Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 30 luglio 2002
Modifiche al decreto del Ministero delle finanze 13 dicembre 2000, concernenti l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria da parte dei rappresentanti fiscali di imprese di assicurazione aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea dei dati relativi ai contratti di assicurazione stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato per l'attuazione di forme pensionistiche individuali.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Comunicazione per via telematica dei dati relativi ai contratti di assicurazione concernenti la previdenza individuale stipulati da imprese di assicurazione aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea ed operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi.
1.1. Al decreto del Ministero delle finanze 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 2, comma 2, e' sostituito dal seguente:
"2. Il rappresentante fiscale deve comunicare per via telematica all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre di ogni anno i dati dei soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto i premi relativi ai contratti di cui all'art. 1, stipulati dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea, nonche' quelli dei soggetti che hanno percepito la prestazione.";
b) nell'art. 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"3. I soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni di cui al comma 2, utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio telematico Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali. Gli stessi soggetti possono avvalersi per la trasmissione telematica dei dati degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
4. Per la trasmissione dei dati di cui al comma 2 devono essere osservate le specifiche tecniche contenute nell'allegato A) al presente provvedimento nonche', in quanto applicabili, le disposizioni contenute rispettivamente nei punti 3 e 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, concernente le modalita' di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.".

Motivazione.
Il decreto del Ministero delle finanze 13 dicembre 2000, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, prevedeva per le imprese di assicurazioni, con sede legale in un Paese dell'Unione europea e operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi che attuano forme pensionistiche individuali mediante la stipula dei contratti di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la nomina di un rappresentante fiscale, residente nel territorio dello Stato, per adempiere agli obblighi di comunicazione all'amministrazione finanziaria dei dati relativi ai soggetti che stipulano tali contratti.
In base al citato decreto ministeriale, il rappresentante fiscale doveva comunicare, utilizzando il modello di dichiarazione fiscale del sostituto d'imposta, i dati dei soggetti che hanno corrisposto i premi relativi ai contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazioni con sede legale in un Paese dell'Unione europea, nonche' quelli dei soggetti che hanno percepito la prestazione.
Al fine di semplificare le modalita' di comunicazione, da parte dei predetti rappresentanti fiscali, dei dati relativi ai soggetti contraenti i contratti assicurativi di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993, ed ai soggetti percipienti le relative prestazioni, si rende opportuno non far confluire nella dichiarazione dei sostituti d'imposta comunicazioni da parte di soggetti che, per loro natura, non possiedono la qualifica di sostituti d'imposta.
I rappresentanti fiscali devono, in particolare, sulla base delle disposizioni previste nel presente provvedimento, effettuare la comunicazione dei dati relativi ai predetti contratti mediante l'utilizzo del servizio telematico Internet o del servizio telematico Entratel, direttamente o attraverso gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, tenendo conto delle specifiche tecniche contenute nell'allegato A) al presente provvedimento ed osservare le disposizioni previste in alcuni punti del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001, relative alle modalita' di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413: disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento, con particolare riguardo all'art. 78, comma 25, che pone l'obbligo a carico delle imprese assicuratrici di comunicare all'anagrafe tributaria i dati e gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124: disciplina fiscale della previdenza complementare, con particolare riferimento all'art. 9-ter, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 47 del 2000, che disciplina le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto ministeriale 27 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2000, concernente la comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti -, degli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali ed assistenziali.
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Decreto ministeriale del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000, il quale, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000, prevede che, per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, che ha il compito di comunicare all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti.
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizione correttiva del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, recante la definizione delle modalita' di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato A

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