Gazzetta n. 187 del 10 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 luglio 2002
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cedit, unita' di Modena, Pontecorvo, Roccasecca e Sassuolo. (Decreto n. 31292).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della societa' Cedit S.p.a., con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 dicembre 2001, data di presentazione al tribunale della domanda di ammissione al concordato preventivo cessio bonorum;
Visto il decreto n. 1/2002 del 25 marzo 2002 emesso dal tribunale di Cassino (Frosinone) con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della suddetta societa';
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 236/1993, di poter autorizzare il predetto trattamento solo a far data dal decreto del tribunale di Cassino, di ammissione alla procedura di concordato preventivo cessio bonorum;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale limitatamente al periodo dal 25 marzo 2002 al 17 dicembre 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cedit S.p.a., sede legale in Modena, unita' di Modena, per un massimo di 17 unita' lavorative; Sassuolo (Modena), per un massimo di 3 unita' lavorative; Roccasecca (Frosinone), per un massimo di 81 unita' lavorative; Pontecorvo (Frosinone), per un massimo di 9 unita' lavorative.
L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.
Roma, 9 luglio 2002
Il direttore generale: Achille
 
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