Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 luglio 2002
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, recante "Caratteristiche costruttive degli autobus", per quanto riguarda alcune definizioni e procedure di calcolo relative alle masse e dimensioni dei veicoli delle categorie M2 ed M3, in armonia con le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, di attuazione della direttiva 97/27/CE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, recante "Caratteristiche costruttive degli autobus", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135, del 19 maggio 1977;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983, recante "Caratteristiche costruttive degli autobus", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30, del 1 febbraio 1983;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 relativo all'attuazione della direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE;
Considerata la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale 18 aprile 1977, al fine di armonizzare alcune definizioni e procedure di calcolo relative alle masse e le dimensioni dei veicoli delle categorie M2 ed M3 con le disposizioni emanate dal decreto ministeriale 14 novembre 1997;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1.
1. L'allegato tecnico al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, e successive integrazioni e modificazioni, e' modificato come segue:
a) il punto 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Masse: definizioni.
3.1. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
la massa massima del veicolo, per costruzione e prestazioni, dichiarate dal costruttore.
3.2. Massa del veicolo in ordine di marcia:
la massa del veicolo scarico carrozzato in ordine di marcia o la massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido refrigerante, lubrificante, 90% del carburante, 100% degli altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta, conducente "75 Kg ed accompagnatore "75 Kg se nel veicolo e' previsto un sedile per quest'ultimo).
3.3. Massa complessiva a pieno carico:
la massa ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione, pari alla minore tra la massa a carico tecnicamente ammissibile e la massa limite complessiva a pieno carico per la categoria del veicolo di cui trattasi.";
b) il punto 4. e' abrogato;
c) i punti 5.1, 5.2 e 5.3 sono sostituiti dal seguente:
"5.1. La superficie disponibile per i passeggeri, il numero dei posti e la distribuzione delle masse sono calcolati in armonia con le pertinenti prescrizioni di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 14 novembre 1997, sull'attuazione della direttiva 97/27/CE.".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2002
Il Ministro: Lunardi
 
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