Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2002
Modalita' per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2002/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 117 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare l'art. 16 concernente l'istituzione dell'inventario viticolo;
Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalita' di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e, in particolare, l'art. 19 concernente l'inventario viticolo;
Visto il regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000, recante modalita' di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 7 luglio 1967, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini", ed in particolare gli articoli 14 e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC e IGT;
Vista la propria circolare n. 5 del 19 luglio 1996, recante modalita' di rivendicazione dei vini ad indicazione geografica tipica;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il proprio decreto 23 marzo 1999, concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;
Visto il proprio decreto 26 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termine e modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
Visto il proprio decreto 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Visti i propri decreti 27 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2001, e 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2001, concernenti la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al citato decreto 27 marzo 2001;
Considerato che la dichiarazione delle superfici vitate di cui ai richiamati decreti ministeriali e' finalizzata, tra l'altro, all'iscrizione agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e all'aggiornamento delle preesistenti iscrizioni dei vigneti agli albi dei vigneti DOCG e DOC e che la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate in questione da parte dei produttori interessati costituisce il presupposto per consentire la rivendicazione e la certificazione delle produzioni annuali DO e IGT;
Considerato che, a causa delle proroghe sopra richiamate, le dichiarazioni delle superfici vitate ai competenti uffici sono state presentate in un periodo di tempo non utile per validare le dichiarazioni stesse, per effettuare i controlli tecnici da parte delle competenti regioni e province autonome e per trasferire i relativi dati alle competenti Camere di commercio, ai fini della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2002/2003;
Ritenuto di dover stabilire le opportune disposizioni per assicurare la correttezza e la certezza della rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2002/2003, nonche' assicurare i relativi controlli da parte degli organismi preposti, nelle more della definizione delle modalita', previste dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 20 marzo 2001, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi DOCG e DOC e l'elenco delle vigne IGT e dell'emanazione delle disposizioni definitive per la rivendicazione annuale delle produzioni in questione;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 25 luglio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Criteri generali
1. Per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT presso le competenti Camere di commercio, in via transitoria per la campagna vendemmiale 2002/2003, si adottano le disposizioni stabilite nel presente decreto.
2. Ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al comma 1, per tutte le iscrizioni agli albi effettuate antecedentemente al settembre 2000, sono da utilizzare le superfici indicate nella dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1) di cui ai decreti 23 marzo 1999, 26 luglio 2000 e 27 marzo 2001 richiamati nelle premesse. I produttori che non abbiano presentato la citata dichiarazione delle superfici vitate entro il 31 dicembre 2001 possono rivendicare le produzioni in questione, purche' abbiano presentato la predetta dichiarazione entro il 31 luglio 2002 all'AGEA, fatto salvo l'assolvimento della prescrizione sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 260/2000.
 
Art. 2.
Rivendicazione produzioni IGT
1. Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini IGT sono applicabili le procedure di cui alla circolare n. 5 del 19 luglio 1996. I produttori devono indicare nell'apposita modulistica (mod. A1) i dati delle superfici vitate riportati nella dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1).
2. Tutti i cambi di conduzione, totali o riferibili a singole unita' vitate gia' dichiarate con mod. B1, avvenuti dopo il settembre 2000 devono risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da presentare contestualmente alla denuncia delle uve. Alla predetta dichiarazione deve essere allegato il mod. B1 presentato dal precedente conduttore, ovvero nella stessa dichiarazione devono essere indicati i riferimenti del mod. B1 in questione.
 
Art. 3.
Rivendicazione produzioni DOC e DOCG
1. Per la denuncia delle uve DOC e DOCG si utilizza la modulistica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 (modulo B).
2. Nei casi di superfici vitate gia' iscritte agli albi camerali sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967, i produttori presentano alle competenti Camere di commercio, congiuntamente alla denuncia delle uve, copia della dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1) e, qualora non abbiano compilato il riquadro C, presentano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui manifestano la volonta' di confermare la preesistente iscrizione all'albo ed indicano la relativa superficie da considerare iscritta all'albo, sulla base dei dati del mod. B1. Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' devono essere altresi' contenuti almeno i seguenti elementi: denominazione albo, n. di matricola e data della prima iscrizione.
3. I produttori che hanno richiesto l'iscrizione all'albo con l'allegato C al mod. B1 o con il modulo A di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, contestualmente alla denuncia delle uve richiedono l'iscrizione provvisoria all'albo, presentando copia dei rispettivi modelli.
4. I produttori che, successivamente al settembre 2000, hanno esercitato diritti di reimpianto e hanno iscritto tali superfici vitate agli albi con la modulistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967, o i produttori che hanno richiesto l'iscrizione all'albo per nuove DOC o DOCG, utilizzando in entrambi i casi per il calcolo delle superfici i criteri del decreto ministeriale 26 luglio 2000, nella denuncia delle uve indicano le superfici iscritte agli albi camerali.
5. Nel caso in cui la superficie dichiarata all'atto della denuncia delle uve evidenzi uno scostamento, rispetto alla superficie gia' iscritta nell'albo, tale da modificare l'assetto della composizione varietale, la Camera di commercio procedera' a rendere provvisoria l'iscrizione nell'albo.
6. Nei casi in cui il conduttore abbia dichiarato, tramite il modello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967, l'avvenuta estirpazione di unita' vitate precedentemente dichiarate nel mod. B1, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al precedente comma 2 dovra' indicare la superficie risultante a seguito dell'avvenuta estirpazione.
7. Tutti i cambi di conduzione, totali e riferibili a singole unita' vitate gia' dichiarate con mod. B1, avvenuti dopo il settembre 2000 devono risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da presentare contestualmente alla denuncia delle uve. Alla predetta dichiarazione deve essere allegato il mod. B1 presentato dal precedente conduttore, ovvero nella stessa dichiarazione devono essere indicati i riferimenti del mod. B1 in questione.
8. Al termine della campagna vendemmiale la Camera di commercio provvedera' a trasmettere alla regione tutte le iscrizioni provvisorie registrate.
 
Art. 4.
Disposizioni particolari
1. Nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Bolzano e Trento che hanno realizzato la dichiarazione delle superfici vitate con una procedura autonoma regolata da apposita convenzione con l'AGEA, la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2002/2003, e' effettuata sulla base delle superfici iscritte negli appositi albi ed elenchi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.
Roma, 9 agosto 2002
Il Ministro: Alemanno
 
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