Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta "Fico Bianco del Cilento"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta "Fico Bianco del Cilento", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del "Fico Bianco del Cilento", con sede in via S. Marco, 118 - Agropoli, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.
Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo", e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Div. VI - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Reg. CE n. 2081/92

D.O.P. "Fico Bianco del Cilento"

Art. 1.
Denominazione del prodotto
La denominazione di origine protetta "Fico Bianco del Cilento" e' riservata ai fichi essiccati che abbiano i requisiti specificati nel presente disciplinare.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
La denominazione di origine protetta D.O.P. "Fico Bianco del Cilento" designa i frutti dei biotipi riferibili alla cultivar Dottato coltivati nel territorio della regione Campania definito al successivo art. 3.
Il prodotto ammesso a tutela con la D.O.P. puo' essere commercializzato solo allo stato essiccato, e si puo' presentare sia con buccia che senza (fichi mondi). All'atto della immissione al consumo il prodotto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;
fichi con buccia che abbiano subito un processo di cottura: colore uniforme da giallo ambrato a marrone;
fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;
polpa: consistenza pastosa con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito, di colore giallo ambrato;
pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;
umidita': massima consentita 27%;
contenuto in zuccheri (valore minimo in 100 g di sostanza secca):
glucosio 21,8 g;
fruttosio 23,2 g;
saccarosio 0,1 g;
difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe, o da altri agenti; e' ammessa la presenza di suberificazione fino al 5% della superficie del frutto.
E' consentito l'impiego di eventuale farcitura con altri ingredienti, quali: mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce di agrumi, sempre che l'insieme di tali ingredienti non superi il 10% del totale del prodotto commercializzato e che sia provata la provenienza di tali ingredienti esclusivamente dal territorio dell'area dei produzione delimitato al successivo art. 3.
Art. 3.
Delimitazione area di produzione
La zona di produzione del "Fico Bianco del Cilento" comprende per intero o in parte, il territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno:
a) comuni totalmente compresi:
Agropoli, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Casalvelino, Castel San Lorenzo, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Cicerale, Controne, Felitto, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccadaspide, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torre Orsaia, Trentinara, Vibonati;
b) comuni parzialmente compresi:
Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Capaccio, Castelcivita, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Ceraso, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Laurito, Oria, Ottati, Moio della Civitella, Montano Antilia, Morigerati, Postiglione, Roccagloriosa, Roscigno, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serre, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania.
Tale zona e' cosi delimitata:
partendo dalla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno la linea segue lo stesso fino alla loc. Varco Cilentano (25 m s. l. m.), da qui in direzione nord segue la provinciale Varco Cilentano - Matinelle, incrociando, all'altezza della loc. Capodifiume (35 m s. l. m.), la S.S. 166 "degli Albumi". Prosegue per la prov. "Matinelle-Cerrelli", da qui, in direzione nord segue la prov. "Cerrelli-Incrocio con la s.s. 19" fino al km 6 dove la lascia per seguire il corso del fiume Calore fino alla loc. Ponte Calore. Qui piega ad Ovest, risalendo, alla loc. F. te Pedecchiosa (30 m s. l. m.), verso nord lungo il corso del Vallone Varco del Vescovo, in Comune di Serre, fino ad incrociare la s.s. 19 al Km 18,5 (127 m s. l. m.) seguendo la stessa fino al km 26,600 in direzione est all'incrocio della provinciale per Controne in loc. Canalicchio. Percorre la provinciale, in direzione sud-ovest fino al km 6,800 (226 m s. l. m.) ove la lascia per seguire il confine comunale del comune di Controne fino ad incrociare la strada provinciale Controne-Castelcivita al km 10,400. Prosegue lungo la stessa passando per Ottati, S. Angelo a Fasanella, Corleto Monforte fino al suo termine, all'incrocio cioe' con la s.p. n. 166 (al km 45). Da questa prosegue fino al confine del comune di Bellosguardo (km 40,500). Di qui in direzione sud segue il confine comunale di Bellosguardo fino al confine del comune di Felitto che percorre fino al confine comunale di Monteforte Cilento. Segue questo confine fino ad incontrare il confine del comune di Perito che percorre in loc. Area del Lupo. All'incrocio con la provinciale Perito-Vallo della Lucania, ne segue il tracciato dal km 8, fino ad immettersi sulla s.s. 18, passando per gli abitati di Orria, Gioi, Cardile, Moio della Civitella ed Angellara. Segue il tracciato della s.s. 18 passando per l'abitato di Alfano fino al confine del comune di Roccagloriosa, al km 187 (312 m s. l. m.), che segue fino al confine nord del comune di Torre Orsaia compreso. In comune di Caselle in Pittari alla loc. Pietrecupe (ca. 510 m s. l. m.) segue il vallone Grande (loc. Felicita) incrociando in loc. Sciarapotamo il confine nord del comune di Morigerati. Percorre, verso est, il confine nord del comune di Morigerati fino ad incrociare la strada provinciale Caselle in Pittari-Casaletto Spartano al km 34 che percorre fino al km 31,900 dove a quota 608 m s.l.m. segue, verso sud ed est, il confine comunale di Tortorella fino all'incrocio della provinciale Casaletto Spartano-Sapri; la percorre verso sud dal km 20 al km 7,500, di qui a quota 355 m s.l.m. segue il Fosso Stregara che percorre passando, a quota 102 m s. l. m., lungo il confine comunale di Sapri, fino al vallone Giuliani ed al torrente Brizzi e, quindi, fino alla sua confluenza nel Mar Tirreno. Da qui l'area risulta delimitata, per i suoi lati sud ed ovest dal Mar Tirreno fino al confine comunale di Agropoli con il comune di Capaccio.
Art. 4.
Origine del prodotto
Le piante di fico da millenni hanno caratterizzato il paesaggio campano ed in particolare del Cilento. La loro introduzione e' da attribuire ai coloni greci che in queste aree avevano fondato diverse citta'. Autori dell'epoca romana e altri a seguire fino ai giorni nostri hanno decantato le caratteristiche dei prodotti agricoli del Cilento tra i quali i fichi essiccati. L'attivita' di essiccazione dei fichi nel Cilento si e' avvalsa, da secoli della stessa manodopera agricola impiegata nelle operazioni colturali e nella raccolta dei frutti dalla pianta. Si tratta di un processo produttivo elementare, una consuetudine che lega fortemente l'uomo alla zona e alle tradizioni tipiche locali. Gia' Catone, e poi Varrone, raccontavano che i fichi essiccati erano comunemente utilizzati nel Cilento e nella Lucania come base alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei campi. E' facile capire come questa convivenza millenaria abbia condizionato fortemente la cultura locale, cosa che traspare dalla constatazione del ruolo principe svolto dalla pianta e dai frutti del fico, nelle espressioni idiomatiche, nelle storie, nelle fiabe ed in tutto cio' che e' espressione dell'immaginario umano.
La D.O.P. "Fico Bianco del Cilento" identifica, quindi, un prodotto complesso, frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo che tramandata nel corso dei millenni, e' assurta alla dignita' di tradizione. Deve essere, pertanto, garantita l'origine certa del prodotto e la tracciabilita' delle fasi del processo produttivo mediante l'iscrizione in appositi elenchi, dei produttori e delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, nonche' degli eventuali operatori responsabili della farcitura del prodotto, che verranno gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.
Lo stesso organismo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, verifichera' che il prodotto tutelato dalla D.O.P risponda alle prescrizioni del disciplinare.
Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
Le modalita' e tecniche di coltivazione riportate nel presente disciplinare sono quelle che da secoli vengono correntemente adottate nell'area in questione. Esse sono elementi della tradizione e parte integrante della culturale contadina locale che da sempre conferiscono caratteri di originalita' ai fichi secchi identificati con la denominazione di origine "Fico Bianco del Cilento".
La particolare resistenza delle piante alla siccita' e ai vari agenti patogeni non impone prescrizioni particolari in merito alle tecniche di coltivazione.
I sesti e le distanze di impianto possono essere variabili, fermo restando che la densita' d'impianto non potra superare le 700 piante ad ettaro. Nei nuovi impianti le piante vanno pero' inserite secondo una distribuzione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli tra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine agricole.
Le forme di allevamento sono quelle a vaso libero, in uso tradizionale nella zona, e quelle recentemente proposte dalla ricerca che richiamano il vaso cespugliato e la siepe.
La produzione unitaria massima di fichi freschi non deve essere superiore a 19 tonnellate ad ettaro di coltura specializzata. Fermo restando detto limite, in caso di coltura non specializzata, la produzione massima per ettaro degli impianti promiscui dovra' essere rapportata alla effettiva superficie coperta dalle piante di fico.
La raccolta dei fichi con buccia va effettuata quando i fichi sono stramaturi, mentre i fichi da destinare all'essiccazione senza buccia possono essere raccolti a non completa maturazione. E' ammessa la tecnica della puntura dei frutti e dell'inoliazione che va effettuata con prodotti naturali. Il processo di essiccazione dei frutti riguarda esclusivamente i frutti interi, con e senza buccia, e deve avvenire con esposizione diretta al sole e/o con l'applicazione di tecniche coadiuvanti, come la protezione dei frutti esposti al sole con tunnel in plastica di altezza minima di due metri e/o la bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2 %.
Il prodotto, nelle varie tipologie commerciali sopra descritte, puo' essere posto in vendita anche dopo aver subito trattamenti di cottura che ne imbruniscono la buccia. Il processo di cottura dei frutti deve avvenire esclusivamente in forni ad aria calda.
La farcitura va effettuata inserendo nei fichi essiccati, previa apertura longitudinale del frutto, gli ingredienti previsti all'art. 2.
Art. 6
Legame con l'ambiente
In molti documenti appare evidente come il fico secco sia identificativo dell'area del Cilento. Essi sono stati da tempi remoti considerati beni di lusso o comunque voluttuari in quanto da sempre considerati vere e proprie leccornie, ricercatissimi da mercanti interessati a rifornire i mercati piu' ricchi del momento. I fichi, pertanto, sono stati da sempre una notevole fonte di reddito ma anche alimento di base per le popolazioni locali in difficili periodi storici, grazie all'abbondanza degli stessi ed alla possibilita' di conservali per l'intero periodo dell'anno grazie all'essiccazione. Infatti, l'azione mitigatrice del mare e la barriera alle fredde correnti invernali provenienti da nord-est posta dalla catena degli Appennini, insieme alla buona fertilita' del suolo e ad un ottimale regime pluviometrico rappresentano le ideali condizioni pedo-climatiche che hanno fatto si che vi fosse una notevolissima diffusione della coltura nell'area considerata, cosa che ha caratterizzato sensibilmente il paesaggio rurale e permesso di definire il Cilento area vocata per la coltivazione del fico fin dall'epoca dell'impero romano. Questi elementi, uniti alla semplicita' della coltivazione e al pieno adattamento della specie e della varieta' all'ambiente pedo-climatico dell'area, contribuiscono a conferire, ai fichi essiccati cilentani quelle caratteristiche organolettiche (sapore, dolcezza, gusto prelibato e profumato) particolarmente apprezzate dai consumatori. Inoltre, va posto giusto rilievo al fatto che, oltre alla coltivazione, anche le fasi di essiccazione e lavorazione del prodotto si semplicita' di coltivazione e la resistenza della pianta ad avversita' fitopatologiche hanno permesso alla coltura di guadagnare le prime posizioni nell'indice di gradimento del coltivatore che ha cosi' collocato questa pianta su tutta la propria azienda, in coltura specializzata o consociata.
Art. 7.
Regime dei controlli
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Reg. CE n. 2081/92, saranno effettuati ai sensi delle normative vigenti in materia, da organismi privati di controllo autorizzati o da autorita' pubbliche designate.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
La commercializzazione del "Fico Bianco del Cilento" deve avvenire utilizzando le tradizionali confezioni di seguito descritte.
I fichi essiccati possono essere confezionati, sia al naturale che farciti, in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona, sferiche, a sacchetto) con pesi tra i 125 ed i 1.000 g. Possono essere confezionati alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale di origine vegetale, con pesi da 1 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa, in confezioni da 125 a 1000 g; possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e farciti con gli ingredienti di cui all'art. 2. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro.
Sulle confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti, in caratteri di stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelle di ogni altra iscrizione, le diciture: "Fico Bianco del Cilento" e "Denominazione di origine protetta" (o la sigla "D.O.P.").
Vanno riportati, inoltre, gli estremi atti ad individuare:
il nome, la ragione sociale e l'indirizzo del confezionatore;
l'annata di produzione dei fichi contenuti;
il peso netto all'origine;
il simbolo grafico di cui al successivo art. 10, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione di origine protetta.
Per la denominazione di origine protetta, di cui all'art. 1, e' vietata l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.
Art. 9.
Utilizzo della D.O.P. per i prodotti derivati
I prodotti elaborati, derivanti dall'utilizzo del "Fico Bianco del Cilento a D.O.P.", come frutto intero o parti di esso, potranno fare riferimento alla denominazione protetta, richiamandola in etichetta a condizione che venga garantita, mediante la tracciabilita' del sistema di approvvigionamento, l'esclusivo utilizzo di "Fico Bianco del Cilento a D.O.P.". In questo caso, come pure nel caso in cui il "Fico Bianco del Cilento a D.O.P." venga utilizzato come componente non prevalente, il riferimento alla denominazione potra' essere fatto solo a condizione che:
l'organismo di controllo autorizzato verifichi che i fichi utilizzati siano esclusivamente quelli certificati a D.O.P.;
coloro che intendano produrre e/o commercializzare prodotti elaborati derivanti dall'utilizzo della D.O.P. "Fico Bianco del Cilento a D.O.P.", vengano iscritti in un apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo autorizzato.
Negli altri casi il prodotto "Fico Bianco del Cilento a D.O.P.", dovra' essere considerato un ingrediente e quindi trascritto insieme agli altri componenti sulla base della normativa vigente in materia di etichettatura.
Art. 10.
Logotipo
Il logotipo raffigura, in maniera stilizzata, tre fichi maturi che lasciano intravedere la tipica progressiva colorazione del frutto in essiccazione, poggiati su di una superficie verde che evoca un prato. Di fianco ai frutti, nella parte destra del disegno, e' visualizzata una parte di colonna greca, stilizzata, in stile dorico. Sullo sfondo compare uno squarcio di cielo azzurro con, a sinistra in alto, un sole a raggi disegnato in modo gestuale. II disegno nel suo insieme e' inscritto in un cerchio dalla banda spessa in cui e' inserita la dicitura "Fico Bianco del Cilento" dislocata lungo un tracciato curvo che percorre la circonferenza del cerchio. La scritta e' impressa all'interno della banda circolare ed e' suddivisa in due parti: le parole "FICO BIANCO" sono collocate nella meta' superiore del cerchio, le parole "DEL CILENTO" in quella inferiore.
Il logo e' in quadricomia, realizzato in maniera vettoriale con software Adobe Illustrator 5.5. Il carattere tipografico utilizzato per il testo del logo e' il "Copperplate Gothic Thirty BC", di colore bianco ombreggiato viola.
Dal punto di vista colorimetrico, il logotipo e' composto dai seguenti colori:
verde del fico a sinistra: ciano 60%, giallo 100%; verde del fico centrale: ciano 41%, giallo 75%; verde del fico a destra: ciano 75%, giallo 75%; giallo dei fichi: giallo 75%; verde del prato: ciano 75%, giallo 75%; verde dell'ombra: ciano 100%, giallo 100%, nero 39%; ocra della colonna: magenta 9%, giallo 50%; ocra dell'abaco ed echino: magenta 15%, giallo 75%; azzurro del cielo: ciano 43%; giallo del sole: giallo 100%; rosso del cerchio: magenta 100%, giallo 48%; ombra del testo: ciano 63%, magenta 100%.
Il limite massimo di riduzione del marchio e' di "base cm 2".

----> Vedere logo a pag. 37 della G.U. <----
 
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