Gazzetta n. 182 del 2002-08-05
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 luglio 2002
Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Chieti
Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e particolarmente l'art. 44, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 circa la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S., nonche' l'art. 46 che al primo comma attribuisce ai predetti comitati di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'I.N.P.S. in materia di prestazioni, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternita' degli stessi lavoratori autonomi, a tre speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S.;
Visto il decreto del direttore della DPL di Chieti n. 98 datato 18 maggio 1998 relativo al precedente comitato I.N.P.S. e rilevata la necessita' di procedere alla ricostituzione di detto comitato scaduto per decorso del quadriennio secondo le modifiche nella composizione introdotte dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989 e di provvedere altresi' alla nomina dei quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, in qualita' di componenti delle tre speciali commissioni previste dal terzo comma dell'art. 46 della medesima legge n. 88/1989;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del MLPS con successiva istituzione della direzione provinciale del lavoro di Chieti, con un solo dirigente preposto per lo svolgimento delle funzioni gia' attribuite all'UPLMO e all'IPL;
Considerato che, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il comitato provinciale I.N.P.S. risulta composto da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'Azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro,
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi,
4) il dirigente della direzione provinciale del Lavoro, che puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;
5) il dirigente della locale ragioneria provinciale dello Stato che puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;
6) il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;
Acquisiti preventivamente dalle istituzioni considerate (CCIAA E INPS), ai sensi del comma 1 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come da documentazione agli atti, i dati per provvedere, sentite le locali organizzazioni sindacali, alla ripartizione dei membri del comitato riguardanti i lavoratori dipendenti, i datori si lavoro ed i lavoratori autonomi tra i settori economici interessati all'attivita' dell'istituto;
Ritenuto che si debba tener conto per le organizzazioni dei datori di lavoro e per quelle dei lavoratori della necessita' che nel comitato siano rappresentate tutte le organizzazioni aventi maggiore rilevanza nella provincia;
Tenuto conto inoltre che, stante la diminuzione del numero dei rappresentanti dei datori di lavoro stabilita dalla precitata legge 9 marzo 1989, n. 88, la determinazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali assegnare propri rappresentanti da nominare nel Comitato debba essere effettuata considerando quali delle stesse rivestano un maggior grado di rappresentativita' correlato alla diversa importanza nella provincia delle diverse attivita' economiche;
Considerato che, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i dati e le informazioni disponibili confermano l'industria come il settore economico piu' importante della provincia di Chieti per grado di sviluppo delle diverse attivita' produttive e corrispondente indice annuo di occupazione, primeggiando circa i lavoratori dipendenti, mentre l'agricoltura risulta essere prevalente rispetto al commercio ed all'artigianato, nei cui confronti, malgrado le significative presenze nell'ambito dei datori di lavoro, risultano rilevanti e qualificanti le caratteristiche del lavoro autonomo, appare consona la ripartizione dei posti previsti come segue:
a) in ordine ai datori di lavoro:
n. 2 rappresentanti dell'industria;
n. 1 rappresentante dell'agricoltura;
b) in ordine ai lavoratori dipendenti:
n. 4 rappresentanti dell'industria;
n. 2 rappresentanti del commercio;
n. 2 rappresentanti dell'artigianato;
n. 2 rappresentanti dell'agricoltura;
n. 1 rappresentante dei dirigenti di azienda (per espressa riserva di legge);
Considerato altresi che il comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 ripartisce i tre posti dei lavoratori autonomi nel Comitato provinciale tra i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti ed assegna quattro posti a ciascuna delle suddette categorie per le commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi;
Evidenziato che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i componenti del Comitato di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 34, nonche' i quattro rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi delle tre speciali commissioni dei ricorsi, di cui l'art. 46, legge n. 88/1999 e circolare ministeriale n. 33/1989, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia;
Ritenuto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette organizzazioni occorre riportarsi ai seguenti elementi obiettivi di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno degli stessi sia della loro effettiva concorrenza:
a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni sindacali, rilevata - stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione - sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni ed associazioni interessate;
b) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali ed aziendali;
c) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
d) ampiezza e diffusione della struttura organizzativa di ciascuna organizzazione sindacale.
Ritenuto che l'ammissione alla composizione del comitato dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali predette debba essere improntata al principio della corrispondenza proporzionale tra rappresentanti e rappresentati;
Fatto presente che sono state interpellate per conseguire i dati e gli elementi di conoscenza e valutazione circa le rispettive rappresentativita' in riferimento alle predette lettere a), b), c), e d), le seguenti organizzazioni sindacali che risultano operanti nella provincia: CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, CISAS, CILDI, CIDA, Unione commercianti, Confesercenti, associazione industriali, API, ANPE, ASSO VASTO, Federazione coltivatori diretti, Unione agricoltori, confedereziaone italiana agricoltori, Confartigianato, CNA, UPA-CLAAI, CASA, AIC, ASS,NE cristiana artigiani italiani, Unione cristiana commercio e turismo, ENCAL, Lega cooperative, AGCI, UNCI, FIAP, COPAGRI, CCI, Sindacato libero, UNSIL, FENAIP, tenendo in considerazione altresi' le informazioni scaturite dalle attivita' istituzionali dell'Ufficio nelle materie di competenza;
Rilevato:
a) che si ritiene di non poter attribuire spazio rappresentativo fra i datori di lavoro ed i lavoratori, ad organizzazioni sindacali che denotano localmente la tenuita' della forza associativa, delle attivita' sindacali svolte e delle strutture organizzative ovvero, limitatamente ai primi associano imprenditori i quali, pur potendosi considerare anche come datori di lavoro, si configurano essenzialmente e tradizionalmente come lavoratori autonomi ed in tale veste trovano collocazione per le rispettive categorie nei ricostituendi organi collegiali I.N.P.S.;
b) che si esclude di assegnare posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti ad organizzazioni sindacali c.d. "autonome" in considerazione della loro minore rappresentativita';
Rilevato che, dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati criteri, risultano come maggiormente rappresentative sul piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:
A) ai fini della nomina dei componenti del Comitato I.N.P.S.:
1) per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL, e CIDA (per quest'ultima associazione vi e' espressa riserva di legge);
2) per i datori di lavoro: Unione industriali e Unione provinciale agricoltori;
3) per i lavoratori autonomi: CNA, Federazione coltivatori diretti e confcommercio;
B) ai fini della nomina dei rappresentanti dei lavoratori autonomi nelle speciali commissioni previste dal comma 3, dell'art. 46 della legge n. 88/1989: Associazione sindacale provinciale artigiani (Confartigianato), CNA, CASA, UPA-CLAAI per gli artigiani; Federazione coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori e Unione provinciale agricoltori per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Unione commercianti e confesercenti per i commercianti;
Visto il riscontro alle richieste di designazione delle organizzazioni sindacali ed enti interessati;
Tenuto conto della circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e della nota n. 16822 del 26 giugno 1990 del Ministero del lavoro;
Decreta:
Art. 1.
Il comitato provinciale I.N.P.S. di Chieti e' cosi' composto: Scastiglia Ennio (CGIL), Catena Ernani (CGIL), Bernardi Nicola (CGIL), Mancini Mario (CISL), Di Mele Ugo (CISL), Cipollone Massimo (CISL), Toscano Nicola (CISL), Fumarola Gianfranco (UIL), Musacchio Claudio (UIL), De Gregorio Porta Valentina (UGL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
Guarino Luigi (CIDA), in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
Salomone Giovanni (Associazione industriali), Gardellin Giancarlo (Associazione industriali); Di Meo Lorenzo (Unione provinciale agricoltori), in rappresentanza dei datori di lavoro;
Gentile Pasquale (CNA), D'Alessandro Vincenzo (Unione provinciale commercianti), Di Serio Cesare (Federazione coltivatori diretti, in rappresentanza dei lavoratori autonomi;
il dirigente della direzione provinciale del lavoro;
il dirigente della ragioneria provinciale dello Stato;
il dirigente della sede provinciale I.N.P.S.
Art. 2.
Sono nominati membri delle commissioni previste dal comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989 per deci-dere i ricorsi in materia di prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi:
D'onofrio Guido (Federazione provinciale coltivatori diretti), Cavallo Sonia (Federazione provinciale coltivatori diretti), Alessandrini Diego (Confederazione italiana agricoltori), Di Meo Lorenzo (Unione provinciale agricoltori) in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
Peri Francesco (Unione provinciale commercianti), Semerano Ottaviano (Unione provinciale commercianti), Prosini Luigi (Unione provinciale commercianti), Fiorito Elio (Confesercenti), in rappresentanza dei lavoratori esercenti attivita' commerciali;
Mancini Roberto (Associazione sindacale provinciale Artigiani), Paciocco Lelio (UPA-CLAAI), Scalise Guido (Confederazione nazionale dell'artigianato), Amoroso Gabriele (Confederazione autonoma sindacale artigiani), in rappresentanza degli artigiani.
Fanno, inoltre, parte delle suddette commissioni i rappresentanti dei lavoratori autonomi in seno al Comitato (agricoltura, commercio ed artigianato).
Art. 3.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, la seduta di insediamento del Comitato dovra' essere convocata dal membro piu' anziano d'eta' entro quindici giorni dalla data del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000, ed e' immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.
Il direttore provinciale dell'I.N.P.S. di Chieti e' incaricato di dare esecuzione al presente decreto.
Chieti, 5 luglio 2002
Il direttore provinciale: Lippolis
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