Gazzetta n. 207 del 4 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 aprile 2002
Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;
Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione e' stata elevata al 2 per cento del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale e' stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attivita' programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata;
Visto il decreto direttoriale 21 dicembre 2001, con il quale si e' provveduto all'impegno della somma di L. 3.268.423.760, pari a Euro 1.688.000,00 - registrato al conto impegni n. 58, decreto n. 0011792, clausola n. 001 - per l'emanazione del "bando di concorso" per l'esercizio finanziario 2002 previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994 sopracitato;
Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2002, alla individuazione dei settori e delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;
Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di recente diffusione sia ad attivita' lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;
Sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2000 in relazione all'individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2002, espresso in data 14 febbraio 2002;
Considerato che occorre apportare modifiche ed integrazioni ai criteri, alle modalita' e alle procedure di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, individuati con il decreto 28 ottobre 1994 sopracitato, al fine di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa;

Decreta:
Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2002, i contributi di cui all'art. 197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio degli infortuni e delle malattie professionali nelle seguenti tematiche:
a) individuazione buone prassi;
b) aspetti gestionali, organizzativi o giuridico istituzionali;
c) aspetti sanitari della salute dei lavoratori secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanita' "la salute e' uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente l'assenza di malattie o infermita'";
d) aspetti tecnico impiantistici;
e) analisi dei costi/benefici delle azioni di prevenzione;
con particolare riferimento a una o piu' delle seguenti aree:
1) agenti chimici;
2) partecipazione dei lavoratori e qualita' delle relazioni nei processi produttivi;
3) rischi psichici;
4) tecniche e metodologie di promozione della cultura della salute nei luoghi di lavoro;
5) sistema di gestione della sicurezza;
6) organizzazione del lavoro e nuove modalita' di prestazioni lavorative.
2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80 per cento del costo dello studio o ricerca proposta.
 
Art. 2.

1. Per le ricerche e gli studi di cui all'art. 1 del presente decreto e' stabilito lo stanziamento di Euro 1.688.000,00.
 
Art. 3.

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovra' essere spedita - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III - via Flavia n. 6 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.
3. Nella domanda di ammissione, redatta sulla base dello schema esemplificativo allegato al presente decreto (allegato A) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.minwelfare.it, dovranno essere indicati i seguenti elementi:
a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della societa', ente o persona richiedente;
b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della societa', ente o persona richiedente;
c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista;
d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;
e) indicazione della tematica e dell'area oggetto dello studio o ricerca proposta;
f) costo totale preventivato e contributo richiesto;
g) numero di conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla societa', ente o persona richiedente;
h) numero del conto di Tesoreria unica, presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato (obbligatorio per gli enti possessori).
4. La domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o societa' richiedente.
5. Dovra' inoltre essere allegata, in quattro copie, la seguente documentazione:
a) un dettagliato progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;
b) il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta;
c) il curriculum di eventuali collaboratori o consulenti;
d) l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato;
e) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della societa' o ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attivita' di studio o ricerca;
f) l'indicazione delle precedenti esperienze della societa' o ente proponente nel settore oggetto della ricerca;
g) un dettagliato preventivo di spesa.
6. Il preventivo di spesa dovra' essere redatto sulla base dei sottoindicati criteri:
a) le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;
b) dovra' essere indicata ogni singola voce del costo complessivo dello studio o ricerca proposta, con l'indicazione delle somme a carico del contributo richiesto;
c) e' possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione - mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta - delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali per una quota del contributo richiesto non superiore al 30 per cento; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potra' essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;
d) e' possibile imputare i costi di "gestione e funzionamento" della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5 per cento del contributo richiesto.
7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:
a) spese relative alla "manutenzione straordinaria" della struttura del soggetto proponente;
b) spese di rappresentanza;
c) spese per l'effettuazione di convegni e seminari;
d) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attivita' di studio o ricerca.
 
Art. 4.

1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sara' effettuata dal Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale del 28 agosto 2000.
2. Il Comitato valutera' preventivamente ai fini dell'ammissibilita' dei progetti di studio e ricerca presentati, la congruita' della spesa preventivata in relazione all'attivita' proposta e agli obiettivi prefissati, nonche' la congruita' dei tempi di realizzazione.
3. Il Comitato valutera' i progetti di studi e ricerca presentati sulla base dei seguenti criteri:
a) originalita' tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10; ai fini dell'assegnazione del punteggio si terra' conto, in via prioritaria, della circostanza che il progetto di studio o ricerca riguardi nuove tecnologie e/o nuovi materiali e/o nuovi aspetti organizzativi;
b) validita' degli obiettivi; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
c) validita' della metodologia di studio e ricerca; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
d) precedenti esperienze del soggetto proponente, del responsabile scientifico e del gruppo di ricerca sulla tematica oggetto della ricerca o studio proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati della ricerca; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 5;
 
Art. 5.

1. La votazione complessiva sara' determinata, accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 4, comma 2, dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto nelle fasi di valutazione;
2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali formera' la graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva, che sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo www.minwelfare.it;
3. Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2002 i progetti fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato.
 
Art. 6.

1. I contributi saranno erogati in due quote sulla base della seguente procedura:
la prima quota, pari al 40 per cento, sara' erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione;
la seconda quota, pari al 60 per cento, sara' erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese sostenute in relazione all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita', da parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero, della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalita' del contributo concesso nonche' alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
2. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10 per cento a titolo IRPEF se corrisposte a persone fisiche e del 4 per cento a titolo IRPEG se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
Art. 7.

1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2 per cento del contributo medesimo per ogni decade di ritardo;
2. I risultati dovranno essere consegnati in quattro copie, unitamente ad una relazione di sintesi; dovranno inoltre essere presentate quattro copie della relazione conclusiva su cd-rom realizzato sulla base dello standard HTML.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione.
 
Art. 8.

1. L'onere di Euro 1.688.000,00 derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 1277 (U.P.B. 2 1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2001, gia' impegnati con decreto direttoriale 21 dicembre 2001 al conto impegni n. 58, decreto n. 0011792, clausola n. 001.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2002
Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 345
 
Allegato

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