Gazzetta n. 203 del 30 agosto 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2002, n. 191
Attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2000/65/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa;
Vista la direttiva 2000/65/CE del Consiglio del-l'Unione europea, del 17 ottobre 2000, relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto, modificativa della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;
Visti gli articoli 17, 35, 38-ter e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, i soggetti passivi, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'attivita', l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti e l'ufficio competente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
Visti gli articoli 44 e 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente rispettivamente i soggetti passivi e i depositi fiscali nell'ambito della disciplina I.V.A. applicabile negli scambi intracomunitari;
Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 441, concernente le formalita' da osservare per la nomina del rappresentante fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni per l'emanazione dei decreti legislativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica della disciplina I.V.A. relativa al debitore dell'imposta

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.";
b) dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente:
"Art. 35-ter (Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente). - 1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' esercitata nello Stato estero di stabilimento;
e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita' al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita' di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita' europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.";
c) all'articolo 38-ter, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato" sono sostituite dalle seguenti: "che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante";
2) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia.";
d) all'articolo 40, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo e' individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001".
- La dir. 2000/65/CE e' pubblicata in Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L269 del 21 ottobre
2000.
- La dir. 77/388/CEE e' pubblicata in Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L262 del 15 ottobre
1977.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
26 ottobre 1972, n. 633, dispone: "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto". Gli articoli 17, 35,
38-ter e 40 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, cosi' recitano:
"Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione
del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate
nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti
non residenti e senza stabile organizzazione in Italia,
possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari,
da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e
nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il
quale risponde in solido con il rappresentato degli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.
La nomina del rappresentante deve essere comunicata
all'altro contraente anteriormente all'effettuazione
dell'operazione. La disposizione si applica anche
relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi
dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da
soggetti domiciliati, residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del
primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del
comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero,
nonche' gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi
di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti
all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere
adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i
beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti
o professioni. La disposizione non si applica relativamente
alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto
comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o
residenti o con stabili organizzazioni operanti nei
territori esclusi a norma del primo comma, lettera a),
dello stesso articolo.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25.".
"Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita).
- 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'Internet service provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'art. 6, per le quali non si
e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza o adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
d'idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi
di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente
articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio
del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in
via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia
apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle
imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA
attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale".
"Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non
residenti). - I soggetti domiciliati e residenti negli
Stati membri della Comunita' economica europea, senza
stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante
nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17,
assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il
domicilio o la residenza, che non hanno effettuato
operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di
trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili
ai sensi dell'art. 9, nonche' delle prestazioni indicate
all'art. 7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in
relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso
dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19, relativa
ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati,
sempreche' di importo complessivo non inferiore a duecento
euro. Se l'importo complessivo relativo ai periodi
infrannuali risulta inferiore a duecento euro il rimborso
spetta annualmente, sempreche' di importo non inferiore a
venticinque euro.
La disposizione del primo comma si applica, a
condizione di reciprocita', anche agli operatori economici
domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla
Comunita' economica europea, ma limitatamente all'imposta
relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi
inerenti alla loro attivita'.
Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede
l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di
Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il
termine di sei mesi dalla data di presentazione della
richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il
suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento
motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella
misura prevista al primo comma dell'art. 38-bis, con
decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello
in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso, non
computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
della eventuale richiesta di documenti e la data della loro
consegna, quando superi quindici giorni.
I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono
restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla
notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente
rimborsate e nei loro confronti si applica la pena
pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata.
L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni
ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando
non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e
pagata la relativa pena pecuniaria.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' e i termini relativi all'esecuzione
dei rimborsi, le modalita' e i termini per la richiesta
degli stessi, nonche' le prescrizioni relative al
coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo
dei rimborsi. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i
termini relativi alla dilazione per il versamento
all'erario dell'imposta riscossa, nonche' le modalita'
relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici. Alle disposizioni relative alle modalita' ed ai
termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e
correzioni con successivi decreti.
L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti
nel primo comma e' disposto, con successivi decreti del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento
del tasso di conversione dell'unita' di conto europea sia
variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di
oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si e'
tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di
riferimento".
"Art. 40 (Ufficio competente). - Competente a ricevere
le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti
articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente
decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore
aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio
fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Per soggetti non residenti nello Stato, che
non vi hanno una stabile organizzazione ne' un
rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, e'
competente l'ufficio provinciale di Roma.
Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad
ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si
considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano
pervenuti all'ufficio competente".
- Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, reca:
"Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie". Gli articoli 44 e 50-bis del
suddetto decreto cosi' recitano:
"Art. 44 (Soggetti passivi). - 1. L'imposta sulle
operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai
precedenti articoli, e' dovuta dai soggetti che effettuano
le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le
prestazioni di servizi. L'imposta e' determinata, liquidata
e versata secondo le disposizioni del presente decreto e
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38,
dal cessionario designato con l'osservanza degli
adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all'art. 7, quarto
comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui
all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del presente decreto
rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal
committente se soggetto passivo nel territorio stesso.
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono
effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del
presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei
modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel
territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti
del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono
effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non
soggette o comunque senza obbligo di pagamento
dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata
all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione
delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46,
nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal
caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli
elenchi di cui all'art. 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello
Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente
in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti
dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o
esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi
dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
"Art. 50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono
istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati
"depositi IVA , per la custodia di beni nazionali e
comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto
nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire
tali depositi le imprese esercenti magazzini generali
munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti
depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono
altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad
accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la
custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto
ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni
nazionali o comunitari che in base alle disposizioni
doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle
entrate ovvero del direttore delle entrate delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta,
possono essere abilitati a custodire beni nazionali e
comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che
riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1
marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il
rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo
direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore
delle entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate
irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere
revocata qualora vengano meno le condizioni per il
rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si
intendono estratti agli effetti del comma 6, salva
l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
e' destinato a custodire beni per conto terzi,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a
societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica
per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto
passivo identificato in altro Stato membro della Comunita'
europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato
dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere
tenuto, ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere
conservato ai sensi dell'art. 39 del predetto decreto n.
633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma
della medesima disposizione, un esemplare dei documenti
presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni
dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente
intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito
medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono
indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto
registro, nonche' quelle relative all'introduzione e
all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti
mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di ammissione in libera pratica di
beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti
identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis
allegata al presente decreto, eseguite mediante
introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti
di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da
un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro
della Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni
intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello
Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA
con trasporto o spedizione fuori del territorio della
Comunita' europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni
di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a
beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente
eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi
sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di
durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e'
demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di
finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto
ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle
entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle
entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza
possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire
comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli
obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni
depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini
della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e
comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e'
costituita dal corrispettivo o valore relativo
all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto
dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni
abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal
corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali
cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso,
dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante
la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e'
dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma
dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati
oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario,
senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che
procede all'estrazione, questi deve provvedere alla
integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei
servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla
annotazione della variazione in aumento nel registro di cui
all'art. 23 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni
dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la
variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di
cui all'art. 25 del medesimo decreto entro il mese
successivo a quello dell'estrazione.
7. Nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, secondo
periodo, i gestori dei depositi IVA assumono, qualora non
sia stato gia' nominato un rappresentante fiscale, la veste
di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d'imposta
identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento
degli obblighi tributari afferenti le operazioni
intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti
depositi.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con
il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione
dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino
osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui
al comma 13".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441, dispone norme per il riordino della
disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto.
L'art. 1, comma 4 del suddetto decreto cosi' recita:
"4. Il rapporto di rappresentanza risulta da atto
pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera
annotata, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il
passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio
IVA competente in relazione al domicilio fiscale del
rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione
effettuata all'ufficio IVA con le modalita' previste
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei
beni. L'annotazione delle lettere commerciali in appositi
registri presso l'ufficio IVA e' consentita solo per il
conferimento di incarichi che comportano passaggio di
beni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001, n. 404, reca: "Regolamento recante disposizioni in
materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico
con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di
documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che
disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti
fiscali".
- La legge 23 agosto 1998, n. 400 reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 della suddetta legge
cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".

Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si veda in nota alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi'
come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto,
relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello
Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono
essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli
stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi
dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante
residente nel territorio dello Stato nominato nella forme
previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il
rappresentante fiscale risponde in solido con il
rappresentato relativamente agli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e'
comunicata all'altro contraente anteriormente
all'effettuazione dell'operazione. La nomina del
rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non
residente, che non si sia identificato direttamente ai
sensi dell' art. 35-ter, effettui nel territorio dello
Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette
all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari
o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese,
arti o professioni. Le disposizioni che precedono si
applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi
dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da
soggetti domiciliati, residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del
primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, ne'
abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del
comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o
committenti, residenti nel territorio dello Stato, che
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di
imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica
relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art.
7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti
domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni
operanti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle
prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto comma,
lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti
residenti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai
committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di
imprese, arti o professioni.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25".
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente dell a
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, art. 1, comma 4, si
veda in nota alle premesse.
- La direttiva 76/308/CEE e' pubblicata in GUCE L 306
del 30 novembre 1977.
- La direttiva 77/799/CEE e' pubblicata in GUCE L 336
del 27 dicembre 1977.
- Il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27
gennaio 1992, concerne la cooperazione amministrativa nel
settore delle imposte indirette (IVA).
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, si veda in nota alle
premesse.
- Si riporta qui di seguito l'art. 38-ter, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
"1. I soggetti domiciliati e residenti negli Stati
membri della Comunita' economica europea che non siano
identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter e che
abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo
comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in
cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno
effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle
prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie
non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonche' delle
prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera d),
possono ottenere, in relazione a periodi inferiori
all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma
dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi
impostati o acquistati, sempreche' di imposto complessivo
non inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo
relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a
duecento euro il rimborso spetta annualmente, sempreche' di
importo non inferiore a venticinque euro. Le disposizioni
del presente comma non si applicano per gli acquisti e le
importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti
residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in
Italia.".
- Si riporta qui di seguito l'art. 40, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi'
come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 40 (Ufficio competente). - Competente a ricevere
le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti
articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente
decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore
aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio
fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che
non vi hanno una stabile organizzazione ne' un
rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, e'
competente l'ufficio provinciale di Roma.
Per i soggetti non residenti di cui all'art. 35-ter,
l'ufficio competente ai sensi del presente articolo e'
individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad
ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si
considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano
pervenuti all'ufficio competente.".



 
Art. 2.
Disposizioni normative di coordinamento

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, lettera b), le parole da: "di cui" a: "quelle" sono soppresse; dopo la parola: "residenti" sono soppresse le seguenti: "e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato" e la parola: "stesso", infine, e' sostituita dalle seguenti: "dello Stato";
2) al comma 4 le parole: "da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." sono sostituite dalle seguenti: "direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto.";
b) All'articolo 50-bis il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.".



Note all'art. 2:

- Si riporta qui di seguito l'art. 44 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1999, n. 427, cosi' come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 44 (Soggetti passivi). - 1. L'imposta sulle
operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai
precedenti articoli, e' dovuto dai soggetti che effettuano
le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le
presentazioni di servizi. L'imposta e' determinata,
liquidata e versata secondo le disposizioni del presente
decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38,
dal cessionario designato con l'osservazione degli
adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le presentazioni di cui all'art. 40, commi
4-bis, 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti
passivi d'imposta non residenti dal committente se soggetto
passivo nel territorio dello Stato.
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono
effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del
presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei
modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel
territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti
del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono
effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non
soggette o comunque senza obbligo di pagamento
dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata
all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione
delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46,
nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal
caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli
elenchi di cui all'art. 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello
Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente
in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti
dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o
esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato
ai sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante
fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del
medesimo decreto.".
- Si riporta il testo dell'art. 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cosi'
come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono
istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati
"depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e
comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto
nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire
tali depositi le imprese esercenti magazzini generali
munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti
depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono
altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad
accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la
custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto
ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni
nazionali o comunitari che in base alle disposizioni
doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle
entrate ovvero del direttore delle entrate delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta,
possono essere abilitati a custodire beni nazionali e
comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che
riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria, Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1
marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il
rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo
direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore
delle entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate
irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere
revocata qualora vengano meno le condizioni per il
rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si
intendono estratti agli effetti del comma 6, salva
l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
e' destinato a custodire beni per conto terzi,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a
societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica
per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto
passivo identificato in altro Stato membro della Comunita'
europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato
dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere
tenuto, ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere
conservato ai sensi dell'art. 39 del predetto decreto n.
633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma
della medesima disposizione, un esemplare dei documenti
presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni
dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente
intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito
medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono
indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto
registro, nonche' quelle relative all'introduzione e
all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti
mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di ammissione in libera pratica di
beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti
identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis
allegata al presente decreto, eseguite mediante
introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti
di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da
un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro
della Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni
intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello
Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA
con trasporto o spedizione fuori del territorio della
Comunita' europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni
di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a
beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente
eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi
sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di
durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e'
demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di
finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto
ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle
entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle
entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza
possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire
comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli
obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni
depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini
della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e
comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e'
costituita dal corrispettivo o valore relativo
all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto
dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni
abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni, dal
corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali
cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia' compreso,
dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante
la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e'
dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma
dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati
oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario,
senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che
procede all'estrazione, questi deve provvedere alla
integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei
servizi eventualmente resi e dell'imposta, e alla
annotazione della variazione in aumento nel registro di cui
all'art. 23 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, entro quindici giorni
dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la
variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di
cui all'art. 25 del medesimo decreto entro il mese
successivo a quello dell'estrazione.
7. Nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, secondo
periodo, i gestori dei depositi IVA assumono la veste di
rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli
obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i
beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti
non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non
abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non
abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi
dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle
operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi
possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita
IVA unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non
residenti da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con
il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione
dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino
osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui
al comma 3.".



 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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