Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO 23 luglio 2002
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Vista la delibera del senato accademico del 14 maggio 2002;
Vista la nota prot. 64902 del 3 giugno 2002 con la quale la predetta delibera e' stata trasmessa al M.I.U.R.;
Considerato che il M.I.U.R. non ha fatto rilievi;
Decreta:
Sono emanate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche agli articoli 17 e 19 dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo emanato con decreto rettorale n. 83 del 16 gennaio 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, che di seguito si trascrivono:
"Art. 17 (Consigli di facolta). - 1. Comma (invariato).
2. Comma (invariato).
3. Comma (invariato).
4. Comma (invariato).
5. Comma (invariato).
6. Comma (invariato).
7. Comma (invariato).
8. Comma - Il consiglio di facolta' e' composto da:
a) il preside che lo presiede e lo convoca con modalita' definite dal regolamento di facolta';
b) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati;
c) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e. pari al 50% della somma dei professori di cui al punto b);
d) una rappresentanza degli studenti pari al 20% del numero dei componenti di cui alle lettere b) e c); gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti;
e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta' o a dipartimenti ad essa correlati se il numero dei componenti di diritto (professori straordinari, professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati) e' inferiore a 20;
due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta' o a dipartimenti ad essa correlati se il numero dei componenti di diritto (professori straordinari, professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati) e' superiore a 20 ma inferiore a 50;
tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta' o a dipartimenti ad essa correlati se il numero dei componenti di diritto (professori straordinari, professori di ruolo e fuori ruolo e incaricati stabilizzati) e' superiore a 50.
9. Comma (invariato).
10. Comma (invariato).".
"Art. 19 (Consigli di corso di studio della facolta). - 1. Comma (invariato).
2. Comma (invariato).
3. Comma (invariato).
4. Comma (invariato).
5. Comma (invariato).
6. Comma (invariato).
7. Comma - Il consiglio di corso di studio e' composto da:
a) il presidente che lo presiede e lo convoca con le modalita' definite dal regolamento del consiglio di corso di studio;
b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al corso;
c) gli incaricati stabilizzati in un insegnamento ufficiale del corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;
d) i professori di ruolo ed i ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;
e) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti r.e. afferenti al corso di studio, pari al 50% dei docenti di cui alle lettere b), c), d);
f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere b), c), d), e).
Gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti.
I professori a contratto ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, e del correlato regolamento interno emanato dall'Ateneo, con voto consultivo.
8. Comma (invariato).
9. Comma (invariato).
10. Comma (invariato).
11. Comma (invariato).
12. Comma (invariato)".
Palermo, 23 luglio 2002
Il rettore: Silvestri
 
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