Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 1 agosto 2002
Riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete. (Deliberazione n. 151/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2002;
Premesso che:
l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) dispone che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) promuova la concorrenza nei servizi di pubblica utilita' del settore dell'energia elettrica;
l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilita' da parte dei soggetti esercenti detti servizi;
l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), dispone che con provvedimento dell'Autorita' vengano individuati modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, dispone che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' dei servizi di trasmissione e di dispacciamento sul territorio nazionale;
l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, dispone, tra l'altro, che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) deliberi gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive);
l'art. 2, lettera c), della convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2001 (di seguito: convenzione-tipo) prevede che l'attivita' di sviluppo della rete di trasmissione nazionale sia parte integrante dell'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica;
l'art. 10, comma 3, della convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Gestore della rete approvata con decreto del medesimo Ministro 17 luglio 2000, recante attribuzione della concessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 dell'1 agosto 2000 (di seguito: concessione di trasmissione e di dispacciamento), dispone che, per quanto attiene gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale riguardanti nuove linee e stazioni elettriche, il Gestore della rete possa procedere direttamente ovvero ricorrere ad una procedura di confronto concorrenziale per la selezione del soggetto che diviene titolare dell'intervento di sviluppo medesimo;
l'art. 3, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo n. 79/1999 dispone che in nessun caso possano essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilita', diritti di esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa;
Visti:
la legge n. 481/1995;
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
la concessione di trasmissione e di dispacciamento;
la convenzione-tipo;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01 recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01 pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata;
Considerato che:
la capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica sulla rete di interconnessione con l'estero e', da diversi anni, oggetto di richieste largamente superiori rispetto alle quantita' disponibili compatibilmente con la gestione in sicurezza del sistema elettrico italiano; e che, in particolare per le assegnazioni ai clienti del mercato libero, il rapporto tra richieste di capacita' e capacita' disponibile ha raggiunto il valore di circa 6 per l'anno 2001 e circa 10 per l'anno 2002, ponendo in evidenza il degradamento progressivo dell'adeguatezza della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l' estero nei confronti della domanda;
l'incremento della capacita' di interconnessione con l'estero e' condizione necessaria al fine di aumentare il grado di concorrenza nelle attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica sul territorio nazionale, definite come attivita' libere dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento e che l'aumento della capacita' di interconnessione rappresenta, pertanto, uno strumento essenziale per la promozione della concorrenza;
alcune imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, per ovviare alle predette limitazioni dovute alla scarsita' di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, hanno segnalato all'Autorita' il proprio interesse a contribuire alla realizzazione di nuove infrastrutture a rete, oltre a quelle gia' deliberate e poste in realizzazione dal Gestore della rete secondo i meccanismi della procedura di confronto concorrenziale di cui alle premesse, per incrementare la medesima capacita';
il contributo di soggetti terzi al potenziamento delle infrastrutture di cui al precedente alinea puo' mitigare la persistente inadeguatezza della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, contribuendo a ridurre l'esistente divario tra capacita' di trasporto disponibili e richieste della medesima e, quindi, ad incrementare l'incidenza dell'energia elettrica estera nell'offerta energetica italiana al fine di promuovere la concorrenza tra produttori ed importatori della medesima;
il contributo dei predetti soggetti al potenziamento delle infrastrutture di rete puo' essere attivato in misura adeguata al perseguimento delle finalita' di cui al precedente alinea, prevedendo, come alternativa temporanea agli esistenti meccanismi di remunerazione in numerano degli interventi di sviluppo e solo per gli investimenti infrastrutturali sulla rete di interconnessione con l'estero, una remunerazione in natura attraverso, ad esempio, l'attribuzione ai medesimi soggetti di una garanzia pluriennale, limitata per tempo e quantita', che consenta ai medesimi soggetti o ad imprese ad essi associate il recupero di tali costi principalmente attraverso l'attivita' di importazione e di vendita dell'energia elettrica proveniente dall'estero;
l'accesso a titolo prioritario di una quota della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero resa disponibile a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture con il concorso di soggetti interessati costituisce una soluzione per attribuire la garanzia pluriennale di cui al precedente alinea, al fine di rendere possibile la partecipazione dei medesimi al potenziamento infrastrutturale;
l'incremento complessivo di capacita' di trasporto adeguato al perseguimento delle suddette finalita' nel lungo periodo dipende dall'evoluzione del sistema elettrico, sia in termini di variazione del fabbisogno di energia elettrica, sia in termini di variazione del numero e della tipologia degli impianti di produzione di energia elettrica in Europa;
l'attribuzione dell'accesso a titolo prioritario di quote di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero costituisce una fattispecie di accesso alle reti regolato dall'Autorita' nel pieno rispetto dei principi di garanzia per tutti gli utenti della rete della liberta' di accesso a parita' di condizioni, di imparzialita' e di neutralita' dei servizi pubblica utilita', in quanto i soggetti beneficiari del titolo prioritario si trovano nelle condizioni di chi ha realizzato un investimento a propria cura e spese per ovviare ad una carenza di capacita' di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale che costituisce infrastruttura essenziale per l'erogazione di servizi di pubblica utilita' alla generalita' dell'utenza ed in quanto a tali diritti prioritari puo' accedere qualunque soggetto si trovi nelle condizioni appena individuate;
l'accesso a titolo prioritario e' compatibile sia con l'assetto vigente dell'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica, in cui la gestione della rete e la titolarita' delle infrastrutture sono separate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, sia con un assetto in cui gestione della rete e titolarita' delle infrastrutture sono unificate;
Ritenuto che sia necessario:
prevedere, nel quadro delle disposizioni aventi ad oggetto la disciplina delle modalita' di allocazione della capacita' di trasporto sulle infrastrutture a rete di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario ad una quota della nuova capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero, come determinata dal Gestore della rete a cui e' intestata la gestione unificata dell'intera rete di trasmissione nazionale comprensiva delle nuove infrastrutture, nel caso in cui il soggetto interessato sostenga le spese necessarie per la realizzazione, esercizio e manutenzione delle nuove opere infrastrutturali;
completare la disciplina dell'accesso alle reti mediante l'introduzione dell'accesso prioritario a condizioni regolate dall'Autorita' come meccanismo ulteriore ed additivo alla normale procedura di sviluppo delle reti; e che tale disciplina possa costituire una valida alternativa nel caso in cui la predetta procedura non sia adeguata nel favorire l'approntamento di nuove infrastrutture di trasporto in alcune situazioni, quali quella della rete di interconnessione con l'estero, di particolare rilevanza strutturale e strategica;
dare impulso, con la determinazione di cui al precedente alinea, al raggiungimento di condizioni strutturali coerenti con l'effettivo livello della domanda di capacita' di trasporto strumentale all'importazione di energia elettrica e, quindi, per determinare condizioni di effettiva concorrenza nei segmenti della produzione, importazione, esportazione e vendita di energia elettrica, in tal modo favorendo altresi' il processo di riduzione dei prezzi dell'energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
stabilire un periodo pari ad un quinquennio come periodo in cui possano essere definiti interventi di realizzazione di nuove infrastrutture a cui e' associato il diritto di accesso a titolo prioritario ritenendo, almeno in una prima fase, tale periodo adeguato al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente alinea;
prevedere modalita' e condizioni per l'attribuzione dell'accesso a titolo prioritario ai soggetti interessati, affinche' il Gestore della rete organizzi, nell'ambito dei propri programmi di sviluppo diretto della rete di trasmissione nazionale, procedure di selezione delle iniziative di potenziamento infrastrutturale, cui sono associati diritti di accesso a titolo prioritario, nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione tra soggetti in quanto fattispecie specifica dell'accesso alle reti;
concedere l'accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sull'interconnessione limitatamente ad una quota della capacita' di trasporto resa disponibile dai soggetti che sostengono le spese necessarie agli interventi di sviluppo e per un periodo di tempo limitato, tali da consentire il recupero dei costi sostenuti per la realizzazione e per l'esercizio e la manutenzione nel medesimo periodo delle nuove infrastrutture;
porre, ai fini della promozione della concorrenza nelle attivita' di produzione, di importazione e di vendita di energia elettrica, limitazioni alle quote massime di accesso a titolo prioritario detenibili dai singoli soggetti ovvero dai gruppi di imprese attivi nelle predette attivita';
definire il limite di cui al precedente alinea in modo da consentire la realizzazione di almeno un collegamento a tensione di 380 kV da parte di un unico soggetto che intende avvalersi dell'accesso a titolo prioritario;

Delibera:

Art. 1.
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate e richiamate nell'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, e sue successive modifiche, integrate come segue:
a) capacita' di trasporto e' il massimo flusso di potenza che puo' essere trasportato tra due porzioni di rete compatibilmente con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;
b) concessione di trasmissione e di dispacciamento e' la concessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1 agosto 2000;
c) convenzione-tipo e' la convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2001;
d) elemento di rete e' uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte di una rete elettrica, individuato in base a criteri funzionali in relazione all'attivita' di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica; ad esempio una linea, un trasformatore;
e) intervento di sviluppo diretto e' un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per nuove infrastrutture la cui realizzazione, manutenzione ed esercizio sono assegnati dal Gestore della rete ad un soggetto terzo e a cui e' associato il riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario ai sensi del presente provvedimento;
f) programma di immissione e' il diagramma temporale che definisce gli impegni ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi;
g) programma di prelievo e' il diagramma temporale che definisce gli impegni a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi;
h) zone di rete sono le zone della rete rilevante di cui all'art. 1, lettera rr., dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001.
 
Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano l'accesso a titolo prioritario alla nuova capacita' di trasporto resa disponibile a seguito della realizzazione di infrastrutture di trasporto di energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale per lo scambio di energia elettrica con l'estero e a seguito di potenziamento di infrastrutture di trasporto esistenti.
2.2 La nuova capacita' di trasporto di cui al comma precedente risulta da interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture deliberati dal Gestore della rete nell'ambito della procedura diretta di cui all'art. 10, comma 3, della concessione di trasmissione e di dispacciamento dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento e che entrino in servizio non oltre il 31 dicembre 2007.
 
Art. 3.
Accesso a titolo prioritario

3.1 E' riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai soggetti che realizzano interventi di sviluppo diretto. Il riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario produce effetti con decorrenza dalla data di entrata in servizio degli elementi della rete di trasmissione nazionale oggetto del medesimo intervento, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla medesima data. Il Gestore della rete non e' ammesso al riconoscimento del diritto di cui al presente articolo.
3.2 A nessun soggetto puo' essere riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ad una capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione superiore a 800 MW.
3.3 Per quanto necessario ai fini del riconoscimento dell'accesso a titolo prioritario di cui ai commi precedenti, devono essere considerate congiuntamente le eventuali quote di capacita' di trasporto per le quali e' previsto l'accesso a titolo prioritario da parte di societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero che siano controllate dalla medesima societa'.
3.4 I soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario comunicano al Gestore della rete ed all'operatore del sistema elettrico confinante un programma orario di scambio alla corrispondente frontiera. Tale programma non puo' prevedere in nessuna ora l'importazione di una potenza superiore alla capacita' di trasporto per la quale e' riconosciuto l'accesso prioritario.
3.5 Anteriormente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, i soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma orario di scambio di cui al comma 3.4, che si considera prelevata dal sistema elettrico del Paese esportatore ed immessa nel sistema elettrico del Paese importatore.
3.6 A partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, i soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma di cui al precedente comma 3.4 tra le zone indicate dal Gestore della rete ai sensi del successivo art. 4, comma 4.3, lettera a), con le modalita' previste nel seguito del presente articolo.
3.7 A partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, i programmi di cui al comma 3.4, presentati dai soggetti titolari di contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999 che utilizzano capacita' di trasporto per la quale i medesimi soggetti sono titolari di accesso a titolo prioritario, corrispondono ad offerte di vendita a prezzo nullo, ai sensi dell'art. 8, comma 8.8, dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01, le quali sono considerate, a parita' di prezzo, prioritarie rispetto alle altre offerte di vendita relative alla medesima zona di rete.
3.8 A partire dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, i soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritariosono esonerati dal versamento del corrispettivo di cui all'art. 8, comma 8.10, dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01 per una quota pari, in ciascuna ora in cui gli elementi della rete di trasmissione nazionale oggetto dell'intervento di sviluppo diretto sono disponibili, al prodotto tra:
a) l'energia elettrica corrispondente al programma di scambio di cui al precedente comma 3.4;
b) e la differenza tra il prezzo che si determina nella zona di rete italiana e quello che si determina nella zona di rete corrispondente alla frontiera elettrica, identificate dal Gestore della rete ai sensi del successivo art. 4, comma 4.3, lettera a).
3.9 La titolarita' dell'accesso a titolo prioritario non puo' essere ceduta, salvo il caso in cui un altro soggetto si sostituisca, con procedure trasparenti, al soggetto a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario, assumendone tutti gli impegni finanziari relativi alla realizzazione degli impianti.
3.10 I soggetti a cui sia stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario sono tenuti al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 4, della deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999.
3.11 Per gli elementi di rete oggetto di un intervento di sviluppo diretto, limitatamente al periodo di cui al precedente comma 3.1, non e' prevista alcuna remunerazione.
3.12 Il mancato utilizzo da parte di un soggetto, ad eccezione dei casi in cui tale mancato utilizzo sia dovuto a cause non imputabili alla volonta' del soggetto, di una quota superiore al 20% della capacita' per la quale e' riconosciuto al medesimo soggetto l'accesso a titolo prioritario, determina la decadenza dei diritti di accesso a titolo prioritario all'intera capacita' per l'anno successivo.
 
Art. 4.
Modalita' per l'attribuzione dell'accesso a titolo prioritario

4.1 I soggetti interessati alla realizzazione di interventi di sviluppo diretto sono tenuti a presentare domanda al Gestore della rete. La domanda, presentata secondo le modalita' stabilite dal Gestore della rete, deve contenere almeno:
a) la data prevista di entrata in servizio delle infrastrutture di rete oggetto dell'intervento di sviluppo diretto;
b) le caratteristiche tecniche principali, ivi inclusa l'indicazione dei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e, eventualmente, alla rete estera, delle medesime infrastrutture;
c) la descrizione, supportata da idonea documentazione di riscontro, delle modalita' adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per la costruzione delle infrastrutture;
d) il progetto di massima dell'intervento di sviluppo diretto con il livello di dettaglio specificato nel documento di cui al successivo comma 5.2.
4.2 Ai fini dell'accettazione delle domande e della conseguente attribuzione dell'accesso a titolo prioritario, il Gestore della rete esamina contestualmente tutte le domande pervenute entro il termine di cui al precedente comma 5.1, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie. Le domande possono essere rigettate dal Gestore della rete solo qualora le medesime siano ritenute tecnicamente non congrue, o non compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico. Il Gestore della rete fornisce motivata comunicazione del rigetto di ciascuna domanda al soggetto richiedente e all'Autorita'.
4.3 Al fine della determinazione della capacita' di trasporto per la quale e' riconosciuto l'accesso a titolo prioritario il Gestore della rete identifica, per ciascun anno a partire da quello in cui l'assegnazione ha luogo:
a) per ciascuna richiesta, le zone di rete tra le quali la capacita' di trasporto risulta incrementata dalla realizzazione dell'intervento di sviluppo oggetto della medesima richiesta;
b) l'incremento complessivo di capacita' di trasporto sull'interconnessione in importazione e, ove lo ritenga opportuno, in esportazione determinato dall'insieme degli interventi di sviluppo diretto oggetto di richieste;
c) l'incremento di capacita' di trasporto sull'interconnessione determinato da ciascuno degli interventi di sviluppo diretto, calcolato considerando in servizio tutti gli altri interventi di sviluppo oggetto di richieste.
4.4 La capacita' di trasporto a cui e' attribuito l'accesso a titolo prioritario e' determinata dal Gestore della rete in misura pari all'80% del valore ottenuto ripartendo l'incremento complessivo di capacita' di trasporto di cui al precedente comma 4.3, lettera b), tra gli interventi di sviluppo richiesti proporzionalmente all'incremento di cui alla lettera c), del medesimo comma 4.3, e tenendo conto che a nessun intervento puo' corrispondere, per effetto della ripartizione, una capacita' di trasporto superiore all'incremento di capacita' di cui alla medesima lettera c). Tale valore viene eventualmente ridotto dal Gestore della rete della quantita' necessaria a garantire il rispetto della condizione di cui all'art. 3, comma 3.2.
4.5 I soggetti cui sia stato attribuito l'accesso a titolo prioritario hanno facolta' di rinunciare alla realizzazione degli interventi di sviluppo diretto, comunicando la rinuncia al Gestore della rete entro 15 giorni dalla data di assegnazione. A seguito della rinuncia il Gestore della rete procede alla rideterminazione della capacita' di trasporto per la quale e' riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai sensi dei precedenti commi 4.3 e 4.4.
 
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali

5.1 Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet, dopo averne data comunicazione all'Autorita', un bando conforme alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, contenente le modalita' per la presentazione della richiesta di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e le modalita' di valutazione delle domande e di assegnazione degli interventi. Il bando contiene la descrizione delle procedure trasparenti e non discriminatorie di valutazione delle domande di cui all'art. 4, comma 4.2, e il termine per la loro presentazione. Il periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando deve essere superiore a 90 (novanta) giorni ed inferiore a 180 (centottanta) giorni.
5.2 Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet un documento contenente la specificazione degli ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione tecnica degli interventi di sviluppo diretto.
5.3 Il Gestore della rete comunica all'Autorita' l'elenco dei soggetti cui e' stato riconosciuto l'accesso a titolo prioritario, con l'indicazione della capacita' di trasporto e della data prevista per l'entrata in servizio delle nuove infrastrutture di rete a seguito della cui realizzazione e' associato l'accesso prioritario.
5.4 L'Autorita' pubblica e aggiorna nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it) le informazioni di cui al precedente comma 5.3.
5.5 Al fine del controllo su quanto previsto dall'art. 3, comma 3.12, il Gestore della rete trasmette all'Autorita', entro il 31 gennaio di ciascun anno, i valori delle capacita' di trasporto sull'interconnessione utilizzate da ciascun soggetto nell'anno precedente.
5.6 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della pubblicazione.
Milano, 1 agosto 2002
Il presidente: Ranci
 
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