Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121
Testo del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, coordinato con la legge di conversione 1 agosto 2002, n. 168 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 48), recante: "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. (( 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglienti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".
4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' abrogato.))


Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 2, 8 e 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttiva del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. All'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni.
Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
dalla regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali;
dai comuni per le strade comunali.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. ;
b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto sono sostituite dalle seguenti: "le altre ;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.
Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60, purche' la velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita' alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. ;
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta , le parole: "alla prefettura sono soppresse e le parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti, sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti, ;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ;
f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione alla prefettura sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione ;
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalita' ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche' le relative modalita' di svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. ;
h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita' dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell' art. 7, comma 1.";
i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ;
l) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocita' con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti. ".
"Art. 8. - 1. Al comma 9 dell'art. 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'art. 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalita', gareggia in velocita' con veicoli a motore, e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. ".
"Art. 11. - 1. All'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli in qualsiasi condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione. ".
- Il testo vigente dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Nuovo codice della strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 152 (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). 1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita'.
1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.
1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.".
 
Art. 2.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare ((purche' il conducente abbia adeguate capacita' uditive ad entrambe le orecchie".))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' inserito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguate capacita' utitive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.".
 
Art. 3. (( 1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.".
2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.".
3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,".))

Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 186 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta".
- Il testo vigente dell'art. 13 del decreto legislativo n. 9/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 13. - 1. All'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. ;
b) il comma e' sostituito dal seguente: "4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. ;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalita' stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. ;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. ;
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis, ".
- Il testo vigente dell'art. 191 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 491 (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni). -1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia gia' iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacita' motorie o su carrozzella, o riunita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso i persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge a attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.".
 
Art. 4. (( 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, lettere A, B, C e D del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
"2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;".
- Il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
"1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.".
- Il testo degli articoli 142 e 148 del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 142 (Limiti di velocita). - 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici puo' modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici puo' procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati: 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta.
9. Chiunque supera di oltre 40 k/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione e' commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da quattro a otto mesi.".
"Art. 148 (Sorpasso). - 1. Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocita' e quella dell'utente da sorpassare, nonche' della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu' corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densita' della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, puo' rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si puo' effettuare su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra e' vietato.
10. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita'; in tali casi il sorpasso e' consentito solo quando la strada e' a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonche' il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni. Esso e', pero', consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purche' a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando ii veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui cio' sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire unmilionesedicimilacentoquaranta. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14.".
- Il testo dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, e' il seguente:
"6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazione.".
- Il testo dell'art. 200 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni). 1. La violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento e' indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale e' consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.".
 
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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