Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto degli enti pubblici non economici.

In data 13 marzo 2002, alle ore 13,15, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
ARAN: nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato), e

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Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali ---------------------------------------------------------------------
CGIL/FP ...firmato CGIL ...firmato
CISL/FPS ...firmato CISL ...firmato
UIL/PA ...firmato UIL ...firmato
CISAL ...firmato CSA di CISAL/FIALP ...firmato
RDB/CUB ...non firmato RDB/Parastato ...non firmato

Al termine della riunione e' stato sottoscritto l'allegato Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto degli enti pubblici non economici.
 
NORME DI GARANZIA SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO PER IL COMPARTO
DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dagli enti del comparto di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro del 2 giugno 1998 per la definizione dei comparti di contrattazione.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresi' indicati tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2.
Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale degli enti pubblici non economici sono i seguenti:
a) assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali;
b) protezione civile, servizio dighe, vigilanza nei parchi nazionali;
c) servizi di informazione, servizi degli uffici di frontiera;
d) assistenza sanitaria, igiene e sanita' pubblica;
e) servizi di supporto logistico e organizzativo;
f) specifici servizi del personale;
g) erogazione di pensioni, di indennita' e di rendite.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui all'art. 3, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza sanitaria, igiene e sanita' pubblica:
a) pronto soccorso medico e chirurgico;
b) pronto soccorso emotrasfusionale;
c) servizio trasporto infermi;
d) prestazioni terapeutiche gia' in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danno per le persone interessate; trattamenti sanitari obbligatori;
e) referti, denunce, certificazioni e attivita' connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.
B) Servizi di supporto logistico organizzativo:
a) servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso per la erogazione delle prestazioni indicate nella lettera A) e limitatamente alle strutture e ai lavoratori direttamente interessati ;
b) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente.
C) Servizi di informazione e servizi di frontiera:
a) approvvigionamento, attraverso le fonti ordinarie, delle notizie inerenti le condizioni di transitabilita' e la loro diffusione mediante i canali radiofonici, televisivi e telefonici;
b) attivita' di assistenza automobilistica nei confronti di coloro che transitano in entrata o in uscita attraverso il confine del territorio italiano.
D) Servizi di protezione civile, servizio dighe e vigilanza nei parchi nazionali:
a) attivita' di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici: periodo di preallarme e di piena;
b) attivita' di antibracconaggio e antincendi nei parchi nazionali;
c) attivita' di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilita'.
E) Assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali:
a) assistenza agli ospiti nelle strutture sociali dei centri di riabilitazione e protesi e delle case di soggiorno gestite dagli enti;
b) assistenza ai minori nei collegi, nei convitti, nei centri di vacanza studio all'estero, nei soggiorni climatici gestiti dagli enti;
c) assistenza ai soggetti ospiti nei campi profughi gestiti dagli enti.
F) Specifici servizi del personale:
attivita' del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli assegni e delle indennita' con funzioni di sostentamento; tale servizio deve essere garantito per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dei singoli enti.
G) Erogazione di pensioni di indennita' e di rendite:
a) pagamento delle pensioni, delle indennita' sociali e di adeguamento delle rendite previdenziali, aggiornati secondo il calendario e le scadenze previsti per ogni categoria;
b) erogazione delle altre prestazioni previdenziali (indennita' di disoccupazione, di t.b.c., di CIG, ecc.), nel rispetto delle periodicita' stabilite.

Art. 3.
Contingenti di personale

1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione integrativa di ente, tra gli enti stessi e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono definiti i criteri e le modalita' da seguire per la individuazione delle categorie e dei profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali e per la determinazione dei contingenti, anche a livello di sede decentrata, del personale da esonerare dallo sciopero per garantire la continuita' delle relative prestazioni indispensabili.
2. La quantificazione dei contingenti di personale suddivisi per area e profilo professionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, e' definita mediante contrattazione decentrata a livello di struttura periferica di livello dirigenziale da stipularsi entro 15 giorni dall'accordo di cui al comma 1 e, comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa.
3. In conformita' alla disciplina di cui ai commi 1 e 2, i dirigenti responsabili delle strutture centrali e di quelle territoriali individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale cosi' individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla "assistenza sanitaria" di cui all'art. 2, comma 2, lettere Aa), Ab) ed Ac), va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2, comma 2, lettere Ad) ed Ae), va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti gia' individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
5. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lett. c).

Art. 4.
Modalita' di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione agli enti interessati, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione ai predetti enti.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Per le vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, la proclamazione degli scioperi deve essere comunicata ai responsabili delle strutture interessate secondo il livello della vertenza. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalita' dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell'ipotesi di revoca sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
3. In considerazione della natura dei servizi resi dagli enti pubblici non economici i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono cosi' articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, nelle strutture organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; la giornata si identifica con le 24 ore successive all'inizio del primo turno interessato allo sciopero;
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potra' comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unita' operativa di riferimento;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singoli profili professionali e/o singole unita' organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero articolate per servizi o reparti all'interno della stessa unita' operativa autonoma, secondo gli ordinamenti degli enti; l'applicazione della presente disciplina viene definita dagli enti previo accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 3, comma 1. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi, distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva e' fissato in quarantotto ore alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
4. Il bacino di utenza puo' essere nazionale, regionale e provinciale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza e' fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della funzione pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
a) dal 10 al 25 agosto;
b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.

Art. 5.
Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento gia' previste nel C.C.N.L. del 6 luglio 1995.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalita' di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a otto giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio', anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novita' nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine e' fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 6.
Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 delle predette leggi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA AD INTEGRAZIONE
DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 13 MARZO 2002

Le parti prendono atto del contenuto della valutazione di idoneita' adottata, con delibera del 17 luglio 2002, dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in ordine all'Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, sottoscritto in data 13 marzo 2002; conseguentemente, in linea con la lettura interpretativa formulata dalla predetta commissione, concordano che:
a) con riferimento alle procedure di raffreddamento e di conciliazione disciplinate dall'art. 5 del presente accordo, il termine di "cinque giorni" di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, debba essere correttamente inteso come termine di "cinque giorni lavorativi" dall'apertura del confronto;
b) il periodo complessivo della procedura di conciliazione per le vertenze a carattere regionale e locale di cui all'art. 5, comma 7, debba essere correttamente inteso come periodo "di durata complessiva non superiore ad otto giorni lavorativi".
Roma, 25 luglio 2002

RdB RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE ADERENTE
ALLA CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE (C.U.B.)

Dichiarazione a verbale

La Rdb non sottoscrive il presente accordo sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero ritenendolo inutilmente peggiorativo rispetto a quanto previsto dalla legge in proposito.
In particolare non si condivide che siano considerati servizi pubblici essenziali attivita' di tipo comune la cui sospensione in caso di sciopero non comporta alcun rischio per la collettivita' (assistenza automobilistica alle frontiere; attivita' antibracconaggio; erogazione di emolumenti al personale), e si ritiene che l'inclusione di altre attivita' vada limitata ai casi specifici (l'informazione sulle condizioni di transitabilita' puo' considerarsi "essenziale" solo nei periodi di esodo; l'assistenza agli ospiti delle strutture sociali e dei campi profughi puo' essere garantita, in caso di sciopero, solo nei confronti di soggetti non autosufficienti.
La RdB non condivide inoltre le limitazioni previste nei confronti di scioperi che interessino singoli profili professionali e/o singole unita' organizzative nonche' l'esclusione di effettuazione di scioperi articolati per servizi o reparti all'interno della stessa unita' operativa.
Si rileva inoltre l'inaccettabilita' del fatto che per le scadenze temporali entro cui effettuare le procedure di raffreddamento e conciliazione alcune volte si faccia riferimento ai giorni "lavorativi" e altre no.
Si rappresenta pertanto che, in caso di sciopero, la RdB si atterra' unicamente a quanto disposto dalle leggi in materia non prendendo assolutamente in considerazione quanto previsto dal presente accordo.
RdB Pubblico Impiego
settore parastato
(Riccardo Porretta)
(firmato)
 
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