Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 maggio 2002
Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che individua le prestazioni sanitarie soggette a vigilanza, rese alla persona nell'esercizio delle prestazioni ed arti sanitarie;
Visto l'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente le prestazioni sanitarie di diagnosi,cura e riabilitazione esenti dall'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che, da un lato, ha specificato che le prestazioni sanitarie esenti devono essere connotate dalla loro finalizzazione alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese dalle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie e, dall'altra, ha ampliato la categoria dei soggetti esercenti attivita' sanitaria esente da determinarsi con apposito decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro delle finanze;
Visto l'art. 13 della direttiva 77/388/CEE disciplinante le esenzioni a favore di alcune attivita' di interesse pubblico;
Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione di odontoiatra;
Visto il decreto interministeriale sanita' - finanze, in data 21 gennaio 1994, con il quale e' stata ampliata la categoria dei soggetti esercenti attivita' sanitaria esente;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" con la denominazione "professione sanitaria";
Visto l'art. 4, commi 1 e 2, della predetta legge n. 42/1999 che disciplina l'equipollenza e l'equivalenza, ai fini dell'esercizio professionale, dei diplomi e degli attestati conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, concernente la disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica;
Visto il decreto in data 29 marzo 2001 del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica concernente la definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251;
Ritenuto di disciplinare in maniera organica la materia dell'esenzione dall'I.V.A. per le figure professionali indicate nell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie e per quelle gia' individuate o che saranno individuate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Ritenuto di confermare l'esenzione per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 42/1999;
Ritenuto di procedere, pertanto, all'abrogazione del richiamato decreto del 21 gennaio 1994;
Viste le direttive dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei professionisti e degli operatori sanitari;
Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguiti all'estero da cittadini italiani;
Viste le disposizioni sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti all'estero da cittadini extracomunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del predetto testo unico;
Ritenuto di prevedere espressamente la esenzione dall'I.V.A. per le prestazione rese dai cittadini italiani e stranieri in possesso di uno dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria in base alle direttive comunitarie, alla citata legge n. 752/1984, e al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, da:
a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;
b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409;
c) gli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.
2. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese alla persona dai cittadini italiani e stranieri, che esercitano una delle professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al comma 1, in base ai titoli conseguiti nei Paesi dell'Unione europea, nonche' in base a titoli conseguiti in Paesi extracomunitari e riconosciuti ai fini dell'esercizio professionale ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
 
Art. 2.
1. E' abrogato il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro delle finanze del 21 gennaio 1994.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2002
Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, Salute, foglio n. 266
 
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