Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 agosto 2002, n. 190
Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attivita' culturali, dell'interno, della giustizia e per gli affari regionali; Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto - Definizioni
1. Il presente decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente decreto legislativo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
4. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali ed organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per le proprie attivita' contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le materie oggetto di legislazione concorrente. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 15, alle opere di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5, le leggi regionali regolanti la materia.
7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) programma e' il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge delega;
c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel programma;
e) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di piu' regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;
g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 93/37/CEE, nonche' i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture. Sono altresi' soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi;
h) CIPE e' il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
l) regolamento e' il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
m) concessione e' il contratto di cui all'articolo 19 comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive norme del presente decreto;
n) affidamento a contraente generale e' il contratto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota al titolo:
- L'argomento della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onoreficenze della Repubblica".
- L'art. 1, commi 2 e 3 della legge 21 dicembre 2001,
n, 443 recante "Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilascio delle attivita'
produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2001, n, 299, S.O., cosi' recita:
"2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'art. 2 della direttiva n. 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva n. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati e, ove prevista, della
VIA; definizione delle procedure necessarie per la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione
delle interferenze con servizi pubblici e privati con
previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di
mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni interessate, del compito di valutare le
proposte dei promotori, di approvare il progetto
preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei
progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed
autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione
dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal
competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed
assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura
tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che
agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'art. 1 della direttiva n. 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditivita' potenziale della stessa, della
possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in
corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche'
della possibilita' di fissare la durata della concessione
anche oltre trenta anni in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori con il solo vincolo delle disposizioni della
citata direttiva n. 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche' quello delle competenti Commissioni parlamentari
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
due anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi, nel rispetto della medesima procedura e
secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
integra e modifica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
conformita' alle previsioni della presente legge e dei
decreti legislativi di cui al comma 2.".
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle provincie e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno"
Note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e' il seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
L'individuazione e' operata, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato
su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni
interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i
Ministri competenti, e inserito nel documento di
programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma
di infrastrutture strategiche non comprese nel piano
generale dei trasporti costituisce automatica integrazione
dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili. In sede di prima applicazione della presente
legge il programma e' approvato dal CIPE entro il
31 dicembre 2001.".
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle
note alla premessa.
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle
note alle premesse.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge
quadro in materia di lavori pubblici" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento
ordinario.
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle
note alle premesse.
- La lettera b) dell'art. 1 della direttiva n.
93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 199 del
9 agosto 1993, cosi' recita:
"Ai fini della presente direttiva:
a) (omissis);
b) si considerando "amministrazioni aggiudicatrici"
lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di
diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o piu'
di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di
diritto pubblico. Per "organismo di diritto pubblico" si
intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale dotato di
personalita' giuridica e la cui attivita' sia finanziata in
modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico,
oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte
di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di
direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali
piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico. Gli elenchi degli organismi e delle categorie di
organismi di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di
cui al secondo comma della presente lettera, figurano
nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto piu'
completi possibile e possono subire revisioni secondo la
procedura di cui all'art. 35. A tal fine, gli Stati membri
notificano periodicamente alla Commissione le modifiche
apportate ai suddetti elenchi;
- L'art. 2 della legge 17 marzo 1995, n. 158, recante
"Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/83/CEE relative
alle procedure di appalti nei settori esclusi", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104, supplemento
ordinario, cosi' recita:
"Art. 2 (Soggetti aggiudicatori). - 1. Sono soggetti
aggiudicatori:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti
territoriali e locali, gli altri enti pubblici non
economici, gli organismi di diritto pubblico comunque
denominati e loro associazioni;
b) le imprese pubbliche;
c) i soggetti privati che per l'esercizio delle
attivita' di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di
diritti speciali o esclusivi.
2. Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle
quali i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza
dominante perche' ne hanno la proprieta', o hanno in esse
una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle
norme che disciplinano le imprese in questione; l'influenza
dominante su un'impresa e' presunta quando, rispetto ad
essa, i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente,
ne detengono la maggioranza del capitale sottoscritto,
oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto
di nominare piu' della meta' dei membri del consiglio
d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio
sindacale della stessa.
3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti
costituiti per legge, regolamento o in virtu' di una
concessione o altro provvedimento amministrativo avente
l'effetto di riservare ad uno o piu' soggetti l'esercizio
delle attivita' di cui agli articoli da 3 a 6.
4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di
diritti speciali o esclusivi in particolare quando:
a) abbia la potesta' di avvalersi di procedure
espropriative o di imposizione di servitu' per la
realizzazione delle reti e delle strutture indicate negli
articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei relativi
impianti;
b) nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di
acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica
reti gestite da soggetti titolari di diritti speciali o
esclusivi".
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario.



 
Art. 2.
Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Il Ministero promuove le attivita' tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attivita' di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attivita' di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge delega. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attivita' al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente decreto legislativo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalita' previste dalla legge delega; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente decreto legislativo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attivita' produttive, le attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive.
3. Per le attivita' di cui al presente decreto il Ministero, ove non vi siano specifiche professionalita' interne, puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalita', previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
4. Per le attivita' di cui al presente decreto il Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa controllata per le attivita' di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione della Unita' tecnica finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al fine di agevolare la realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario e' formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della citta' metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalita' ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso ed i costi pertinenti alle attivita' da svolgere dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza ed il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.



Note all'art. 2:
- Per la legge n. 443/01 (legge delega), si veda nelle
note alla premessa.
- Il comma 1 dell'art. 47 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2001, n. 301, cosi' recita:
"1. Per il finanziamento del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello
regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi
e prestiti puo' intervenire, per fini di interesse
generale, anche in collaborazione con altre istituzioni
finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai
quali fanno carico gli studi, la progettazione, la
realizzazione e la gestione delle opere, mediante
operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di
finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di
assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere
di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'art.
2359 del Codice civile".
- L'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante:
"Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riodino degli enti previdenziali", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento
ordinario, cosi' recita:
"Art. 7 (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
progetto). - 1. E' istituita, nell'ambito del CIPE,
l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, di seguito
denominata "Unita'".
2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno
delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali
privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica
prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire
supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE
su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni
aggiudicatrici nell'attivita' di individuazione delle
necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la
realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in
quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art.
14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di
valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e
nelle attivita' di indizione della gara e della
aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le
modalita' previste dall'art. 37-quater della citata legge
n. 109 del 1994.
5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro
degli interventi individuati dalla programmazione triennale
dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con
propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.
7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita',
scelte in parte tra professionalita' delle amministrazioni
dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei
settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e
giuridico. Le modalita' di selezione sono determinate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano
in carica quattro anni e possono essere confermati per una
sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento
economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione
annuale sull'attivita' dell'Unita' e sui risultati
conseguiti".
- L'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2000, n. 302, supplemento ordinario, cosi' recita:
"Art. 57 (Finanza di progetto). - 1. Al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Documento di programmazione economico-finanziaria per gli
anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti
programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni
statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei
programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture,
acquisiscono le valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di
progetto, di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n.
144, secondo modalita' e parametri definiti con
deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con
deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la medesima Conferenza unificata, saranno
individuate ulteriori modalita' di incentivazione
all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le
amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle
valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo
le modalita' previste dal presente articolo".
- L'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e
convertito in legge, con modificazioni dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 maggio 1997, n. 119, cosi' recita:
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le
opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche
indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in
parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di
rilevante interesse nazionale per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia'
appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi
in una convenzione quadro, oggetto di precedente gara e la
cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
In prima applicazione, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la
tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario
straordinario al presidente della regione che, entro
quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le
prestazioni relative alla revisione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso,
nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia
di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17
della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo
quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1".



 
Art. 2-bis (5)
(( Progettazione ))

(( 1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico. Le predette norme sono vincolanti per le Amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse dello Stato,le regioni, province autonome, province, citta' metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore di diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della citata legge n. 443 del 2001 e della normativa comunitaria.
2. L' affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attivita' di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, e' regolato dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, ove le opere rientrino nel suo ambito di applicazione. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicita' dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti dall'osservanza del Trattato U.E.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le societa' collegate alle stesse ai sensi della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore puo' affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. In relazione alle attivita' di progettazione ed approvazione delle infrastrutture, non si applicano l'articolo 17 della legge quadro ed i seguenti articoli del regolamento: a) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della conferenza di servizi; b) titolo III, capo II - La progettazione; c) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore
al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei
servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di
200.000 DSP.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel Programma triennale del soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 13 del regolamento.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attivita' di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attivita' di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformita' al presente articolo e relativo allegato tecnico, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto del Ministro della giustizia in data 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1. ))
 
Art. 3.
Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione
1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza; per le opere gia' previste nel primo programma, il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto gia' previsto ai sensi dell'articolo 16 della legge quadro, dovra' evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, dovra' inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e dovra' includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da studio di impatto ambientale e, una volta emessi i regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi eventualmente previsti e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del progetto preliminare non e' richiesta la comunicazione agli interessati alle attivita' espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui al successivo articolo 5. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni del Capo II del presente decreto legislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita' ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 18, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa' incaricate della predetta attivita' anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 4, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta la autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 11 (L-R) (La partecipazione degli interessati). -
1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il
vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri
catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, almeno
venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento;
c) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1,
lettera c), l'avviso di avvio del procedimento e'
comunicato agli interessati alle singole opere previste dal
progetto, dandone altresi' pubblico avviso su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati
possono formulare entro i successivi trenta giorni
osservazioni che vengono valutate dalla conferenza di
servizi ai fini delle definitive determinazioni.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore
le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici.
3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga
dall'inserimento dell'opera pubblica nel programma dei
lavori, al proprietario dell'area va inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento di approvazione del medesimo
programma".
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 15 (Disposizioni sulla redazione del progetto). -
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni
preparatorie necessarie per la redazione dello strumento
urbanistico generale, di una sua variante o di un atto
avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle
previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere
pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati,
anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi
nell'area interessata.
2. Chiunque chieda il rilascio dell'autorizzazione deve
darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli
atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, al proprietario del bene, cosi' come
risulta dai registri catastali, nonche' al suo possessore,
se risulti conosciuto. L'autorita' espropriante tiene conto
delle eventuali osservazioni formulate dal proprietario o
dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o
comunicazione, e puo' accogliere la richiesta solo se
risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla
data in cui e' stata notificata o comunicata la richiesta
di introdursi nella altrui proprieta'.
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che
possono introdursi nell'altrui proprieta' ed e' notificata
o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle
operazioni.
4. Il proprietario e il possessore del bene possono
assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro
fiducia.
5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro
trenta giorni dall'approvazione del progetto ai sensi
dell'art. 12 e si estende alle ricerche archeologiche, alla
bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti
inquinati".



 
Art. 4.
Progetto definitivo - Pubblica utilita' dell'opera
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale ed alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' e' comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attivita' espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; la comunicazione e' effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attivita' espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra' valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti ed i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.
4. La Conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n. 241, in materia di Conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facolta' di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.



Note all'art. 4:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante: "Regolamentazione
delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art.
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia del danno
ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto
1988, n. 304, e' il seguente:
"Art. 5 (Pubblicita). - 1. Contestualmente alla
comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul
quotidiano piu' diffuso nella regione o provincia autonoma
territorialmente interessata e su un quotidiano a
diffusione nazionale, di un annuncio contenente
l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una
sommaria descrizione del progetto. Il committente provvede
altresi' al deposito di una o piu' copie del progetto e
degli elaborati della comunicazione cosi' come definiti
all'art. 2, presso il competente ufficio della regione o
provincia autonoma interessata, ai fini della consultazione
da parte del pubblico. Le regioni, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuano gli uffici di cui al comma 2 provvedendo anche
alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e
ad una adeguata informazione al pubblico.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, vedi nota all'art. 3.
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota
all'art. 4.



 
Art. 4-bis (5)
(( Norme generali sulla procedura
di approvazione dei progetti ))


(( 1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente decreto salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di piu' sospensioni, il termine complessivo di sospensione non puo' superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove cio' non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico al presente decreto, le Amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e la indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle Carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura ed il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell' articolo 20 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e' istruito ed approvato a norma dell'articolo 3 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 4.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 4; resta fermo l'articolo 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente decreto legislativo e salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi e' reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 3. Il parere istruttorio sul progetto definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con le modalita' dell'articolo 4, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo e' istruito ed approvato, anche ai predetti fini, con le modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 4. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo e' integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilita'.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 3, comma 5, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente Commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 20, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 20, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le Amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
10. Sul Progetto di Monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4. ))
 
Art. 4-ter (5)
(( Conferenza di servizi ed
approvazione del progetto definitivo ))


(( 1. La Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 e' convocata E presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della Conferenza e' demandata alla struttura tecnica di Missione di cui all'articolo 2, di seguito denominata: "struttura tecnica".
2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonche' una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento ed il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i' soggetti da invitare alla Conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della Conferenza possono tenersi piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla Conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora gia' approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di Conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della Conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della Conferenza e' resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla Conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della Conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti ed opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla Conferenza. I concessionari ed i contraenti generali possono partecipare alla Conferenza con funzione di supporto alle attivita' istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della Conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute ed i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per la eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al capo II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali ed i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della Conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso e' immediatamente rimesso il progetto definitivo con facolta' di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta e' comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravita', il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione. ))
 
Art. 4-quater (5)
(( Varianti ))
(( 1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 20.
2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, ne' comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 3. Per le opere il cui finanziamento e' stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 14, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero ed il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facolta' di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravita', puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa e' resa altresi' al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e' compiuta con le modalita' di cui all'articolo 4, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto e' nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 4.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente decreto, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi, secondo le modalita' dell'articolo 4 e seguenti. ))
 
Art. 5.
Interferenze
1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare e' rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze gia' note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita' progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4, comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti ed attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
4. I gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreche' il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.



Note all'art. 5:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 5-bis (5)
(( Risoluzione delle interferenze ))

(( 1. Gli enti gestori delle reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita' previste dall'articolo 5, come precisato dal presente articolo. Le attivita' di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente decreto legislativo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell' obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto: a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza
delle interferenze; b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere
interferenti, nonche' degli spostamenti di opere interferite; c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere
interferite, cui provvede l'ente gestore; d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le
attivita' di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
3. In fase di redazione ed approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto: a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto
aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere
interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il
soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede
quest'ultimo; b) la verifica della completezza e congruita' del programma di
risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto
definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori interferenze
non precisate e la proposta di modifica o integrazione del
programma; c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le
attivita' di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attivita' di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attivita' di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 4 e seguenti.
 
Art. 5-ter (5)
(( La societa' pubblica di progetto ))

(( 1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una societa' pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonche' alla espropriazione delle aree interessate, ed alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e' autorita' espropriante ai sensi Del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La Societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla Societa' pubblica di progetto possono partecipare le Camere di commercio, industria e artigianato e le Fondazioni bancarie.
3. La Societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed e' organismo di diritto pubblico ai sensi della legge quadro e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto legislativo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla Societa' pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla Societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui: a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di
oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione ed ICI, indotti
dalla infrastruttura; b) da parte della Camera di commercio, industria e artigianato, una
quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le Fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le norme di cui all'allegato tecnico al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, introdotte dal comma 1, primo capoverso, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo. ))
 
Art. 6.
Modalita' di realizzazione
1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.



Note all'art. 6:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109 si veda alle
note all'art. 1.



 
Art. 7.
Concessione
1. La concessione di costruzione e gestione di infrastrutture e' regolata dagli articoli 19, 20, 21 e dal 37-bis al 37-nonies, nonche' dalle altre norme dettate in materia dalla legge quadro, modificate ed integrate come previsto dal presente articolo.
2. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 10, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
3. Nei rapporti del concessionario con i propri appaltatori:
a) il soggetto aggiudicatore puo' alternativamente:
imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori, pur prevedendo la facolta' per i candidati di aumentare tale percentuale in sede di offerta. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto;
invitare i candidati a dichiarare la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori che essi intendono affidare a terzi;
b) le procedure di appalto del concessionario ed i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto; alle stesse procedure e rapporti non si applicano le norme della legge quadro e del regolamento;
c) i rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo 3, comma 6, della medesima direttiva 93/37/CEE. L'elenco limitativo di tali imprese e' unito alle candidature per la concessione. Tale elenco e' aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 9 del presente decreto. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dalla direttiva 93/37/CEE.
4. Per le concessioni gia' affidate, relative ad infrastrutture, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), della legge quadro, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dalla direttiva 93/37/CEE, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle concessioni, relative ad infrastrutture, gia' affidate al momento di entrata in vigore del presente decreto e derogano agli articoli 24 e 25 della legge quadro.



Note all'art. 7:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109 si veda alle
note all'art. 1.
- Per la Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si
veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, recante "Regolamento recante istituzione del
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive mbdificazioni", e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29
febbraio 2000, n. 49.
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
note all'art. 1.
- Per la Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si
veda nelle note dell'art. 1.



 
Art. 8.
Promotore
1. Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico e, una volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge quadro, precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonche' l'ufficio competente a riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine. E' comunque facolta' del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 37-bis della legge quadro.
3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 37-ter della legge quadro, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 3. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'articolo 37-quater della legge quadro e' bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed e' regolata dall'articolo 10 del presente decreto legislativo.



Note all'art. 8:
- L'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per
la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge
di semplificazione 1999", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, e' il seguente:
"Art. 24 (Gare informatiche e supporto ai programmi
informatici delle pubbliche amministrazioni). - 1. A
decorrere dal 1 gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche
sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara
su uno o piu' siti informatici individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilisce
altresi' le necessarie modalita' applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui
al comma 1 sono estesi alle societa' concessionarie di
lavori e servizi pubblici, alle societa', alle aziende
speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici,
nonche' agli altri soggetti obbligati ad osservare la
normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di
affidamento degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1 luglio 2001 la pubblicazione di
cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di
importo inferiore a quello di applicazione della disciplina
comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione
prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la
normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi
di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici
previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le procedure di scelta del contraente e le
modalita' di utilizzazione degli strumenti informatici che
le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini
dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni
e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parita' di condizioni
dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la
trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese
quelle relative alle modalita' di collaudo e pagamento,
nonche' la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di
informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi
compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete
unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si
avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127 che e' collocato presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di
autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono
soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19
dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al
presente articolo sono ricomprese negli ordinari
stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione".
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
note all'art. 1.



 
Art. 9.
Affidamento a contraente generale
1. Con il contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 19 della legge quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonche' di adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, puo' essere accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, alla individuazione delle modalita' gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie alla approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente decreto. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dall'integrazione del regolamento di cui all'articolo 15, dalle norme della direttiva 93/37/CEE o del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge quadro; esse sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE o dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo' rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalita', durabilita', manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, cui non sono applicabili le norme della legge quadro e del relativo regolamento, salvo per quanto previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dalla integrazione del regolamento di cui all'articolo 15. Al contraente generale che sia esso stesso soggetto aggiudicatore in forza delle normative comunitarie si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE, ovvero al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di progetto in forma di societa', anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata. La societa' e' regolata dall'articolo 37-quinquies della legge quadro e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societa' possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 26, comma 5, della legge quadro.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie ed i tempi ed i modi di pagamento del prezzo. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la societa' di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 30, comma 7-bis della legge quadro, che deve comprendere la possibilita' per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.



Note all'art. 9:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
note all'art. 1.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, si veda nelle note all'art. 3.
- Per la Direttiva 93/37/CEE si veda nelle note
all'art. 1.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si
veda nelle note all'art. 1.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, si veda nelle note all'art. 7.
- L'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante
"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazioni di
pericolosita' sociale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 1990, n. 69, e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Possono presentare offerte o comunque
partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori
pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte
all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole,
ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa
vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi
aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o
i lavori compresi nel contratto. Il contratto non puo'
essere ceduto, a pena di nullita'.
3. Il soggetto appaltante e' tenuto ad indicare nel
progetto e nel bando di gara la categoria con il relativo
importo, nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte
le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il
relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che
prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento
in subappalto. Per quanto riguarda la categoria con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a
seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non
superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero
4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno
Stato membro della Comunita' europea, all'Albo nazionale
dei costruttori per categorie e classiche di importi
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo
la legislazione vigente, e' sufficiente per eseguire i
lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente
appaltante deve indicare che provvedera' a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo
dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che e'
fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel
caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari
comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte
dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista,
con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivazione di pagamento.
3-ter. [In caso di accertata impossibilita' ad affidare
il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati
dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa
autorizzazione dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere
affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di
cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo].
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento.
5. [Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella
subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica
all'amministrazione o ente committente e al direttore dei
lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso].
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici nonche' i dati di cui al comma 3, numero
3). L'appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore
e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al
comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonche' di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle
imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima
dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano e' messo a
disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea
di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo
deve allegare alla copia autentica del contratto e la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto
o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea, societa' o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro
trenta giorni dalla relativa richiesta, tale termine puo'
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e
10 si applicano anche alle associazioni temporanee di
impresa e alle societa' anche consortili, di cui agli
articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n. 406, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le opere scorporabili,
nonche' alle concessioni per la realizzazione di opere
pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa
privata. Le medesime disposizioni si applicano altresi'
alle associazioni in partecipazione quando l'associante non
intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti
in appalto.
12. Ai fini del presente articolo e' considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore
non puo' subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture
speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il
fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per
le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3,
numero 5). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare
alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
subcontraente, l'importo del contratto; l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla
normativa vigente, la presentazione di una offerta o
comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese
iscritte all'albo nazionale dei costruttori, e' consentita
ad imprese la cui attivita' non sia riconducibile ad alcune
di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le
iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse
quelle di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai
subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici
aggiudicati o affidati prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del
comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto
ed in cottimo puo' essere autorizzato dall'ente o dalla
stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei
requisiti di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 13
settembre 1982, n. 646".
- L'art. 2410 del codice civile cosi' recita:
"Art. 2410 (Limiti all'emissione di obbligazioni). - La
societa' puo' emettere obbligazioni al portatore o
nominative per somma non eccedente il capitale versato ed
esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.
Tale somma puo' essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca
su immobili di proprieta' sociale, sino a due terzi del
valore di questi;
2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni
rispetto al capitale versato e' garantita da titoli
nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza
non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da
equivalente credito di annualita' o sovvenzioni a carico
dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere
depositati e le annualita' o sovvenzioni devono essere
vincolate presso un istituto di credito per la parte
necessaria a garantire il pagamento degli interessi e
l'ammortamento delle relative obbligazioni fino
all'estinzione delle obbligazioni emesse.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata,
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente
articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalita' e
delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. Restano
salve le disposizioni di leggi speciali relative a
particolari categorie di societa'".
- L'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante
"Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente:
"Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti".



 
Art. 10.
Procedure di aggiudicazione
1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso; per la scelta della procedura non e' richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo. In ogni caso, per la procedura di appalto-concorso si pone a base di gara il progetto preliminare.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non potra' essere inferiore a cinque.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
al prezzo piu' basso ovvero
all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 7, comma 2;
f) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
Il soggetto aggiudicatore menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione nell'ordine decrescente dell'importanza che e' loro attribuita.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 16 giugno 1993.
7. Le predette disposizioni derogano agli articoli 2, 8, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 della legge quadro.
8. Per l'affidamento di servizi, anche di progettazione, pertinenti le infrastrutture, di ammontare superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia, i soggetti aggiudicatori applicano le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero, se operanti nei settori ivi previsti, le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; per gli stessi servizi non si applicano i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 della legge quadro.



Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si
veda nelle note all'art. 1.
- Per la direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si
veda nelle note all'art. 1.
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
"Attuazione direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si
veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 11.
C o l l a u d o
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e nei termini previsti dalla legge quadro.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalita' ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
 
Art. 12.
Risoluzione delle controversie
1. Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti la realizzazione delle infrastrutture possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio e' demandato ad un collegio composto da tre membri.
3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.
4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale e' nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonche' tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge quadro e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.
6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 15.



Note all'art. 12:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
note all'art. 1.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 13.
Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche
per l'approvvigionamento energetico
1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto legislativo; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica puo' richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilita' delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle attivita' produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto e' trasmesso altresi' alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE ed alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione ed all'esercizio delle opere, nonche' ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato dallo studio di impatto ambientale che e' reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', e' comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha finalita' istruttoria ed acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno facolta' di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 18.
5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attivita' previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente decreto relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attivita' produttive.
7. Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 5 del presente decreto legislativo.



Note all'art. 13:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle
note all'art. 4.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, si veda nelle note
all'art. 4.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si
veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 14.
Norme in materia processuale
1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi e relative attivita' di espropriazione, occupazione ed asservimento:
a) l'udienza di merito del ricorso non richiede la domanda di fissazione ed avviene non piu' tardi del quarantacinquesimo giorno dalla data di deposito dello stesso presso la segreteria del giudice competente;
b) la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente richiesto deve tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera; nel concedere la misura cautelare il giudice non potra' prescindere dal motivare anche sulla gravita' ed irreparabilita' del pregiudizio all'impresa del ricorrente, il cui interesse dovra' comunque essere comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure;
c) per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. In applicazione delle previsioni dell'articolo 2, comma 6, delle direttive 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, la sospensione o l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente gia' stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica.
3. Il soggetto aggiudicatore comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno trenta giorni prima della firma del contratto.



Note all'art. 14:
- L'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
recante "Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
1971, n. 314, cosi' recita:
"Art. 23-bis - 1. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali
e quelli connessi concernenti la formazione il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso
la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
- L'art. 2, comma 6 della direttiva 89/665/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all'applicazione delle procedure di ricorso in
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture di lavori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
legge n. 395 del 30 dicembre 1989, e' il seguente:
"6. Gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al
paragrafo 1 sul contratto stipulato in seguito
all'aggiudicazione dell'appalto sono determinati dal
diritto nazionale. Inoltre, salvo nel caso in cui una
decisione debba essere annullata prima della concessione di
un risarcimento danni, uno Stato membro puo' prevedere che,
dopo la stipulazione di un contratto in seguito
all'aggiudicazione dell'appalto, i poteri dell'organo
responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla
concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona
lesa da una violazione".
- La direttiva 92/13/CEE del Consiglio del 25 febbraio
1992, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione
dell norme comunitarie in materia di procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che
forniscono servizi di trasporto nonche' degli enti che
operano nel settore delle telecomunicazioni, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale legge 76 del 23 marzo 1992.



 
Art. 15
Regolamento

1. Il Governo provvede a modificare ed integrare, con le modalita' previste dalla legge quadro, il regolamento, nonche' gli altri regolamenti emessi ai sensi della medesima legge quadro, con l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle infrastrutture, assumendo come norme regolatrici il presente decreto legislativo, la legge delega e le normative comunitarie in materia di appalti di lavori, in quanto applicabili. Le predette norme si applicano alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici nazionali ed ai loro concessionari ed appaltatori, nonche' alle regioni, province autonome, province, citta' metropolitane, comuni, e loro concessionari ed appaltatori limitatamente alle procedure di intesa per la approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle infrastrutture; per quanto non pertinente a queste procedure si applicano a regioni, province autonome, province, citta' metropolitane, comuni e loro concessionari o appaltatori sino alla entrata in vigore di diversa normativa regionale.
2. A norma dell'articolo 3 della legge quadro, i regolamenti emanati in esercizio della potesta' di cui al comma 1 abrogano ovvero derogano, dalla loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia.
3. In particolare, con uno o piu' regolamenti, possono essere disciplinate: a) le modalita' di compimento dell'istruttoria del progetto
definitivo, a mezzo della Conferenza di servizi di cui
all'articolo 4 allo scopo convocata, e della attivita' finalizzata
alla risoluzione delle interferenze; b) le modalita' di approvazione delle varianti al progetto definitivo
approvato, assicurando la possibilita', per la regione o provincia
autonoma ed i Ministri partecipanti al CIPE, di verificare la
natura e l'impatto delle stesse senza pregiudizi per la
continuita' dei lavori; c) le ulteriori norme transitorie per l'applicazione del presente
decreto; d) l'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti
generali, le modalita' di scelta del contraente generale ed i
connotati principali del relativo rapporto contrattuale, anche in
deroga alle previsioni degli articoli da 8 a 13, 20, 21 e 23 della
legge quadro ed assicurando il rispetto delle normative
comunitarie applicabili; e) gli elaborati tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dal
regolamento, necessari alla integrazione del progetto preliminare
ai fini di cui al presente decreto legislativo; f) le norme procedurali per la risoluzione in via bonaria o
contenziosa delle vertenze, anche in deroga agli articoli 31-bis e
32 della legge quadro.
4. Fino alla entrata in vigore dei regolamenti integrativi di cui al comma 1 si applica il regolamento in quanto compatibile con le norme della legge delega e del presente decreto legislativo; i requisiti di qualificazione e quant'altro non espressamente previsto dal regolamento sono individuati e regolati dal bando e dagli atti di gara, nel rispetto delle previsioni della direttiva 93/37/CEE e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalita' e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 15:
- Per la legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda nelle
note all'art. 1.
- Per la direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, si
veda nelle note all'art. 1.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si
veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 16.
Norme transitorie e derogatorie
1. Nel caso in cui sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi all'attestazione di compatibilita' ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9.
2. Nel caso in cui il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dal presente decreto legislativo, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui al presente decreto legislativo, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi gia' compiute ovvero in corso.
3. In sede di prima applicazione delle presenti norme i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessita' dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente decreto, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione.
4. Le norme del presente decreto non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
5. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente decreto legislativo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa' Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto legislativo.
6. Per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo.
7. Per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 13, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' data facolta' al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nel decreto stesso, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti.



Note all'art. 16:
- La legge 16 aprile 1973, n. 171, recante "Interventi
per la salvaguardia di Venezia" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1973, n. 117.
- La legge 29 novembre 1984, n. 798, recante "Nuovi
interventi per la salvaguardia di Venezia" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1984, n. 332.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante "Interventi
per la salvaguardia di Venezia e delle sua laguna" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n.
42.
- La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante
"Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il
continente", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 1972, n. 8.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 gennaio 1998, recante "Alienazione della partecipazione
del Tesoro nella B.N.L. S.p.a. ovvero nella societa' che
risultera' dalla integrazione con il Banco di Napoli
S.p.a.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio
1998, n. 26.



 
Art. 17
Campo di applicazione

1. Il presente capo, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale e' obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso, secondo le previsioni del presente capo, prima dell'avvio dei lavori.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilita' ambientale e' emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 3.
5. Con successivo decreto legislativo sara' regolata la procedura di autorizzazione ambientale integrata per gli insediamenti produttivi.



Note all'art. 17:
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle
note alla premessa.
- L'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del
27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale legge n. 175 del 5
luglio 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE del
Consiglio del 3 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale legge n. 73 del 14 marzo 1997, e' il seguente:
"Art. 2 . - "1. Gli Stati membri adottano le
disposizioni necessarie affinche', prima del rilascio
dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede
un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia
prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro
impatto. Detti progetti sono definiti nell'art. 4 .
2. La valutazione dell'impatto ambientale puo' essere
integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei
progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste,
in altre procedure o nelle procedure da stabilire per
raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
"2-bis. Gli Stati membri possono prevedere una
procedura unica per soddisfare i requisiti della presente
direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio,
del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo
integrati dell'inquinamento.
3. Fatto salvo l'art. 7, gli Stati membri, in casi
eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un
progetto specifico dalle disposizioni della presente
direttiva.
In questi casi gli Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di
valutazione e se si debbano mettere a disposizione del
pubblico le informazioni cosi' raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le
informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui
e' stata concessa;
c) informano la Commissione, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che
mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.
La Commissione trasmette immediatamente i documenti
ricevuti agli altri Stati membri.
La Commisione riferisce ogni anno al Consiglio in
merito all'applicazione del presente paragrafo".
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1992, n. 64, supplemento ordinario.



 
Art. 18.
Procedure
1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 17, comma 1, e' eseguita nel rispetto delle finalita' indicate nell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e lo studio di impatto ambientale e' redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348, e reso pubblico nelle forme previste dalle procedure vigenti.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale, che deve comprendere dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficolta' riscontrate.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 17, comma 1, e' trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita' proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilita' ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per le opere di cui all'articolo 13, anche al Ministro delle attivita' produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 19.
6. Il provvedimento di compatibilita' ambientale e' adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attivita' culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilita' ambientale e' demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 20, comma 4.



Note all'art. 18:
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, si veda nelle note
all'art. 4.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione
degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6 legge 8 luglio
1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1989,
n. 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1999, n. 348, recante "Regolamento recante norme
tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per
talune categorie di opere", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240.
- L'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
"Istituzione del Ministero dell'ambiante e norme in materia
di danno ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"Art. 9. - 1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel
rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la
funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita'
amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla
presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario,
anche in riferimento agli obiettivi della programmazione
economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione e'
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o
con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive
concernenti le attivita' delegate alle regioni, fatte salve
le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente
inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle
funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna
un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento
degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione
regionale.
4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni
regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni
notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".



 
Art. 19
Contenuto della valutazione di impatto ambientale

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonche' tra dirigenti della pubblica amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per la durata, l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.



Note all'art. 19:
- L'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante
"Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere
a carattere ambientale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"Art. 27 (Interventi in materia ambientale). - 1. Per
le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale di
progetti di opere di competenza statale il cui valore sia
di entita' superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le
relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per
le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto
a carico del soggetto committente il progetto il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo
0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che e'
riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente per essere
riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla
valutazione ambientale.
- L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del
presente articolo non si applica alle opere per le quali
alla data di entrata in vigore della presente legge sia
gia' stata attivata la procedura di cui all'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349".



 
Art. 20
Compiti della Commissione speciale VIA

1. La Commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all'articolo 19 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la Commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 e' differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La Commissione ha, altresi', il compito di verificare la ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale e di effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che puo' disporre, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 20:
- Per la legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda nelle
note all'art. 18.



 
Art. 20-bis (3)
(( Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche ))

(( 1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in forma di societa' commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 12 della legge quadro.
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente decreto legislativo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2, salva la facolta' di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 20-octies, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: a) I: sino a 350 milioni di euro; b) II: sino a 700 milioni di euro; c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, e' convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro. ))
 
Art. 20-ter (3)
(( Requisiti per le iscrizioni ))

(( 1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali: a) il possesso di un sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO
9001/2000 ovvero, per il periodo di validita' residua, UNI EN
9001/1994; b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo
20-quater; c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo
20-quinquies. ))
 
Art. 20-quater (3)
(( Requisiti di ordine generale ))

(( 1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non e' richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, da non oltre cinque anni. ))
 
Art. 20-quinquies (3)
(( Requisiti di ordine speciale ))

(( 1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: a) adeguata capacita' economica e finanziaria; b) adeguata idoneita' tecnica ed organizzativa; c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata: a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo
triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato,
costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui
all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale
media consolidata in lavori relativa all'attivita' diretta ed
indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere
inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo'
essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali
irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche
dalla eventuale societa' controllante. Ove il rapporto sia
inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla
stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di
affari in lavori di cui alla lettera b) e' incrementata
convenzionalmente di tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al
minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
decorrere dal 1°gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere
inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli
incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni
richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto
medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano
ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori.
Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene
convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra
d'affari; b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio
precedente la domanda di iscrizione mediante attivita' diretta ed
indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la
Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e
milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata
con le modalita' di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Nella
cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le
attivita' di progettazione e fornitura di impianti e manufatti
compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla
impresa.
3. La adeguata idoneita' tecnica ed organizzativa e' dimostrata
dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al
quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta,
ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non
inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta,
ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non
inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta.
I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon
esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di
qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso
quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in
corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare.
L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato al
netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione
prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente
insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
all'estero si applicano gli articoli 21, 23 e 25 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Per lavori
eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, oltre a quelli eseguiti
in adempimento di contratti di appalto di cui all'articolo 19
della legge quadro, i lavori eseguiti in adempimento dei contratti
di appalto previsti dall'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, aventi ad oggetto la realizzazione
di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena
liberta' di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa
la facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
stessi, nonche' di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso
societa' controllate. Possono essere altresi' valutati i lavori
oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata
ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti.
I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo
di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a
regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano
l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi
quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o
interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di
progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformita'
al modello allegato al presente decreto.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato: a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non
inferiore a quindici unita' per la Classifica I, venticinque
unita' per la Classifica II e quaranta unita' per la Classifica
III; b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di
dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto,
ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata
professionalita' tecnica e di esperienza acquisita in qualita' di
responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore
a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di
euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la
Classifica III, in numero non inferiore a tre unita' per la
Classifica I, sei unita' per la Classifica II e nove unita' per la
Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo
incarico per altra impresa e producono a tale fine una
dichiarazione di unicita' di incarico. L'impresa assicura il
mantenimento del numero minimo di unita' necessarie per la
qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla
sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di
progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneita'; in
mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione
della Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre
2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita' tecnica ed
organizzativa di cui al comma 3 puo' essere sostituito dal
possesso di attestazioni SOA ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per importo
illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la
Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro
di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in
nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali. ))
 
Art. 20-sexies (3)
(( Consorzi stabili e Consorzi di cooperative ))

(( 1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma
dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese
consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale
e' richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i
requisiti di non piu' di cinque consorziati per la Classifica I e
non piu' di quattro consorziati per la Classifica II e III. I
consorziati assumono responsabilita' solidale per la realizzazione
dei lavori affidati al Consorzio in regime di contraente generale.
2. I Consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla
legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono
qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le
modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34.
3. Per i Consorzi stabili: a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 20-quater,
devono essere posseduti da ciascun Consorziato e dal Consorzio; b) il requisito di cui all'articolo 20-ter, lettera a), sistema di
qualita' aziendale, qualora non posseduto dal Consorzio, deve
essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai
requisiti per la qualificazione; c) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, lettera
b), cifra d'affari in lavori, e' convenzionalmente incrementato
del venti per cento nel primo anno di vita del Consorzio, del
quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel
terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi gia' costituiti, il
termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata
in vigore del presente decreto; d) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 3, lavoro di
punta, puo' essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori
eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito puo' essere
conseguito alternativamente, con il piu' consistente lavoro
realizzato da uno dei consorziati, con i due piu' consistenti
lavori realizzati da non piu' di due consorziati, con i tre piu'
consistenti lavori realizzati compiuti da non piu' di tre
consorziati; e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il Consorzio stabile
costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di
euro per la Classifica I, a quindici milioni di euro per la
Classifica II, a trenta milioni di euro per la Classifica III di
qualificazione. Tale importo sara' ridotto del trenta per cento,
qualora il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2,
lettera a), sia pari ad un valore compreso tra il quindici ed il
venti per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il
suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere
dal 1° gennaio 2009, l'importo e' ridotto del trenta per cento
qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del
cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta
per cento; f) il Consorzio stabile ha facolta' di costituire una societa' di
progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di
responsabilita' previsto dal presente decreto. Ove non si avvalga
di tale facolta' il Consorzio stabile deve comunque adeguare il
proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove
superiore a quello di cui alla lettera e).
4. I Consorzi di cooperative possono conferire le attivita' di
contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a
propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per
qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista assegnazione delle attivita' deve essere comunicata
dal Consorzio in sede di qualifica e, per le aste pubbliche, in
sede di offerta;
b) le Imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle Imprese assegnatarie possono essere fatti
valere dal Consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi
dell'articolo 20-octies;
d) il Consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta
solidalmente responsabile con la Cooperativa assegnataria nei
confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del
contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di piu' di
una Cooperativa, si procede alla costituzione di una societa' di
progetto ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il
Consorzio non partecipi alla Societa' di progetto, rimane comunque
responsabile in solido con le Cooperative assegnatarie e con la
Societa' di progetto, ovvero con la sola Societa' di progetto ove
siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente
decreto. ))
 
Art. 20-septies (3)
(( Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia ))

(( 1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione
europea, nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari
dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4
dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
l'Unione europea o con l'Italia che consentano la partecipazione
ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita' la qualificazione
e' consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese
italiane.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al
presente decreto legislativo non e' condizione obbligatoria per la
partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara
producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i
requisiti prescritti per la qualificazione al sistema e la
partecipazione delle imprese italiane alle gare, ivi inclusi
quelli eventualmente necessari per conseguire le attestazioni di
cui all'articolo 20-quinquies, comma 5. ))
 
Art. 20-octies (3)
(( Norme di partecipazione alla gara ))

(( 1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le
singole gare: a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di
cui all'articolo 20-quater; nei confronti dell'aggiudicatario la
verifica di sussistenza dei requisiti generali e' sempre
espletata; b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee
dichiarazioni bancarie, la disponibilita' di risorse finanziarie,
rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da
realizzare; c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie
designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della
capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al
progetto da redigere nel rispetto delle previsioni della citata
direttiva 93/37/CEE del consiglio, del 14 giugno 1993, e delle
indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori
analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra' essere
documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero
dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalita'
dell'articolo 20-quinquies, comma 3, opere ricadenti in una delle
seguenti categorie OG accorpate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34: a) organismi edilizi (OG1); b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e OG4); c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6); d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8); e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11); f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ad integrazione dei criteri indicati all'articolo 10, comma 4, fanno parte degli elementi da individuare da parte dei soggetti aggiudicatori ai fini degli affidamenti a contraenti generali con il sistema della offerta economicamente piu' vantaggiosa: a) la maggiore entita' di lavori e servizi che il contraente generale
si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai
sensi dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto. Ai fini
predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi
singolarmente entita' superiore al cinque per cento dell'importo
di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere
specialistiche ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge
quadro aventi singolarmente entita' superiore al tre per cento del
predetto importo, nonche' gli affidamenti di servizi di
ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualita', che il
Contraente generale intende affidare a terzi; b) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del
prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire.
5. Ai fini dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.
6. I soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo le previsioni del medesimo decreto legislativo. A tale fine i soggetti aggiudicatori ammettono al sistema i Contraenti generali qualificati a norma del presente decreto e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in piu' di un'associazione temporanea o Consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile.
8. Per gli appalti concorso e le gare da aggiudicare alla offerta economicamente piu' vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, in caso di appalto concorso, e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa.
9. I Contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente decreto ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o Consorzio con altre imprese purche' queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1. 10. Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto aggiudicatore puo' provvedere in via di autotutela all'annullamento della aggiudicazione intervenuta. ))
 
Art. 20-nonies (3)
(( Gestione del sistema di qualificazione ))

(( 1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione e' rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fara' riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili. Le ulteriori modalita' tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, saranno regolate con provvedimento ministeriale.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese della Commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformita' alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una Commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonche' dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente decreto. La Commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 20-decies. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito e non e' corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti. ))
 
Art. 20-decies (3)
(( Obbligo di comunicazione ))
(( 1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'osservatorio sui lavori pubblici, costituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, nonche' agli osservatori regionali dei lavori pubblici, sul cui territorio insistono le opere. L'osservatorio sui lavori pubblici e gli osservatori regionali mettono a disposizione i dati agli altri Enti ed organismi interessati. ))
 
Art. 20-undecies (3)
(( Disposizioni finanziarie ))

(( 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ))
 
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