Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 maggio 2002
Integrazione del decreto interministeriale 20 aprile 2001, recante "Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 e borse di studio per l'anno accademico 2000/2001". Borse di studio per l'anno accademico 2001/2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;
Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo n. 368 del 1999 concernente il procedimento per la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
Visto il comma 2 dell'art. 46 dello stesso decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, secondo il quale fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che autorizza ulteriori risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai medici in formazione specialistica di una borsa di studio;
Visto il decreto interministeriale 20 aprile 2001, che ha individuato il numero dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2000/2001, rinviando a successivi provvedimenti la determinazione per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 a causa della mancata approvazione del provvedimento legislativo di cui al citato art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;
Atteso che, non essendo stato ancora emanato il suindicato provvedimento legislativo, permangono i motivi che hanno determinato l'adozione del precedente provvedimento nei termini suesposti, per cui anche per l'anno accademico 2001/2002 non e' possibile dar luogo all'applicazione degli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;
Rilevato, pertanto, che allo stato si puo' procedere alla determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per il solo anno accademico 2001/2002;
Ritenuto di determinare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il numero delle borse di studio da corrispondere ai medici in formazione specialistica per l'anno accademico 2001/2002;
Considerato che nell'anno accademico 2001/2002 i titolari di borse di studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso successivi al primo, sono complessivamente 18.116 con una spesa, per l'anno accademico 2001/2002, di Euro 210.208.922,30 (L. 407.021.230.000);
Viste le disponibilita' complessive in bilancio, ammontanti a Euro 262.101.876,28 (L. 507.500.000.000), destinati al finanziamento della formazione dei medici specialisti di cui Euro 89.088.815,09 (L. 172.500.000.000) ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e Euro 173.013.061,19 (L. 335.000.000.000) ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188;
Considerato che, per borse di studio non assegnate o non interamente usufruite fino all'anno accademico 2000/2001, sono stati accertati importi complessivi per Euro 21.793.102,79 (L. 42.197.331.148);
Tenuto conto che, in ragione delle indicate disponibilita' di bilancio per Euro 262.101.876,28 (L. 507.500.000.000), nonche' delle predette economie per Euro 21.793.102,79 (L. 42.197.331.148), risultano disponibili complessivamente Euro 283.894.979,08 (L. 549.697.331.148) per il finanziamento delle borse di studio;
Considerato che Euro 210.208.922,30 (L. 407.021.230.000) sono destinate alle borse di studio degli specializzandi gia' iscritti nell'anno accademico 2000/2001 ed in quelli precedenti;
Constatato quindi, che sono disponibili, per il pagamento delle borse di studio da assegnare agli iscritti al primo anno di corso dell'anno accademico 2001/2002, risorse finanziarie per Euro 69.040.797,51 (L. 133.681.625.000);
Considerato, sulla base dei dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome, che il fabbisogno complessivo dei medici specialisti per l'anno accademico 2001/2002 puo' essere determinato in 6.000 unita';
Ritenuto di autorizzare, limitatamente all'anno accademico 2001/2002, l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita' per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato;
Ritenuto che le predette risorse aggiuntive possano essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle regioni in cui insistono le strutture sanitarie preposte alla formazione e su specifica richiesta delle regioni stesse;
Visto il comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, la possibilita' di ammettere in soprannumero alle scuole di specializzazione, nel limite del dieci per cento del fabbisogno complessivo previsto per ciascuna specializzazione, personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato appartenente a strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione;
Ritenuto di prevedere l'accesso in soprannumero alle scuole di specializzazione del personale, di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, privo di specializzazione, in servizio nelle strutture inserite nella rete formativa nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d'intesa tra le universita' e le regioni, salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' recettiva della rete che concorre alla formazione;
Visto il comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanita' militare e per i medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che prevede una riserva di posti per esigenze della sanita' della Polizia di Stato;
Acquisita l'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente alla sanita' militare, alla Polizia di Stato e ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
Tenuto conto che nel corso della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 7 marzo 2002 e' stato stipulato l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 e borse di studio per l'anno accademico 2001/2002;
Ravvisata la necessita' di adottare, ai soli fini amministrativi e contabili, il presente provvedimento interministeriale;
Ritenuto di conformare integralmente i contenuti del presente decreto a quanto convenuto nel citato accordo Stato-regioni del 7 marzo 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. In conformita' all'accordo Stato-regioni del 7 marzo 2002 per l'anno accademico 2001/2002 il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' determinato in 6.000 medici, come da allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Le borse direttamente finanziate dalle regioni per le esigenze dei propri servizi sanitari possono essere assegnate anche in soprannumero rispetto al fabbisogno di cui al comma 1 e a quelli stabiliti, per ogni specializzazione, dall'art. 5.
 
Art. 2.
1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, i posti riservati al Ministero della difesa per le esigenze della sanita' militare e al Ministero dell'interno per le esigenze della sanita' della Polizia di Stato sono determinate, rispettivamente, in numero di trentanove e in numero di trentadue unita'. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. I posti riservati a medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo sono determinati in numero di venti unita'. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle condizioni e con le modalita' disciplinate dall'art. 1, comma 7, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Detti medici devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.
 
Art. 3.
1. Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, privo di specalizzazione, in servizio in unita' operative del Servizio sanitario nazionale di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione, puo' essere ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina ai sensi dell'art. 5 e della capacita' ricettiva della scuola stessa, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta del Ministro della salute. Il personale interessato deve aver, comunque, superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
2. Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, privo di specializzazione, in servizio nelle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie locali, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, e' ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalita' stabiliti, per ogni disciplina, d'intesa tra le universita' e le regioni e province autonome, salvaguardando, comunque, la funzionalita' dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacita' ricettiva della rete che concorre alla formazione.
 
Art. 4.
1. Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 3, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
 
Art. 5.
1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero di borse di studio per la formazione dei medici specialisti a carico del bilancio dello Stato e' di 5.500. La ripartizione delle borse di studio per ciascuna specializzazione, e' riportata nella tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le borse di studio saranno ripartite fra ciascuna scuola di specializzazione con il decreto di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro la concorrenza del numero di posti programmati, e ferma restando l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Universita' per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative.
 
Art. 6.
1. Alla determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per l'anno accademico 2002/2003, nonche' alla determinazione del trattamento economico annuo omnicomprensivo dovuto ai medici in formazione, si provvedera' in conformita' agli esiti delle valutazioni di cui al punto 5 del citato accordo Stato-regioni del 7 marzo 2002.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2002

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca
Moratti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 353
 
ALLEGATO

----> Vedere immagini alle pagg. 8 e 9 della G.U. <----
 
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