Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 luglio 2002
Determinazione del costo medio annuo del lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche a valere da giugno 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per i dipendenti da aziende aerofotogrammetriche;
Esaminato il verbale di accordo del 6 giugno 2002, avente per oggetto il rinnovo del secondo biennio economico del C.C.N.L. 20 febbraio 2000 delle imprese aerofotogrammetriche scaduto il 30 giugno 2001, stipulato tra A.N.I.A.F.- Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche, F.I.T.A. - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato - Unione degli industriali di Roma e S.L.C. C.G.I.L., F.I.S.T.E.L. C.I.S.L., U.I.L.C.O.M. U.I.L.;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato accordo, alfine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;
Ritenuto necessario provvedere alla valutazione del costo dei suddetti dipendenti a valere da giugno 2002;
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio annuo del lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche e' determinato, a livello nazionale, nella allegata tabella.
La suddetta tabella fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2002
Il Ministro: Maroni
 
Allegato

----> vedere allegato a pag. 23 della G.U. <----
 
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