IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Considerato che in data 18 maggio 2002 nel territorio dei comuni di Treviso, di Casier e di Paese sono stati rinvenuti due ordigni bellici inesplosi risalenti alla seconda guerra mondiale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Treviso, Casier e Paese per il disinnesco di ordigni bellici fino al 30 agosto 2002; Considerato che l'ufficio territoriale del Governo di Treviso con nota pervenuta il 23 luglio 2002 ha rappresentato che le operazioni di disinnesco non procederanno in maniera concomitante nelle aree coinvolte e pertanto quelle previste per la citta' di Treviso avverranno l'8 settembre; Considerato inoltre che l'intervento di brillamento verra' effettuato in altra localita' appositamente individuata nel comune di Paese; Considerato altresi' che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessita' di portare a compimento gli interventi di disinnesco differiti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Treviso e di Paese interessato dall'evento di cui in premessa e' prorogato fino al 15 settembre 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi |