Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 luglio 2002
Modalita' di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento CEE n. 2759/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;
Visto il regolamento CEE n. 3220/84 del Consiglio del 13 novembre 1984, modificato dal regolamento CE n. 3513/93 del 14 dicembre 1993, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino;
Visto il regolamento CEE n. 2967/85 della Commissione del 24 ottobre 1985, modificato dal regolamento CEE n. 3127/94 del 20 dicembre 1984, che stabilisce le modalita' di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino;
Vista la decisione della Commissione europea 2001/468/CE dell'8 giugno 2001;
Considerata la necessita' di emanare le disposizioni nazionali in applicazione dei succitati regolamenti comunitari per assicurare la classificazione uniforme delle carcasse suine e per garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo del tenore di carne magra dei suini consegnati al macello;
Considerato che l'art. 4 del regolamento n. 2759/75 dispone che il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati viene stabilito sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro per classi di qualita' determinate in base ad una tabella di classificazione;
Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa;
Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa e' compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra piu' adatta alla classificazione del suino pesante il cui peso carcassa e' compreso tra i 110,1 e i 155 kg;
Considerato che le imprese che effettuano macellazioni per una media annua inferiore a 200 suini a settimana, nonche' le imprese in cui i suini nascono e sono allevati, macellati e lavorati nel medesimo impianto, possono ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali;
Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentati dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nella seduta del 20 giugno 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Decreta:
Classificazione delle carcasse di suino
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3220/84 del Consiglio, tutte le imprese di macellazione classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria di classificazione stabilita dal succitato regolamento.
2. Possono essere esentate da tale obbligo le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini per settimana, nonche' le imprese in cui i suini nascono e sono allevati, macellati e lavorati nell'ambito della stessa impresa.
3. Per ottenere l'esenzione di cui al comma precedente deve essere presentata domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato "Ministero", Dipartimento delle politiche di mercato, Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio carni, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, da redigere sulla base del modello allegato 1.
 
Art. 2.
1. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, modificato dal regolamento (CE) n. 3513/94, la carcassa di suino standard e' definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
2. Fatta salva la presentazione standard suaccennata, in Italia, fino al 30 dicembre 2003, le carcasse di suino possono essere presentate, al momento della pesata e della classificazione, con i rognoni e/o il diaframma e/o la sugna.
3. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili basati su peso morto freddo e percentuale di carne magra, il peso a caldo, cosi' come definito al comma 1, e' calcolato applicando l'equazione e i coefficienti riportati in allegato 2. Il peso a freddo e' ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale.
4. Se il periodo di quarantacinque minuti viene superato, la detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per quarto d'ora supplementare di ritardo.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la carcassa standard italiana che deve essere presentata al momento della pesata e della classificazione e' cosi definita: "il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma con la sugna".
6. La misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse deve essere effettuata, al momento della pesata, secondo i metodi descritti nell'allegato 3, per determinare l'appartenenza alle classi commerciali previste all'art. 3 del regolamento n. 3220/84, di seguito riportate:

=====================================================================
Carne magra stimata in percentuale del peso della carcassa | Classe ===================================================================== 55 e piu'.... | E 50 fino a meno di 55.... | U 45 fino a meno di 50.... | R 40 fino a meno di 45.... | O Meno di 40.... | P
 
Art. 3.
1. Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso (H = heavy; pesante o L = light; leggero) e la classe di carnosita' (E, U, R, O, P) o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra.
2. La marcatura deve essere effettuata sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm.
3. Qualora si volesse procedere alla marcatura tramite etichetta, e' necessario richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero, sulla base del modello allegato 4, che potra' essere concessa entro il termine di trenta giorni.
 
Art. 4.
1. I responsabili delle strutture di macellazione, ad eccezione di quelle che operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato, determinati sulla base dei prezzi pagati ai fornitori franco macello, al netto dell'IVA, delle carcasse suine classificate secondo le classi commerciali stabilite dalla tabella di classificazione di cui all'art. 2 del presente decreto e rapportate alla presentazione standard.
2. I prezzi medi rilevati, suddivisi per categorie di suino leggero e pesante, devono essere trasmessi alle camere di commercio competenti per territorio e al Ministero, Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio carni, il quale curera' la determinazione del prezzo medio nazionale.
 
Art. 5.
1. I controlli per l'accertamento della corretta applicazione delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse suine sono svolti dal Ministero di concerto con le regioni.
2. Il Ministero provvede a diramare gli indirizzi e le procedure per la organizzazione e l'effettuazione dei controlli concertati nell'ambito di un gruppo di lavoro costituito da un rappresentante del MIPAF, con funzioni di coordinamento, e da quattro funzionari regionali appartenenti ad altrettante regioni.
3. Tale gruppo puo' avvalersi di tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse suine.
4. La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmette al Ministero i nominativi dei funzionari che faranno parte del gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2002
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESENZIONE DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE
CARCASSE DEI SUINI

34; Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agroalimentari - Ufficio Carni - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante della impresa di macellazione denominata .... sita in via .... comune di .... c.a.p. ................ provincia di ........................ telefono .... eventualmente estremi bollo CEE .... codice fiscale/partita IVA ....
Dichiara:
che nell'anno .... l'impresa ha macellato n. ................... suini; ovvero,
che i suini nascono, vengono allevati, macellati e sezionati nel medesimo impianto (n. ........... capi).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3220/84 e dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. ....
Chiede:
di poter usufruire della deroga all'obbligo della classificazione delle carcasse suine.
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare senza indugio eventuali variazioni circa la media annua di animali macellati.
Data, ....
Firma .............
 
Allegato 2

Al fine di fissare i prezzi delle carcasse secondo criteri comparabili, il peso a caldo registrato e' corretto applicando la seguente equazione:
Y = X - ((X elevato a* a(base)1/(100 - a(base)2)) Ove:
Y = peso caldo della carcassa quale definito dal regolamento 3513/93;
X = peso caldo della carcassa al momento della pesata;
a(base)1 e a(base)2 = coefficienti correttori applicabili rispettivamente nel caso in cui rognoni, diaframma e sugna siano lasciati o rimossi dalla carcassa, ed equivalenti:
per i rognoni, allo 0,30%;
per il diaframma, allo 0,38%;
per la sugna, a
1,4% (peso carcassa da 70 a 79,9 kg);
1,8% (peso carcassa da 80 a 89,9 kg);
1,9% (peso carcassa da 90 a 99,9 kg);
2,4% (peso carcassa da 100 a 110 kg);
1,6% (peso carcassa da 110,1 a 120 kg);
2,3% (peso carcassa da 120,1 a 130 kg);
2,8% (peso carcassa da 130,1 a 140 kg);
3,4% (peso carcassa da 140,1 a 150 kg);
3,6% (peso carcassa superiore a 150 kg).
 
Allegato 3

METODI DI CLASSIFICAZIONE AUTORIZZATI CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/468/CE DELL'8 GIUGNO 2001, VALIDI PER IL TERRITORIO NAZIONALE.

FAT-O-MEATER
La classificazione delle carcasse di suino e' effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio Fat-O-Meater ("FOM").
L'apparecchio e' dotato di una sonda di 6 mm di diametro, contenente un fotodiodo di tipo Siemens SFH 960 e un fotorilevatore del tipo SFH 960, con distanza operativa compresa tra 5 e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in percentuale di carne magra mediante un elaboratore.
Il tenore di carne magra delle carcasse e' calcolato secondo una delle seguenti equazioni:
a) suino pesante (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg)
Y = 45,371951 - 0,221432 X(base)1 + 0,055939 X(base)2 + 2,554674 X(base)3;
b) suino leggero (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg)
Y = 53,630814 -- 0,436960 X(base)1 + 0,043434 X(base)2 + 1,589929 X(base)3; Ove:
Y: e' la percentuale stimata di carne magra della carcassa;
X(base)1: e' lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terza e la quart'ultima costola;
X(base)2: e' lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X(base)1;
X(base)3: e' il rapporto tra X(base)2 eX(base)1.
HENNESSY GRADING PROBE
La classificazione delle carcasse di suino e' effettuata mediante l'apparecchio Hennessy Grading Probe ("HGP 7"). L'apparecchio e' provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremita' della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.
I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato.
Il tenore di carne magra delle carcasse e' calcolato secondo una delle seguenti equazioni:
a) suino pesante (valida per le carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg) Y = 44,992620 - 0,191001 X(base)1 + 0,042516 X(base)2 +3,181847X(base)3;
b) suino leggero (valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg) Y = 50,933698 - 0,312169 X(base)1 + 0,037779 X(base)2 + 2,411151 X(base)3; Ove:
Y: e' la percentuale stimata di carne magra della carcassa;
X(base)1: e' lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola;
X(base)2: e' lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X(base)1;
X(base)3: e' il rapporto tra X(base)2 e X(base)1.
 
Allegato 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MARCATURA MEDIANTE ETICHETTATURA

Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale delle politiche
agroalimentari - Ufficio Carni -
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante della impresa di macellazione denominata .... sita in via .... comune di .... c.a.p. ................ provincia di ........................ telefono .... eventualmente estremi bollo CEE .... capacita' lavorative .... codice fiscale/partita IVA ....
Chiede:
Di avvalersi del disposto dell'art. 4, comma 3, del regolamento n. 2967/85 della Commissione del 24 ottobre 1985 e dell'art. 3, secondo comma del decreto ministeriale n. ................., per procedere all'identificazione delle carcasse suine tramite etichetta inalterabile.
Data, ....
Firma ...........
 
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