Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 giugno 2002
Criteri per la ripartizione tra le universita' e gli istituti universitari delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca e per corsi post-laurea, per l'anno finanziario 2002.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all'art. 4, che demanda al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e post-dottorato;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 224, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la nota n. 149 del 13 febbraio 2002 con la quale il vice presidente del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha trasmesso i criteri espressi dal Comitato stesso in merito alla ripartizione dei fondi sopracitati;
Ritenuto di adottare i criteri suggeriti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Considerato che per l'anno 2002 la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, la Scuola normale di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste - S.I.S.S.A. e l'Universita' stranieri di Siena sono finanziate con gli stessi criteri adottati per le altre universita';

Decreta:

Art. 1.
Per l'anno finanziario 2002, dopo aver detratto gli importi da assegnare alle universita' per il pagamento delle borse di dottorato di ricerca, finanziate dal Ministero e attive nell'anno in questione, le rimanenti risorse disponibili sul capitolo 5491 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, destinate al finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e post-dottorato, saranno ripartite tra le universita' ed istituti universitari secondo i seguenti criteri:
80% delle risorse disponibili ripartito:
a) per una meta' proporzionalmente al numero complessivo dei laureati negli anni solari 2000 e 2001;
b) per l'altra meta' in relazione al numero dei dottori di ricerca che hanno sostenuto positivamente l'esame per il rilascio del titolo nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001;
20% in base agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, suddivisi per ciclo, che soddisfino i seguenti requisiti:
a) siano stati motivatamente valutati nel merito sia preventivamente che annualmente da parte del nucleo di valutazione interna;
b) la composizione del collegio dei docenti preveda almeno dieci docenti di ruolo, anche appartenenti a sedi diverse, non coinvolti in altri dottorati;
c) abbiano previsto non meno di nove posti coperti da borse di studio (eventualmente anche finanziati da enti esterni) negli ultimi tre cicli.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2002
Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Istruzione, foglio n. 398
 
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