Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 10 luglio 2002
Graduatorie regionali ordinarie e speciali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2001 del "settore commercio" - 13 bando di attuazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; Visto l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato regolamento che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione; Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle attivita' produttive n. 900047 del 25 gennaio 2001, n. 900919 del 12 settembre 2001, n. 900940 del 1 ottobre 2001, n. 900005 dell'8 gennaio 2002 e n. 900012 del 14 gennaio 2002; Visti i decreti ministeriali del 6 novembre 2001 e del 30 gennaio 2002 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del "settore commercio" del 2001; Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre 2000, del 13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state fissate le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni e province autonome del centro-nord; Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 2000 concernente il riparto su base regionale delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2001-2003 dalla legge finanziaria del 2001, che destina una quota di 1.807,6 Meuro (3.500 miliardi di lire) di risorse nazionali al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 1.536,5 Meuro (2.975 miliardi di lire) per le regioni dell'obiettivo 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e 271,1 Meuro (525 miliardi di lire) per le restanti regioni e province autonome del centro-nord; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2001 che, dei suddetti 1.807,6 Meuro, ha assegnato in via programmatica al bando "commercio" del 2001 266,08 Meuro (515,2 miliardi di lire), ripartendo tali risorse tra le regioni, secondo le misure fissate dal CIPE con la predetta delibera del 21 dicembre 2000, come segue (importi in milioni di euro):

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regioni |risorse |regioni | risorse --------------------------------------------------------------------- Piemonte |7,413 |Abruzzo | 9,747 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta |0,251 |Molise | 5,858 --------------------------------------------------------------------- Lombardia |4,204 |Campania | 54,097 --------------------------------------------------------------------- Provincia Autonoma di Bolzano |0,435 |Puglia | 37,090 --------------------------------------------------------------------- Provincia Autonoma di Trento |0,216 |Basilicata | 10,064 --------------------------------------------------------------------- Veneto |4,064 |Calabria | 27,886 --------------------------------------------------------------------- Friuli Venezia Giulia |1,226 |Sicilia | 54,278 --------------------------------------------------------------------- Liguria |3,577 |Sardegna | 27,139 --------------------------------------------------------------------- Emilia Romagna |1,293 | | --------------------------------------------------------------------- Toscana |5,768 | | --------------------------------------------------------------------- Umbria |2,247 | | --------------------------------------------------------------------- Marche |1,776 | | --------------------------------------------------------------------- Lazio |7,449 | | ---------------------------------------------------------------------

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le spese di funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, a 0,27 Meuro; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 29 ottobre 2001 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del "settore commercio" del 2001, nonche' la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:

--------------------------------------------------------------------- | | misura | | | | delle | | | | risorse | | | |disponibili| | |Tipo di |per la | | |graduatoria|graduatoria| | |speciale |speciale | | |-------------------------------------------------------------------- Piemonte |ATTIVITA' | 50% | ---------------------------------------------------------------------
Valle | | | d'Aosta |NESSUNA | - - | --------------------------------------------------------------------- Lombardia |ATTIVITA' | 50% | --------------------------------------------------------------------- Provincia | | | Autonoma | | | di Bolzano |NESSUNA | - - | --------------------------------------------------------------------- Provincia | | | Autonoma | | | di Trento |NESSUNA | - - | --------------------------------------------------------------------- Veneto |ATTIVITA' | 30% | --------------------------------------------------------------------- Friuli | | | Venezia | | | Giulia |NESSUNA | - - | --------------------------------------------------------------------- Liguria |ATTIVITA' | 40% | --------------------------------------------------------------------- Emilia | | | Romagna |NESSUNA | - - | --------------------------------------------------------------------- Toscana |AREA | 25% | --------------------------------------------------------------------- Umbria |AREA | 30% | --------------------------------------------------------------------- Marche |AREA | 30% | --------------------------------------------------------------------- Lazio |ATTIVITA' | 35% | --------------------------------------------------------------------- Abruzzo |AREA | 30% | --------------------------------------------------------------------- Molise |ATTIVITA' | 40% | --------------------------------------------------------------------- Campania |ATTIVITA' | 40% | --------------------------------------------------------------------- Puglia |ATTIVITA' | 50% | --------------------------------------------------------------------- Basilicata |NESSUNA | - - | --------------------------------------------------------------------- Calabria |ATTIVITA' | 50% | --------------------------------------------------------------------- Sicilia |AREA | 50% | --------------------------------------------------------------------- Sardegna |ATTIVITA' | 50% | ---------------------------------------------------------------------

Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a ciascuna regione, per il bando del "settore commercio" del 2001, le seguenti risorse finanziarie (in milioni di euro):

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|graduatorie|graduatorie| |graduatorie|graduatorie regioni |speciali |ordinarie |regioni | speciali| ordinarie --------------------------------------------------------------------- Piemonte |3,7029 |3,7029 |Abruzzo | 2,9213| 6,8164 --------------------------------------------------------------------- Valle | | | | | d'Aosta |0,0000 |0,2512 |Molise | 2,3407| 3,5110 --------------------------------------------------------------------- Lombardia |2,0997 |2,0997 |Campania | 21,6173| 32,4260 --------------------------------------------------------------------- Provincia | | | | | Autonoma | | | | | di Bolzano|0,0000 |0,4347 |Puglia | 18,5266| 18,5266 --------------------------------------------------------------------- Provincia | | | | | Autonoma | | | | | di Trento |0,0000 |0,2154 |Basilicata| 0,0000| 10,0541 --------------------------------------------------------------------- Veneto |1,2179 |2,8419 |Calabria | 13,9288| 13,9288 --------------------------------------------------------------------- Friuli | | | | | Venezia | | | | | Giulia |0,0000 |1,2243 |Sicilia | 27,1121| 27,1121 --------------------------------------------------------------------- Liguria |1,4293 |2,1440 |Sardegna | 13,5560| 13,5560 --------------------------------------------------------------------- Emilia | | | | | Romagna |0,0000 |1,2921 | | | --------------------------------------------------------------------- Toscana |1,4407 |4,3220 | | | --------------------------------------------------------------------- Umbria |0,6736 |1,5717 | | | --------------------------------------------------------------------- Marche |0,5324 |1,2423 | | | --------------------------------------------------------------------- Lazio |2,6046 |4,8371 | | | ---------------------------------------------------------------------

Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2001 (13o) del "settore commercio", ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/36 al presente decreto. 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 
Art. 2.

1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento citato nelle premesse, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento medesimo.
 
Art. 3.

1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento che, se non agevolate, non possono essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita', le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della domanda originaria, rimanendo comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine agli ulteriori criteri di ammissibilita'. Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della detta domanda originaria e, al contempo, riformulare la domanda stessa, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda, riformulata, entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Le predette modalita' di inserimento automatico o di riformulazione si applicano anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900047 del 25.1.2001. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie. 3. Le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui all'art. 1 sono invece escluse dalle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92.
 
Art. 4.

1. Per le iniziative di cui all'art. 3, ivi comprese quelle inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, con successivi provvedimenti, sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni. Dalla data della comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione.
Roma, 10 luglio 2002
Il direttore generale: SAPPINO
 
----> Vedere Allegati da Pag. 11 a Pag. 66 del S.O. <----
 
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