Gazzetta n. 203 del 30 agosto 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 24 giugno 2002
Criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attivita' di vendita di gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive;
Visto quanto stabilito all'art. 17, commi 2, 3, 4 e 5 e all'art. 18 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000;
Visto l'art. 117, comma 2, lettere e) ed m) e l'art. 118, comma 1, della Costituzione;
Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000, i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene il rilascio delle autorizzazioni ad effettuare attivita' di vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali con consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi di gas;
Considerato quanto stabilito in via transitoria dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, all'art. 10 della deliberazione n. 26 del 27 febbraio 2002, in merito agli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno termico 2002-2003;
Ritenuto opportuno rendere noti, ai soggetti che svolgono attivita' di vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale, gli obblighi cui saranno tenuti, stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione del servizio di distribuzione e fornitura del gas;
Considerato che le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in materia di vendita, sono state emanate, in base ai principi contenuti nell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas, garantendo, nei casi in cui siano previste autorizzazioni, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese del gas naturale;
Considerato che e' necessario, a tutela della concorrenza nel mercato del gas e per garantire i livelli essenziali di qualita', universalita' e sicurezza del servizio di vendita di gas naturale, assicurare l'esercizio unitario a livello nazionale del rilascio delle autorizzazioni, mediante il rilascio di una unica autorizzazione alla vendita valida per l'intero territorio nazionale;
Sentita la Conferenza unificata, la quale nella riunione del 20 giugno 2002 ha espresso parere positivo sullo schema di decreto:
Decreta:
Art. 1.
Campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero delle attivita' produttive rilascia, alle imprese del gas, l'autorizzazione alla vendita, ai clienti finali, di gas naturale sull'intero territorio nazionale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle necessita' delle forniture, comprensivo delle relative capacita' di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;
b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell'affidabilita' del sistema di trasporto;
c) adeguatezza delle capacita' tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.
2. Nel caso di consorzi di clienti finali, che si approvvigionano di gas naturale per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati, non e' richiesta alcuna autorizzazione alla vendita.
 
Art. 2.
Modalita' di presentazione della domanda

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, soggette all'imposta di bollo, sono presentate al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2002 e l'impresa si intende autorizzata qualora il rifiuto motivato non sia stato espresso entro il 30 ottobre 2002. Successivamente le domande sono presentate almeno sei mesi prima dell'inizio delle attivita' di vendita e le imprese si intendono autorizzate trascorsi tre mesi dalla richiesta, in assenza di diniego motivato da parte dello stesso Ministero.
2. Nel caso di separazione societaria in applicazione dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l'impresa di vendita non sia ancora costituita al 30 giugno 2002, la richiesta di autorizzazione puo' essere presentata dalla preesistente impresa di distribuzione, con indicazione della societa' di vendita in via di costituzione, a nome della quale viene chiesta l'autorizzazione. In ogni caso l'atto di costituzione di tale societa' di vendita, deve essere trasmesso al Ministero delle attivita' produttive entro il termine del 31 dicembre 2002, trascorso il quale l'autorizzazione concessa si intende revocata.
3. Le domande di autorizzazione alla vendita devono pervenire al Ministero delle attivita' produttive complete delle seguenti informazioni:
a) elementi rilevanti relativi alla disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato e le relative modalita';
b) elementi rilevanti del contratto di acquisto di gas naturale, quali i volumi massimi annuali, mensili, le punte giornaliere, la durata e le possibili estensioni in esso previste;
c) numero di clienti forniti e volume di gas venduto nel 2001, nonche' numero di clienti che si prevede di servire e volume di gas che si prevede di vendere nel 2003;
d) obblighi in ogni modo connessi al contratto di acquisto di gas naturale e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza delle forniture ai clienti finali.
4. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui agli articoli seguenti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, nonche' il modulo riportato in allegato 1, disponibile presso il sito internet del Ministero delle attivita' produttive, compilato in ogni sua parte, e trasmesso allo stesso Ministero anche per posta elettronica all'indirizzo autorizzazione. venditagas@minindustria.it
 
Art. 3.
Capacita' tecniche e finanziarie

1. Per quanto riguarda la capacita' tecnica, l'impresa richiedente deve fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o dello statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata, nonche' indicazione specifica dei legali rappresentanti e delle relative deleghe, nel caso di impresa avente sede all'estero. Dall'oggetto sociale deve risultare che le attivita' dell'impresa richiedente comprendono quella di vendita di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa dell'impresa richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attivita' svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di societa' di piu' recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza.
2. Per quanto riguarda le capacita' finanziarie, deve essere presentata copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacita' di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'acquisto previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario, dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre societa' controllanti o collegate con la impresa richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilita' da parte di una primaria banca.
3. In prima applicazione del presente decreto, in luogo della presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2, le imprese del gas derivanti dagli obblighi di separazione societaria stabiliti dall'art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, o quelle derivanti dalla trasformazione ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto, sono tenute a presentare unicamente il certificato camerale.
 
Art. 4.
Disponibilita' di gas naturale

1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti la disponibilita' di gas naturale, per quanto riguarda la quota relativa alle forniture a clienti con consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi di gas, specificando i dati di disponibilita' e dell'impresa dalla quale viene acquistato il gas e se si tratta di un produttore nazionale, di un grossista o di un importatore.
 
Art. 5.
Disponibilita' di capacita' di modulazione

1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacita' di modulazione di cui all'art. 18, del decreto 23 maggio 2000, n. 164, specificando l'utilizzo di una o piu' delle seguenti modalita':
a) ricorso a servizio di stoccaggio, indicando i dati rilevanti del contratto o degli accordi intercorsi con le imprese titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale;
b) ricorso a una fornitura che includa in tutto o in parte il servizio di modulazione, specificando gli elementi in tal senso rilevanti del contratto di acquisto;
c) ricorso ad altre possibilita' di modulazione, quali la generazione di energia elettrica da altre fonti energetiche.
2. Nel caso l'impresa richiedente dichiari che, non disponendo, in tutto o in parte, di capacita' di modulazione sufficienti in relazione ai consumi dei clienti per i quali richiede l'autorizzazione, intende avvalersi della possibilita' di revisioni e di nuovi conferimenti delle capacita' di stoccaggio o del trasferimento delle capacita' di modulazione attribuite ad altre imprese a seguito dell'acquisizione dei relativi clienti, di cui all'art. 10 della deliberazione n. 26 del 27 febbraio 2002 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'autorizzazione alla vendita e' rilasciata subordinatamente al successivo invio, al Ministero delle attivita' produttive, degli elementi rilevanti dei contratti o dei conferimenti relativi all'ottenimento di dette capacita' di modulazione.
 
Art. 6. Obblighi dei soggetti che svolgono attivita' di vendita di gas
naturale

1. I soggetti titolari di una autorizzazione alla vendita di gas naturale sono tenuti a:
a) rispettare gli obblighi di cui all'art. 18, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e in particolare assicurarsi della disponibilita' delle capacita' di stoccaggio di modulazione, trasmettendo i relativi dati al Ministero delle attivita' produttive prima dell'inizio del ciclo di erogazione di ogni anno, qualora richiesto;
b) rispettare i provvedimenti emanati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, del 2000, tenendo conto di quanto stabilito in via transitoria dall'art. 10, della deliberazione n. 26 del 27 febbraio 2002 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
c) rispettare gli obblighi relativi al servizio di fornitura, di cui alla deliberazione n. 47 del 2 marzo 2000 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, come modificata con deliberazione n. 334 del 28 dicembre 2001, di cui al codice di condotta commerciale determinato ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' stabiliti nei provvedimenti della stessa Autorita', relativi allo stesso servizio;
d) verificare l'affidabilita' dell'approvvigionamento, da parte del produttore, del grossista o dell'importatore, presso il quale intende acquistare il gas, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero delle attivita' produttive, qualora richiesto;
e) assicurarsi della disponibilita' di capacita' di trasporto e di distribuzione sufficienti in relazione ai volumi di gas che intende vendere, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero delle attivita' produttive, qualora richiesto;
f) trasmettere al Ministero delle attivita' produttive i dati mensili relativi alle attivita' di vendita di cui al questionario sul gas naturale, disponibile presso il sito internet dello stesso Ministero;
g) trasmettere al Ministero delle attivita' produttive e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione, entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie definite con provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e relative ad aree di prelievo omogenee;
h) rispettare i limiti stabiliti all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
i) comunicare entro due mesi al Ministero delle attivita' produttive ogni intervenuta variazione rilevante degli elementi forniti all'atto della richiesta di autorizzazione, quali la variazione del numero di clienti servito o del volume del gas venduto, se essa supera il 50% del valore precedentemente comunicato, del fornitore di gas naturale o delle modalita' di approvvigionamento delle capacita' di stoccaggio di modulazione e i relativi elementi di cui agli articoli 4 e 5. In questi casi il Ministero delle attivita' produttive puo' richiedere, in tutto o in parte, l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 3, 4 e 5. In caso di mancata tempestiva comunicazione, il Ministero delle attivita' produttive puo' revocare, anche transitoriamente, l'autorizzazione alla vendita.
 
Art. 7.
Reciprocita'

1. Una impresa del gas con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o controllata, direttamente o indirettamente, da un'impresa con sede in uno Stato membro, puo' ottenere l'autorizzazione a svolgere attivita' di vendita di gas naturale a clienti finali in Italia, limitatamente alle stesse tipologie di clienti che sono state dichiarate idonee nello Stato membro dove ha sede l'impresa del gas o la relativa impresa che la controlla.
2. Ai fini della verifica di quanto stabilito all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con riferimento ai clienti idonei grossisti di cui all'art. 22, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, questi ultimi sono tenuti a trasmettere al Ministero delle attivita' produttive l'elenco e i dati identificativi dei soggetti produttori, importatori o grossisti dai quali acquisiscono il gas.
 
Art. 8.
Disposizioni finali

1. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni integrativi richiesti.
2. Le autorizzazioni alla vendita di gas naturale sono trasmesse, oltre che al richiedente, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed inserite in un elenco reso pubblico a cura del Ministero delle attivita' produttive.
3. Le autorizzazioni alla vendita possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e nel presente decreto, o qualora il richiedente non comunichi, entro tre mesi dalla data dell'autorizzazione, l'avvenuto perfezionamento, ove non gia' effettuato all'atto della presentazione della domanda, dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilita' delle capacita' di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero delle attivita' produttive.
4. La revoca di una autorizzazione per la vendita di gas naturale costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove autorizzazioni per la vendita di gas naturale alla stessa impresa e a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.
5. L'autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell'attivita' di vendita per un periodo di dodici mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
Roma, 24 giugno 2002
Il Ministro: Marzano
 
Allegato 1

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