Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
DECRETO RETTORALE 10 luglio 2002
Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 5463).

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l'opportunita' di aggiungere un nuovo comma all'art. 30 del citato statuto, al fine di prevedere la possibilita' di non disattivare dipartimenti ed istituti che scendono al di sotto dei requisiti minimi previsti per la loro sussistenza, ma per i quali esista una solida e riconosciuta tradizione scientifica e/o di ricerca;
Viste le delibere del senato accademico integrato nell'adunanza dell'11 febbraio 2002 e del consiglio di amministrazione nell'adunanza del 12 febbraio 2002;
Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato nell'adunanza del 28 aprile 2002, ai fini della modifica statutaria;
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30 maggio 2002;
Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca - servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I - con nota del 4 luglio 2002, prot. n. 2497;
Decreta:
Articolo unico
Nel titolo III "Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria", dello statuto dell'Universita' cattolica del Sacro cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modificazioni, all'art. 30 "Dipartimenti e Istituti" dopo il comma 3 viene inserito il seguente nuovo comma: "3-bis. Qualora il numero dei docenti afferenti ad un dipartimento o ad un istituto risulti inferiore al numero minimo previsto dai precedenti commi, l'istituto o il dipartimento confluisce in altri gia' esistenti su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Nel caso in cui non risulti possibile la confluenza, il rettore, con proprio decreto, ne dispone la soppressione previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione - sentito il senato accademico - puo' autorizzare per un periodo determinato e comunque non superiore ad un anno accademico, il mantenimento in vita di dipartimenti o istituti che non soddisfino tali requisiti, tenuto conto della loro rilevanza scientifica o di ricerca.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 10 luglio 2002
Il rettore: Zaninelli
 
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