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unita'.
3. Il contributo e' concesso a condizione che l'importo
netto del beneficio venga, entro diciotto mesi
dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito
dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attivita'
aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in
vigore della presente legge nel caso di iniziative di
demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data.
L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal
contributo e la sua restituzione con i relativi interessi,
penali ed ogni altro onere accessorio scaturente
dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in
applicazione della presente legge".
- Il testo vigente dell'art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore
dei trasporti e l'incremento dell'occupazione come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non
comunitari, in regime di sospensione da un registro
straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di
locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i
criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma
1-bis".
- Il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51
recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento
derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il
controllo del traffico marittimo, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Controllo degli spazi marittimi di interesse
nazionale). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni
attuative del sistema di controllo del traffico marittimo
Vessel Traffic Services (VTS) e ne assicura la gestione
operativa attraverso le strutture centrali e periferiche
del Ministero.
2. (omissis).
3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle
acque marittime interne e territoriali, non osservi gli
schemi di separazione delle rotte, e' soggetto alla
sanzione prevista dall'art. 1231 del codice della
navigazione. In tale caso l'armatore della nave e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.033 euro a 6.197 euro, maggiorata, nel caso di nave da
carico o di nave passeggeri, dell'importo di 2,58 euro per
ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione
e' irrogata dal capo del circondario marittimo competente
per territorio.
4. Al di la' del limite esterno del mare territoriale
italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle
rotte comporta:
a) a carico del comandante di nave battente bandiera
italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'art.
1231 del codice della navigazione;
b) a carico del comandante di nave battente bandiera
estera, la segnalazione all'autorita' dello Stato di
bandiera".
- Il testo vigente dell'art. 318 del codice della
navigazione, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti
dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali
armate nei porti della Repubblica deve essere interamente
composto da cittadini italiani o di altri Paesi
appartenenti all'Unione europea.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi
attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da
quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a
quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti
visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di
soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave
navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto
nazionale.
2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non
italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi
nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento
da parte dell'amministrazione competente, ai sensi
dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.324".
3. Per le navi adibite alla pesca marittima,
l'autorita' marittima periferica delegata dal Ministro dei
trasporti e della navigazione puo' autorizzare, in caso di
particolari necessita', che del personale di bassa forza di
bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della
meta' dell'intero equipaggio.
- Il testo vigente dell'art. 319 del codice della
navigazione come modificato dalla legge qui pubblicata e'
il seguente:
"Art. 319 (Assunzione di personale straniero
all'estero). - Nei porti esteri della navigazione marittima
o interna e nei porti nazionali ove non siano disponibili
rispettivamente marittimi o personale navigante di
nazionalita' italiana, possono essere assunti anche
stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero
equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da
compiere.
In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare o
la capitaneria di porto puo' autorizzare l'assunzione di
stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma
precedente".



 
Art. 35. (Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto
raggio)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Federlinea per la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonche' per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresi' conto delle attivita' di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note all'art. 35:
- Il testo dell'art. 6 della legge 31 luglio 1997, n.
261 recante rifinanziamento delle leggi di sostegno
all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione
delle disposizioni comunitarie di settore e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Al fine di incrementare il ruolo della
ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitivita' e
di consolidare le basi tecnologiche dell'industria
navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della
navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e allo sviluppo di cui alla comunicazione della commissione
delle comunita' europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. C 45 del 17
febbraio 1996, all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al
Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di
Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore
navale relativi al periodo 1 gennaio 1997-31 dicembre 1999
ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in
tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica,
determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote,
le modalita' e le procedure di cui ai seguenti commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle
spese sostenute per la realizzazione dei programmi di
ricerca finalizzati ad:
a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline
scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria
navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o
commerciali;
b) attivita' di ricerca industriale tesa alla
definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo
della progettazione delle navi e delle strutture marine,
nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi
innovativi, in particolare per navi ottimali per il
cabotaggio nazionale;
c) attivita' di sviluppo precompetitiva orientata
alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a
determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con
caratteristiche avanzate e innovative nonche' a prodotti,
processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di
cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono
pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al
25 per cento dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del
CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono
presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione,
al Ministro del bilancio e della programmazione economica
ed al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei
temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono
raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed
ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il
profilo tecnico-scientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui
all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di
cui al comma 3.
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti
secondo le modalita' di cui all'art. 2 della legge 31
dicembre 1991, n. 431, nonche' dell'art. 16, commi 2 e 3,
del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito
dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo sono
autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in
ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni
per l'anno 1999".



 
Art. 36. (Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del
porto di Oristano)
1. Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' prorogato al 30 giugno 2002.
2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e di quelle individuate dall'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
3. Il sistema informativo del demanio marittimo puo' essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il porto di Oristano e' classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, porto di rilevanza economica nazionale ed inserito nella categoria II, classe II.



Note all'art. 36:
- Il testo dell'art. 100 della legge 21 novembre 2000,
n. 342 recante misure in materia fiscale e' il seguente:
"Art. 100 (Riforma del sistema delle tasse e diritti
marittimi). - 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un regolamento, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a
riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di
cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974,
n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) semplificazione del sistema di tassazione in modo
da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro
accorpamento o soppressione;
b) semplificazione delle procedure di riscossione;
c) definizione della quota da attribuire al bilancio
delle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni, anche al fine di fare
fronte, senza ricorso all'utilizzazione di fondi
disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi
compresa quella per il mantenimento dei fondali;
d) individuazione di un sistema di autonomia
finanziaria delle autorita' portuali, fermi restando i
controlli contabili e amministrativi previsti
dall'ordinamento vigente per il finanziamento delle opere
infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani
operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;
e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute
incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del
capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82,
recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi".
- Il testo dell'art. 9 della legge 30 novembre 1998, n.
413 recante rifinanziamento degli interventi per
l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione
della normativa comunitaria di settore e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Per la realizzazione di opere
infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e
riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e
della navigazione adotta un programma sulla base delle
richieste delle autorita' portuali o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime, sentite le regioni
interessate. Lo schema di programma degli interventi
finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della
definitiva adozione, e' trasmesso per il parere alle
competenti commissioni parlamentari. Le autorita' portuali
o, in mancanza, il Fondo gestione di cui all'art. 1, comma
1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ai fini
della realizzazione degli interventi, sono autorizzati a
contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre
operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento
per capitale ed interessi complessivamente determinati dai
limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per
lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione provvede
annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli
istituti di credito interessati le quote di rate di
ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi
ad altre operazioni finanziarie.
2. All'art. 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n.
240, le parole: "Segrate-Lacchiarella" sono soppresse.
L'interporto "Marcianise-Nola", di cui al medesimo comma 1,
si intende costituito da due distinte unita'.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti
all'art. 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454,
e' autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di
lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. Il piano
degli interventi di cui al presente comma, da definire
tenendo conto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, prima della
definitiva adozione, e' trasmesso alle competenti
commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Il
piano degli interventi di cui al presente comma, che
utilizza le risorse di cui alla presente legge, nonche'
quelle previste al comma 3 del citato art. 9 della legge 23
dicembre 1997, n. 454 (18), deve tenere conto
prioritariamente delle esigenze di sviluppo
infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del
Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno
1988, e successive modificazioni, al fine di favorire la
razionalizzazione del trasporto merci ed il riequilibrio
modale attraverso una equilibrata rete nazionale di
infrastrutture interportuali previa valutazione della reale
capacita' di spesa.
4. Per la realizzazione degli interporti di cui alla
legge 4 agosto 1990, n. 240, sono concessi contributi
rapportati ad un limite di impegno quindicennale di lire
21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 da
corrispondere con i criteri, le modalita' e le procedure di
cui alla citata legge 4 agosto 1990, n. 240, e all'art. 6
del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
5. Nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del citato
Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni,
e' assegnato almeno il 40 per cento delle risorse previste
per gli interventi di cui ai commi 1 e 3. Tale assegnazione
e' subordinata alla presentazione di progetti cantierabili
e finalizzati allo sviluppo del sistema portuale nazionale,
in relazione al rilancio dei traffici nazionali ed
internazionali".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera d), della
legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante rifinanziamento degli
interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed
attuazione della normativa comunitaria di settore e' il
seguente:
"4. La durata massima delle operazioni di finanziamento
di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, deve intendersi
pari alla durata del limite di impegno in relazione al
quale le medesime operazioni sono autorizzate".
- Il testo dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 recante riordino della legislazione in materia portuale
e' il seguente:
"Art. 4 (Classificazione dei porti). - 1. I porti
marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali,
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello
Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica regionale e
interregionale.
1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono
comunque ad una delle prime due classi della categoria II.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto,
emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della
navigazione e dei lavori pubblici, determina le
caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o
delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I; con
lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei
porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla
categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti
funzioni:
a) commerciale;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e
funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime
sono determinate, sentite le autorita' portuali o, laddove
non istituite, le autorita' marittime, con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare
riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza
internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) entita' del traffico globale e delle rispettive
componenti;
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle
caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza
rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle
attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri
sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il
deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei
servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla
riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento
con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti
e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno schema
di decreto, che e' trasmesso alle regioni, le quali
esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso
inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso
in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali
modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni,
e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei
termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle
commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i
predetti termini il Ministro dei trasporti e della
navigazione adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali,
tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della
classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa
delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle
autorita' marittime, delle regioni o del Ministro dei
trasporti e della navigazione con la procedura di cui al
comma 5".



 
Art. 37.
(Disposizioni sugli interporti)
1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale e' prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonche' quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti gia' individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti".
3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e' da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalita'.
4. Alle attivita' di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile e' abrogata.



Note all'art. 37:
- Il testo vigente dell'art. 24 della legge 5 marzo
2001, n. 57 recante disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"Art. 24. - 1. Al fine di consentire l'ottimale e
razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione
degli interventi previsti all'art. 9, comma 2, della legge
23 dicembre 1997, n. 454, e all'art. 9, comma 3, della
legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il
riequilibrio della rete interportuale nazionale in un
contesto di rete logistica, il Governo e' delegato ad
emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per il
riordino della normativa vigente in materia di procedure,
soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonche',
nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire le modalita' e i requisiti per
l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali,
anche diverse dagli interporti come definiti dall'art. 1
della legge 4 agosto 1990, n. 240;
b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo,
il maggior apporto possibile di altre risorse rese
disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla
realizzazione dell'infrastruttura;
c) definire la rete interportuale nazionale e le
infrastrutture intermodali ad essa complementari,
finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e
territoriale attraverso la creazione di un sistema
integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito
della elaborazione del Piano generale dei trasporti;
d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le
reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali
esistenti, per la fruibilita' dei servizi e per la
riduzione dell'inquinamento;
e) includere nell'ambito degli interventi da
ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini
generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli
multimodali, i terminali intermodali nonche' quelli
dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo
non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e,
ove necessario, completare funzionalmente gli interporti
gia' individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del
Sistema nazionale integrato dei trasporti;
f) privilegiare le infrastrutture intermodali
collegate o collegabili alle grandi direttrici
internazionali mediante il sistema autostradale, le reti
ferroviarie ad alta capacita', il sistema portuale ed
aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le
disposizioni concernenti il piano quinquennale degli
interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e
successive modificazioni, al decreto-legge 1 aprile 1995,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A
decorrere dalla medesima data, sono altresi' abrogate le
disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da
ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri
previamente determinati in conformita' alle previsioni di
cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle
disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti
salvi i procedimenti gia' avviati alla predetta data ai
sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n.
240, e successive modificazioni, e quanto previsto
dall'art. 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere
entro trenta giorni, e' trasmesso alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perche' su di esso sia
espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche
in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto
per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai
sensi del comma 1.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le procedure di attuazione del decreto
legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di
semplificazione e razionalizzazione".
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 recante
attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative
alle procedure di appalti nei settori esclusi e' il
seguente:
"Art. 5 (Trasporti). - 1. Rientrano nel settore
trasporti:
a) la gestione di reti di trasporto pubblico per
ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia o autobus,
il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni delle
competenti autorita' pubbliche sui percorsi, sulle
capacita' di trasporto disponibili o sulla frequenza del
servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante
autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, su
tutto o parte del territorio nazionale, da altri soggetti
in assenza di concessione alle stesse condizioni previste
per i soggetti aggiudicatori;".



 
Art. 38
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e
interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci

1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalita' della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla societa' Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialita' dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei principi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuita' del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la societa' Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla medesima societa' in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalita' per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, e' riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6.
6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo denominato "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti", per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5.
7. Per il triennio 2002-2004, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualita' del triennio, e' finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalita' definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.
8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
9. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvedera' attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note all'art. 38:
- Il regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26
giugno 1969 riguarda l'azione degli Stati membri in materia
di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel
settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via
navigabile.
- Il testo dell'art. 5 della direttiva 91/440/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991 reca:
"Art. 5. - 1. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di
adattare le loro attivita' al mercato e di gestirle sotto
la responsabilita' dei loro organi direttivi, per fornire
prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa
possibile in rapporto alla qualita' del servizio richiesto.
Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i
principi validi per le societa' commerciali, anche per
quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti
dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico
conclusi dalla medesima con le autorita' competenti dello
Stato membro.
2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi
di attivita', compresi i piani di investimento e di
finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento
dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla
realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione
tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre
prevedere i mezzi che permettono la realizzazione di tali
obiettivi.
3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale
adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o
contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i
piani di investimento e di finanziamento, le imprese
ferroviarie sono in particolare libere di: costituire con
una o piu' imprese ferroviarie diverse un'associazione
internazionale; stabilire la propria organizzazione
interna, fatte salve le disposizioni della sezione III;
disciplinare le modalita' della fornitura e della
commercializzazione dei servizi e stabilirne la
tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69
del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione
degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alle
nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia, su strada e per via navigabile; prendere le
decisioni concernenti il personale, la gestione
patrimoniale e gli acquisti propri; sviluppare la loro
quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi
servizi e adottare tecniche di gestione innovative; avviare
nuove attivita' in settori associati all'attivita'
ferroviaria".
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e
successive modificazioni reca: Conferimento alle regioni ed
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4,
della L. 15 marzo 1997, n. 59.
- Il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il testo dell'art. 8, comma 6-bis del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e' il seguente:
"6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere,
d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie
dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della
costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa
gestione delle linee ferroviarie locali concesse e gia' in
gestione commissariale governativa di rilevanza per il
sistema ferroviario nazionale".
- Il testo dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422 e' il seguente:
"3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti
delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla
base di accordi di programma, stipulati a norma dell'art.
12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra
l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1,
lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento
tecnico-economico di cui all'art. 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 novembre 2000 reca: Individuazione e trasferimento alle
regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e
compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs.
19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico
locale.
- Il testo dell'art. 8, comma 4 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422 e' il seguente:
"4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati
entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in
particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e
dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per
le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come
gia' previsto all'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti
diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono
trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e
disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura
giuridica, possono essere dalle regioni dismessi,
sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa
intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione,
quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al
patrimonio indisponibile. A partire dalla data di
trasferimento, il vincolo di reversibilita' a favore dello
Stato gravante sui beni in questione si intende costituito
a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti
sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso
di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni.
I beni di cui all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge n.
385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che
inizieranno o proseguiranno le relative procedure di
alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i
proventi a favore delle aziende ex gestioni governative.
Gli accordi di programma definiscono altresi' l'entita'
delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali
da garantire, al netto dei contributi gia' riconosciuti da
regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i
servizi erogati dalle aziende in regime di gestione
commissariale governativa".



 
Art. 39.
(Realizzazione del piano triennale per l'informatica)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' stipulare per il settore informatico contratti di prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.
2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000 euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro per l'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalita' ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e statistici, nonche' dalla formazione e dall'attuazione del piano informativo e statistico.
5. Per il completamento nell'intero territorio nazionale delle fasi realizzative del progetto esecutivo del Sistema di controllo del traffico marittimo VTS (Vessel Traffic Service), ritenuto prioritario per l'avvio delle autostrade del mare e dello sportello unico per lo short sea shipping, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 2 e di quelle disponibili in bilancio, si avvale della procedura di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.



Note all'art. 39:
- Il testo dell'art. 2222 del codice civile reca:
"Art. 2222 (Contratto d'opera).
Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si applicano
le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una
disciplina particolare nel libro IV".
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo dell'art. 7, comma 2, lettera f) del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante attuazione della
direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi e' il seguente:
"f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di
servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla
stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi
a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un
primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma
3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata,
ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione
dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione
del primo appalto e il costo complessivo stimato dei
servizi successivi e' preso in considerazione
dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione
del valore globale dell'appalto".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42
reca: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.



 
Art. 40.
(Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni)
1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purche' previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unita' immobiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' alle societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacita' di contenimento, con modalita' eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.
5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l'installazione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di ricerca per l'accesso alla rete dell'universita' e della ricerca scientifica (rete GARR), nonche' all'organismo gestore della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nei confronti dell'attivita' legislativa delle regioni a statuto ordinario.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni".
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 40:
- Il testo degli articoli 2, 31, 113, 113-bis, 114,
115, 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni recante testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali e' il seguente:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali".
"Art. 31 (Consorzi). - 1. Gli enti locali per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
113-bis, si applicano le norme previste per le aziende
speciali".
"Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza industriale). - 1. Le
disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi
pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le
disposizioni previste per i singoli settori e quelle
nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione maggioritaria
degli enti locali, anche associati, cui puo' essere
affidata direttamente tale attivita';
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di
concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con
conferimento della titolarita' del servizio a societa' di
capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
estende alle societa' controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di
servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata
delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, in forma associata, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' di capitali di cui
detengono la maggioranza, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a
condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le
parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione".
"Art. 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza industriale). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste per i singoli settori, i servizi
pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti
mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa' di capitali costituite o partecipate
dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,
non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di
cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di
utilita' sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3
possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad
evidenza pubblica, secondo le modalita' stabilite dalle
normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti
erogatori dei servizi di cui al presente art. sono regolati
da contratti di servizio".
"Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi,
compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed
annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio".
"Art. 115 (Trasformazione delle aziende speciali in
societa' per azioni). - 1. I comuni, le province e gli
altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali in societa' di capitali, di
cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque
non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale
iniziale di tali societa' e' determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al
fondo di dotazione delle aziende speciali risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle societa' medesime. L'eventuale residuo
del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e
fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le
destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano
pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di
tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330,
commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione
delle societa', gli amministratori devono richiedere a un
esperto designato dal presidente del tribunale una
relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art.
2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal
ricevimento di tale relazione gli amministratori e i
sindaci determinano i valori definitivi di conferimento
dopo avere controllato le valutazioni contenute nella
relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver
proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i
valori di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere
costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di
cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1
possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di
cui all'art. 116.
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti
locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al
comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la
destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo
aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del
presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alla trasformazione dei consorzi,
intendendosi sostituita dal consiglio comunale l'assemblea
consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non
intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale".
"Art. 116 (Societa' per azioni con partecipazione
minoritaria di enti locali). - 1. Gli enti locali possono,
per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 113-bis
e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di
infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che
non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale
e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti,
costituire apposite societa' per azioni senza il vincolo
della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga ai
vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli
enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e
all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato
con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico
di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso
di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo'
essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque
sul mercato.
2. La costituzione di societa' miste con la
partecipazione non maggioritaria degli enti locali e'
disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque
importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle
direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello
dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale
partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli
istituti mutuanti in misura non superiore alla propria
quota di partecipazione alla societa' di cui al presente
articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati
dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione
con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo
comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e
2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modificazioni".
"Art. 120 (Societa' di trasformazione urbana). - 1. Le
citta' metropolitane e i comuni, anche con la
partecipazione della provincia e della Regione, possono
costituire societa' per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni
dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati
delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla
preventiva acquisizione delle aree interessate
dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure
di esproprio da parte del comune.
3. Le aree interessate dall'intervento di
trasformazione sono individuate con delibera del consiglio
comunale. L'individuazione delle aree di intervento
equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per le
aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di
proprieta' degli enti locali interessate dall'intervento
possono essere attribuite alla societa' a titolo di
concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la
societa' per azioni di trasformazione urbana sono
disciplinati da una convenzione contenente, a pena di
nullita', gli obblighi e i diritti delle parti".
- Il testo del secondo periodo del terzo comma
dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
- Il testo vigente dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire). (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5,
comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n.
457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge
29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b)
e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11
marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n.
448, art. 61, comma 2). - 1. Salvo quanto disposto
dall'art. 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonche' al costo di costruzione, secondo le modalita'
indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati
in applicazione dall'art. 41-quinquies, penultimo e ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e'
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi
di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione e' determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non
superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi del comma 6.".



 
Art. 41.
(Riassetto in materia di telecomunicazioni)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nonche' delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:
a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;
d) il servizio universale;
e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:
1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facolta' di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;
3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonche' regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformita' ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
5) interoperabilita' dei servizi in tecnica digitale;
6) affidamento all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilita' dei servizi e vantaggi per i consumatori;
8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza;
b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma;
c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente:
1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravita' degli illeciti;
3) determinazione delle modalita' di accertamento degli illeciti;
4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;
5) previsione, nei casi piu' gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per piu' di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalita';
d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.



Note all'art. 41:
- Le Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
marzo 2002 recano rispettivamente: "Accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime; Autorizzazioni per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica; Istituzione
di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica; Servizio universale ed ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica".
- La legge 7 agosto 1990 n. 241 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 reca: Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive
modificazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
1997, n. 177, S.O. reca: Istituzione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo.
- Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 reca:
Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 reca:
Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo.
- Per il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23
agosto 1988, n. 400 vedi nota all'art. 38.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113 reca: Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.



 
Art. 42. (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in
favore di altre aree colpite da eventi sismici)
1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e' prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non da' diritto ad alcun indennizzo.
2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.
3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a societa' a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilita'.
4. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi ai comuni della provincia di Foggia, e' attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992, alla ripartizione del suddetto contributo a favore dei comuni della provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note all'art. 42:
- Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61 recante ulteriori interventi
urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni
Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi e' il seguente:
"6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5,
i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida
ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta
giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli
interventi mediante l'occupazione temporanea degli
immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e
per la quale non e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando i
contributi di cui all'art. 4".
- Il testo dell'art. 2748, secondo comma, del codice
civile reca: "I creditori che hanno privilegio sui beni
immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge
non dispone diversamente".
- Il testo vigente dell'art. 4, comma 4 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono
concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
all'art. 15, solo ai soggetti titolari del diritto di
proprieta' sugli edifici alla data in cui si e' verificato
il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari
di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici,
che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei
contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi
motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che
aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai
parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario,
dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima
del completamento degli interventi di ricostruzione o di
riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e'
dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al
rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi
legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Non costituisce causa di decadenza l'alienazione
dell'immobile, anche se perfezionata prima del
completamento degli interventi di ricostruzione, a
fondazioni o a societa' a partecipazione pubblica, a
condizione che l'immobile venga destinato a pubblici
servizi o a scopi di pubblica utilita'".
- La legge 23 gennaio 1992, n. 32 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1992, n. 23, reca:
Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di
cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61 e' il seguente:
"Art. 8 (Interventi sui beni culturali). - 1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il commissario delegato di cui all'art. 1
dell'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, con la
collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di
tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra,
dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei
danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa
gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti
assegnati con le ordinanze di cui all'art. 1 e con l'art.
2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1997, n. 434, e, comunque, nel termine della durata dello
stato di emergenza.
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni,
d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1,
sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei
comitati tecnico-scientifici di cui all'art. 2, comma 5,
predispongono un piano di interventi di ripristino,
recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato
dalla crisi sismica. Predispongono, altresi', un piano
finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo
ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonche' degli stanziamenti
di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti
pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o
privati attuatori degli interventi, che di norma sono i
soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi
urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti
le disponibilita' di cui al comma 2 sono a carico delle
risorse di cui all'art. 15, comma 1. Il piano deve
assicurare, anche attraverso un intervento stralcio
prioritario, il coordinamento e la contemporaneita' dei
lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal
terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti
dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tal fine agli
interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997
nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si
applicano le procedure di cui all'art. 14.
3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali
privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a
quanto previsto dall'art. 4, possono essere concessi
contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e
con le modalita' di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 3
della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato
dall'art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Per gli interventi da attuarsi da parte del
Ministero per i beni culturali e ambientali, il
soprintendente per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i
beni ambientali e architettonici delle Marche sono
autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca
europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale
del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed
altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di
impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire
15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente
alle contabilita' speciali intestate agli stessi
soprintendenti; tali modalita' si applicano anche alle
operazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 9, del
decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 203. Al
relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni culturali e ambientali.
5. All'art. 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n.
352, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono
autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso
istituti di credito ove far affluire contributi di enti e
di privati destinati al restauro dei beni culturali
danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non
oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento
delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste
a disposizione delle competenti soprintendenze.
7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e
dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, a tale fine e'
autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli
stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle
complessive disponibilita' di cui al medesimo comma 4,
l'applicazione delle misure di potenziamento previste
dall'art. 14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie
al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle
attivita' connesse alla ricostruzione ivi compresi
distacchi temporanei da altre soprintendenze".



 
Art. 43. (Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del
Belice colpite dal sisma del 1968)
1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e' disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.
3. Gli atti, contratti, documenti e formalita' occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1ยบ gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte gia' pagate.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Note all'art. 43:
- Il testo dell'art. 17, comma 5 della legge 11 marzo
1988, n. 67 recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988) e' il seguente:
"5. Per consentire il completamento degli interventi a
carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione
edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato
nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6, comma 3, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate ai sensi
dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della
complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire
100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992".
- Si riporta la parte della tabella 3, relativa ai
finanziamenti disposti, allegata all'art. 54 della legge 23
dicembre 199, n. 488 dell'art. 17, comma 5 della legge 11
marzo 1988, n. 67 ricostruzione nelle zone colpite da
eventi sismici (Belice):

tesoro bilancio e programmazione economica 7.2.1.7 5.000 - 2015

cap. 8573 5.000 2016".
- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e' il seguente:
"Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
Regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti
locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti".
- Il testo del secondo comma dell'art. 4 del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, recante ulteriori
interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la
ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai
terremoti del gennaio 1968, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 e' il seguente:
"In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da
ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprieta'
l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste
dall'art. 3 del presente decreto".



 
Art. 44. (Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprieta' degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla societa' anche a titolo di concessione".



Note all'art. 44:
- Il testo vigente dell'art. 120 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 120 (Societa' di trasformazione urbana). - 1. Le
citta' metropolitane e i comuni, anche con la
partecipazione della provincia e della regione, possono
costituire societa' per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni
dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati
delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla
preventiva acquisizione degli immobili interessati
dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure
di esproprio da parte del comune.
3. Gli immobili interessati dall'intervento di
trasformazione sono individuati con delibera del consiglio
comunale. L'individuazione degli immobili equivale a
dichiarazione di pubblica utilita', anche per gli immobili
non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di
proprieta' degli enti locali interessati dall'intervento
possono essere conferiti alla societa' anche a titolo di
concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la
societa' per azioni di trasformazione urbana sono
disciplinati da una convenzione contenente, a pena di
nullita', gli obblighi e i diritti delle parti".



 
Art. 45. (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "con esclusione" sono inserite le seguenti: ", terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali,";
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: "attraverso" e' sostituita dalle seguenti: "a seguito di";
c) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "delle societa' dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle societa' di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali";
d) al comma 2, lettera a), il terzo periodo e' soppresso;
e) al comma 2, lettera a), dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: "Il bando di gara deve garantire che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresi' assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica";
f) al comma 2, lettera e), le parole: "strumentali funzionali all'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti: "essenziali per l'effettuazione".



Note all'art. 45:
- Il testo vigente dell'art. 18 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni
ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4,
della L. 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 18 (Organizzazione dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale). - 1. L'esercizio dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi
modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, e'
regolato, a norma dell'art. 19, mediante contratti di
servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio
deve rispondere a principi di economicita' ed efficienza,
da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei
servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono
disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli
assetti monopolistici e di introdurre regole di
concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto
regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le
regioni e gli enti locali si attengono ai principi
dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la
scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi
del contratto di servizio di cui all'art. 19 e in
conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli
appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare
i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' morale,
finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della
normativa vigente, per il conseguimento della prescritta
abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada,
con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto
dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle
societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in
affidamento diretto o a seguito di procedure non ad
evidenza pubblica, e delle societa' dalle stesse
controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e
delle societa' di gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali. La gara e' aggiudicata
sulla base delle migliori condizioni economiche e di
prestazione del servizio, nonche' dei piani di sviluppo e
potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della
fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per
la istituzione o il mantenimento delle singole linee
esercite. Il bando di gara deve garantire che la
disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale
per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun
modo, elemento discriminante per la valutazione delle
offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresi'
assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano,
indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la
disponibilita', messi a disposizione del gestore risultato
aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di
affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali
a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei
bacini di servizio rispetto a quelli gia' gestiti nelle
predette forme;
c) la previsione, nel caso di cui alla lettera b),
dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali
tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di
servizi speciali, previa revisione dei contratti di
servizio in essere;
d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del
contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto
medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in
caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore
all'impresa subentrante dei beni essenziali per
l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con
riferimento a quanto disposto all'art. 26 del regio decreto
8 gennaio 1931, n. 148;
f) l'applicazione della disposizione dell'art. 1,
comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle societa' di
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che,
oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre
attivita';
g) la determinazione delle tariffe del servizio in
analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive
competenze, incentivano il riassetto organizzativo e
attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la
trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche
con le procedure di cui all'art. 17, commi 51 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in societa' di
capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata,
anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento
societario derivante da esigenze funzionali o di gestione.
Di tali societa', l'ente titolare del servizio puo' restare
socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la
trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro
il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente
della provincia nei successivi tre mesi. In caso di
ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento
immediato del relativo servizio mediante le procedure
concorsuali di cui al comma 2, lettera a).
3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso
del quale vi e' la facolta' di mantenere tutti gli
affidamenti agli attuali concessionari ed alle societa'
derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con
l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi
speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione
dei contratti di servizio in essere se necessaria; le
regioni procedono altresi' all'affidamento della gestione
dei relativi servizi alle societa' costituite allo scopo
dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto
previsto dalle norme in materia di programmazione e di
contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il
periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati
esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al
comma 2, lettera a).".



 
Art. 46.
(Variazioni di bilancio)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
 
Art. 47. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2032):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e
trasporti (Lunardi) il 28 novembre 2001.
Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX
(Trasporti), in sede referente, il 19 dicembre 2001 con
pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X, XI, XIV
e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VIII e IX, in sede
referente, il 22, 23, 24, 30 gennaio 2002; il 5, 6, 13, 14,
19, 20, 21, 28 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 4, 6, 7, 12 marzo 2002 ed
approvato il 13 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1246):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 19 marzo 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 9a, 10a, 13a, della
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8a commissione, in sede referente, il
2, 10, 11, 16, 17, 18 aprile 2002; l'8, 28, 29, 30 maggio
2002; il 6, 11, 12, 13, 18, 19 20 giugno 2002.
Esaminato in aula il 20 giugno 2002 ed approvato, con
modificazioni, il 26 giugno 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2032-B):
Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX
(Trasporti), in sede referente, il 2 luglio 2002 con pareri
delle commissioni I, II, V, VI, VII, XI, XIII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VIII e IX, in sede
referente, il 3, 4, 11 luglio 2002.
Esaminato in aula il 15, 16 luglio 2002 ed approvato il
17 luglio 2002.



Note all'art. 47:
Il titolo V della Costituzione reca:
"Le Regioni, le Province, i Comuni"



 
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