Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 27 giugno 2002
Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 133/00/CONS "Disposizioni concernenti l'orario di lavoro del personale in servizio presso l'Autorita' e l'orario di apertura al pubblico" - Disposizioni in materia di agevolazioni per motivi di studio - Integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' e conseguenti aggiornamenti. (Delibera n. 198/02/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 27 giugno 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che ha istituito l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', approvato con deliberazione n. 17/1998 del 16 giugno 1998, ed in particolare l'art. 19 che definisce le competenze del Dipartimento risorse umane e finanziarie in materia di organizzazione del lavoro;
Visto il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', approvato con deliberazione n. 17/1998 del 16 giugno 1998, ed in particolare l'art. 8, comma 1, che fissa in 37 ore e 30 minuti primi l'orario settimanale ordinario;
Visto il codice etico dell'Autorita' approvato con deliberazione n. 18/1998 del 16 giugno 1998 ed in particolare l'art. 3 comma 2 che stabilisce le norme di comportamento del dipendente nei confronti dei soggetti interessati all'attivita' svolta dall'Autorita';
Viste le proprie decisioni del 28 luglio 1998 e dell'11 maggio 1999 con le quali e' stato stabilito l'orario di servizio dell'Autorita' dalle ore 8,30 alle ore 19,30, nei giorni dal lunedi' al venerdi';
Vista la propria decisione del 4 agosto 1999 con la quale si e' decisa la erogazione di buoni pasto, del valore di L. 15.000 (Euro 7,75), a favore di tutto il personale in servizio presso l'Autorita';
Vista la propria delibera n. 133/00/CONS "Disposizioni concernenti l'orario di lavoro del personale in servizio presso l'Autorita' e l'orario di apertura al pubblico" con la quale e' stata, tra l'altro, disciplinata in via sperimentale l'articolazione dell'orario di lavoro del personale che opera presso l'Autorita' in relazione alle esigenze funzionali complessive della stessa;
Ritenuto di apportare modifiche ed integrazioni alla delibera n. 133/00/CONS in relazione alle attuali esigenze funzionali dell'Autorita';
Ritenuto, altresi', ai fini dell'accrescimento della professionalita' dei dipendenti dell'Autorita', di integrare le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale con ulteriori agevolazioni per motivi di studio;
Tenuto conto che con accordo siglato in data 20 giugno 2002 l'Autorita', in sede di contrattazione decentrata, ha concordato con le organizzazioni sindacali le modifiche e le integrazioni di cui in premessa;
Vista la proposta del direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie;
Udita la relazione del presidente;
Delibera:
Art. 1.
1. E' ratificato l'accordo di cui in premessa, siglato in data 20 giugno 2002 con le organizzazioni sindacali.
 
Art. 2.
Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 133/00/CONS
1. All'art. 1 (Orario di lavoro), della delibera n. 133/00/CONS, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il comma 2 e' stato sostituito dal seguente:
"2. Il lavoro ordinario giornaliero va svolto per 7 ore e 30 minuti primi nell'ambito dell'orario di servizio dalle ore 8 alle ore 20, secondo le esigenze funzionali definite dal responsabile dell'Unita' organizzativa di appartenenza, con proprio provvedimento, acquisita la disponibilita' del personale interessato, fermo restando quanto previsto al comma 3.";
b) il comma 3 e' stato sostituito dal seguente:
"3. L'orario giornaliero di lavoro ha inizio alle ore 8 con flessibilita' in ingresso fino alle ore 10.";
c) sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Il ritardo sull'orario d'ingresso al lavoro, autorizzato dal responsabile dell'unita' organizzativa di appartenenza, comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificato.
3-ter. In caso che il mancato recupero sia attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.";
d) il comma 4 e' stato sostituito dal seguente:
"4. Per il recupero delle energie psico-fisiche e per la consumazione del pasto e' prevista una pausa obbligatoria di durata non inferiore ai 30 minuti primi e non superiore ad un'ora, consentita dalle ore 12,30 alle ore 15,30.".
2. All'art. 3 (Buoni pasto), della delibera n. 133/00/CONS, sono apportate le seguenti modificazioni:
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A tutto il personale in servizio, compreso quello in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, viene attribuito un buono pasto per ogni giornata di almeno 5 ore di effettivo lavoro con rientro in servizio dopo la pausa obbligatoria prevista dall'art. 1 comma 4, ad esclusione delle giornate in regime di rimborso spese.".
3. E' aggiunto l'art. 4-bis (Permessi brevi):
"1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi al dipendente dal responsabile dell'ufficio, per particolari esigenze personali o familiari e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero individuale di lavoro.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 72 ore nel corso dell'anno solare.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorative in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
4. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate."
4. Il direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie adotta, con ordine di servizio, le modalita' per l'attuazione del presente articolo, di concerto con le organizzazioni sindacali.
 
Art. 3. Integrazioni al regolamento per il trattamento giuridico ed economico
del personale
1. All'art. 13 (Agevolazioni per motivi di studio), del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Ai dipendenti sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.
3-ter. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3-quater. I permessi di cui al comma 3-bis, in prima attuazione ed in fase di sperimentazione, sono conferiti nel limite massimo del 5% sul totale del personale in servizio all'inizio di ogni anno, con almeno una unita' dove la percentuale non raggiunga detto valore.".
2. Il direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie adotta, con ordine di servizio, le modalita' per l'attuazione del presente articolo, di concerto con le organizzazioni sindacali.
 
Art. 4.
Disposizioni di attuazione
1. Il direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie provvede agli atti ed alle iniziative per l'esecuzione della presente delibera.
2. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede, ai sensi del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilita' dell'Autorita', a valere sul capitolo 1.08.1069 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, nonche' dei bilanci successivi per gli esercizi di competenza.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 27 giugno 2002 Il presidente: Cheli Il segretario generale: Botto
 
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