Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 20 agosto 2002
Divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, che consente la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati elencate nell'allegato I;
Visto l'art. 9, comma 1, che consente la conservazione dei funghi sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati elencati nell'allegato II;
Visto che nei citati allegati I e II e' presente il fungo epigeo denominato Tricholoma equestre;
Considerato che sono stati segnalati nella letteratura scientifica 12 casi di avvelenamento in Francia, con tre decessi, per rabdomiolisi, collegati al consumo del Tricholoma equestre;
Considerato che alcune regioni e province autonome hanno richiesto l'eliminazione del fungo epigeo Tricholoma equestre dalle liste positive di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' del 3 luglio 2002 che ha proposto di eliminare, in via cautelativa, dagli allegati I e Il del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 il Tricholoma equestre, dopo aver consultato le piu' accreditate fonti scientifiche nel settore biomedico;
Considerato che occorre adottare, ai fini della tutela della salute pubblica, misure sanitarie cautelative urgenti;
Considerato che la modifica per via ordinaria del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 non consentirebbe un intervento tempestivo ai fini della tutela della salute pubblica;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.
1. La raccolta, la commercializzazione e la conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre e' vietata su tutto il territorio nazionale.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro: Sirchia
 
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