Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 luglio 2002
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Dauno".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto 25 marzo 2002, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." con decreto 23 aprile 1999 e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Dauno", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 aprile 2002, protocollo numero 61921;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Dauno";
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Dauno", registrata con il regolamento della commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, gia' prorogata con decreto 25 marzo 2002, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 31 agosto 2002.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.
Roma, 10 luglio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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