Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2002
Interventi urgenti connessi al disinnesco di ordigni bellici nei comuni di Treviso, Casier e Paese. (Ordinanza n. 3235).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Treviso, Casier e Paese per il disinnesco di ordigni bellici;
Considerata l'urgenza delle operazioni di disinnesco e di bonifica degli ordigni bellici che si svolgeranno nelle aree territoriali interessate;
Considerato altresi' che le operazioni di disinnesco di tali ordigni comporteranno l'adozione preliminare di notevoli misure di sicurezza, fra le quali l'evacuazione di una notevole area cittadina, la sospensione di servizi essenziali, la messa in sicurezza di cittadini ricoverati presso ospedali, istituti assistenziali e di riposo, di opere d'arte e di beni architettonici, di uffici pubblici e di edifici di interesse storico e religioso;
Ritenuto di dover adottare ogni utile iniziativa urgente finalizzata al superamento dell'emergenza in atto nel territorio interessato;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della incolumita' pubblica e privata in relazione alle operazioni di disinnesco e bonifica degli ordigni bellici rinvenuti nel territorio dei comuni di Treviso, Casier e Paese, e' assegnata al comune di Treviso la somma di Euro 373.523,47, che verra' erogata, sulla base di motivata e documentata richiesta preventivamente approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il sindaco di Treviso e' autorizzato a procedere in deroga agli articoli 6 e 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, cosi' come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, e loro successive modifiche e integrazioni.
3. Il prefetto di Treviso provvede al coordinamento degli interventi avvalendosi delle autorita' comunali interessate, del volontariato di protezione civile e di quello specializzato nella salvaguardia dei beni culturali provvedendo altresi' ai rimborsi alle organizzazioni di volontariato nonche' ai datori di lavoro dei volontari impiegati ai sensi della vigente normativa, nel limite di spesa di 77.468,53.00 euro; provvede infine a corrispondere al personale pubblico dipendente all'uopo utilizzato ed autorizzato compensi per lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 70 ore.
4. L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza, stabilito in complessivi Euro 450.992,00 e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 13.2.1.3, capitolo 974, del centro di responsabilita' n. 13 "protezione civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 2.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziare del Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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