Gazzetta n. 182 del 2002-08-05
ISTITUTO PAPIROLOGICO «G. VITELLI» DI FIRENZE
DECRETO 25 luglio 2002
Modificazione allo statuto.

IL PRESIDENTE
Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1676, concernente l'erezione in ente morale dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" di Firenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 242, concernente la conferma ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" quale ente pubblico;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1991 con il quale l'Istituto Papirologico "G. Vitelli" e' dichiarato ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 168/1989;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, n. 4178, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Istituto papirologico "G. Vitelli";
Viste le delibere consiliari n. 137 del 16 ottobre 1998, n. 155 del 23 luglio 1999 e n. 182 del 20 novembre 2001, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato statuto;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 190 del 26 marzo 2002 con la quale si e' provveduto a modificare ulteriormente un articolo dello statuto vigente;
Vista la nota n. 6180 del 16 aprile 2002 con la quale la succitata delibera n. 190 e' stata trasmessa al Ministero vigilante per il previsto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota n. 904 del 16 luglio 2002 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca formula talune osservazioni di merito;
Considerato infine che il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 24 luglio 2002, con delibera n. 196 ha ritenuto opportuno accogliere e recepire le osservazioni di cui sopra;
Decreta:
E' emanata la seguente deliberazione del consiglio di amministrazione n. 190 del 26 marzo 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, penultimo comma, della legge 9 maggio 1989 n. 168.
"Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 6 del vigente statuto sono soppressi e sostituiti da:
Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' composto da:
1) il Presidente dell'ente che ne assume la presidenza;
2) il titolare della cattedra di papirologia di prima fascia dell'Universita' di Firenze; nel caso che questi sia nominato, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, presidente dell'Ente, tale componente sara' individuato tra i professori di ruolo di prima fascia di papirologia o dei seguenti ambiti disciplinari collegati dell'Universita' di Firenze: filologia classica, letteratura greca, storia greca, storia romana, egittologia, archeologia classica;
3) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della ricerca;
4) un componente appartenente ad amministrazioni, istituzioni, enti pubblici o privati, locali o nazionali, italiani o stranieri che contribuiscono in maniera continuativa o per convenzione allo sviluppo delle attivita' dell'IPV ed alla continuita' delle sue funzioni;
5) un esperto in materie giuridico-amministrative;
6) un esperto in materia di beni culturali e museali;
7) un esperto nella materia oggetto di studio dell'IPV.
I componenti di cui ai punti 2) nell'ipotesi alternativa ivi contemplata, 3) e 7) sono individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
L'amministrazione di cui al punto 4), individuata con atto ricognitivo motivato del presidente dell'Ente, indica il rispettivo componente.
I componenti di cui ai punti 5) e 6) sono designati dal Presidente dell'Ente.
La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con la carica di componente del consiglio scientifico, salvo che per il presidente.
I componenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.".
Firenze, 25 luglio 2002
Il presidente: Bastianini
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