Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 luglio 2002
Definizione dei posti di immatricolazioni ai corsi di laurea in biotecnologie, in scienze motorie e sportive e in scienze strategiche, presso l'Universita' di Torino.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, con il quale sono state determinate le lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;
Visto il decreto direttoriale 2 agosto 2001, con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Universita' degli studi di Torino nel quale sono ricompresi, tra l'altro, i corsi di laurea in biotecnologie, afferente alla classe 1, in scienze motorie e sportive, afferente alla classe 33 e in scienze strategiche, afferente alla classe DS/1;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;
Vista la nota in data 3 luglio 2002, con la quale il rettore dell'Universita' di Torino chiede la programmazione a livello nazionale, per l'anno accademico 2002-2003, degli accessi ai corsi di laurea sopra citati sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dai competenti organi accademici;
Decreta:
Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Universita' degli studi Torino e' cosi' determinato:
biotecnologie, classe 1: centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero;
scienze motorie e sportive, classe 33: trecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero;
scienze strategiche, classe DS/1: quaranta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2002
Il Ministro: Moratti
 
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