Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2002 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
COMUNICATO |
Valori mobiliari con caratteristiche "standard" |
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Le istruzioni di vigilanza in materia di emissione e offerta in Italia di valori mobiliari individuano le caratteristiche dei titoli da considerare "standard" (cfr. riquadri I e II delle istruzioni di vigilanza di cui al titolo IX, capitolo 1, della circolare n. 229 del 21 aprile 1999). Per tali valori mobiliari gli operatori possono procedete al collocamento degli strumenti sul mercato interno senza effettuare la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia a condizione che l'importo delle operazioni non superi - su base annua - la soglia di 50 milioni di euro ovvero di 150 milioni di euro in caso di titoli quotati o destinati alla quotazione su mercati regolamentati. Inoltre, i soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite emissione o offerta in Italia di valori mobiliari (intermediari del mercato mobiliare, Stati sovrani qualificati, organismi internazionali a cui l'Italia partecipa in qualita' di Stato membro e societa' quotate in mercati regolamentati di Stati qualificati) possono effettuare in autonomia l'emissione o l'offerta in Italia di strumenti "standard" per un importo non superiore a 250 milioni di euro a valere su una comunicazione cumulativa inviata alla Banca d'Italia. Cio' premesso, considerato che alcune fattispecie esaminate dalla Banca d'Italia hanno ormai consolidato le loro caratteristiche e la loro presenza sul mercato interno, si ritiene opportuno estendere l'applicazione della disciplina prevista per i titoli "standard" ad alcune particolari tipologie di strumenti finanziari (attualmente non incluse nei citati riquadri I e II) per la cui descrizione si rinvia all'allegato. Tale estensione della disciplina sui titoli "standard" trova immediata applicazione. |
| Allegato
NUOVE TIPOLOGIE DI VALORI MOBILIARI PER LE QUALI RISULTA APPLICABILE LA DISCIPLINA SUI TITOLI "STANDARD" PREVISTA DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA ATTUATIVE DELL'ART. 129 DEL TESTO UNICO BANCARIO.
1) obbligazioni convertibili in azioni, ovvero obbligazioni abbinate a warrant che conferiscano il diritto ad acquistare azioni, aventi caratteristiche finanziarie rientranti tra quelle previste nel Riquadro II per le obbligazioni ordinarie; 2) i titoli obbligazionari, denominati "step up" e "step down", nei quali il tasso d'interesse, o lo spread sui parametri di indicizzazione, assume valori predefiniti crescenti ovvero decrescenti nel tempo. Sono ricompresi in questa categoria anche gli strumenti a tasso variabile con rendimento cedolare massimo predefinito nel corso del tempo (titoli c.d. "sliding cap"); 3) i titoli obbligazionari nei quali l'ammontare della cedola e' indicizzato all'andamento dei tassi Libor ovvero dei tassi swap (titoli c.d., Constant Maturity Swap) su valute di Paesi della Zona A (1); 4) polizze di credito commerciale (PCC) aventi le seguenti caratteristiche: importo minimo per polizza: non inferiore a euro 50.000; durata originaria e media: non inferiore a 30 gg.; sottoscrizione: ogni polizza e' sottoscritta da un solo soggetto finanziatore; modalita' di cessione a terzi: unicamente secondo il disposto degli articoli 1260 e seg. del codice civile. L'eventuale emissione di PCC con caratteristiche diverse da quelle sopra prospettate resta soggetta agli obblighi di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia secondo i termini della procedura ordinaria di cui alle citate Istruzioni di Vigilanza in materia di emissione e offerta in Italia di valori mobiliari (cfr. parag. 4, Sez. II). Si fa inoltre presente che l'emissione di PCC aventi durata originaria e media inferiore a trenta giorni risulta nella fase attuale problematica ai fini dell'ordinato funzionamento del mercato (2). (1) I Paesi della zona A sono definiti nella sez. I, par. 3 delle Istruzioni di vigilanza attuative dell'art. 129 del decreto legislativo 385/1993. Attualmente la zona A ricomprende gli Stati OCSE e l'Arabia Saudita. (2) Si rammenta che affinche' la stipulazione di una PCC non configuri una violazione della riserva di legge sancita dall'art. 11 del decreto legislativo 385/1993 e' necessario che dalla documentazione dell'operazione risulti con chiarezza la natura di finanziamento della stessa e che il reperimento di risorse in tal modo effettuato non presenti connotazioni tali (ad esempio per numerosita' e frequenza delle operazioni) da configurare di fatto una forma di raccolta del risparmio tra il pubblico (cfr. in proposito circ. n. 229/1999, titolo IX, cap. 2, sez. I, par. 3). |
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