Gazzetta n. 181 del 3 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 luglio 2002
Definizione per l'anno accademico 2002-2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea dell'Universita' di L'Aquila in scienze motorie ed educazione motoria e sport.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto direttoriale 2 agosto 2001 con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Universita' degli studi de L'Aquila nel quale figura, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;
Vista la nota in data 12 giugno 2002 con la quale l'Universita' degli studi de L'Aquila trasmette la delibera del senato accademico nella seduta del 30 maggio 2002 relativa all'offerta potenziale formativa per i corsi di laurea in scienze motorie e in educazione motoria e sport;
Decreta:
Per l'anno accademico 2002-2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi di laurea dell'Universita' degli studi de L'Aquila, e' cosi' determinato:
scienze motorie, afferente alla classe 33: centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero;
educazione motoria e sport, afferente alla classe 33: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2002
Il Ministro: Moratti
 
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