Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 luglio 2002
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane
e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Minic Jasminka, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che discliplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 31 maggio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto il decreto direttoriale in data 1 luglio 2002 con il quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 luglio 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Minic Jasminka e' risultata idonea;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, rilasciato in data 15 maggio 1998 dalla facolta' di medicina di Belgrado alla dott.ssa Minic Jasminka, cittadina italiana, nata a Belgrado (Repubblica serba) il 14 aprile 1967, e' riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2002
Il direttore generale: Mastrocola
 
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