Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 luglio 2002
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, suindicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli:
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - Relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Perez Ortiz Juana nata a Paucartambo (Peru) il 16 giugno 1956, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di psicologo in Italia;
Preso atto che e' in possesso di un titolo accademico licenciada en psicologia conseguito presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima il 29 ottobre 1993;
Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera a), terzo trattino, e 3, lettera a), della direttiva n. 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera a), del decreto legislativo n. 115/1992, e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di abogado in Spagna;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 29 maggio 2002;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Perez Ortiz Juana, nata a Paucartambo (Peru) il 16 giugno 1956, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 24 luglio 2002
Il direttore generale: Mele
 
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