Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 agosto 2002
Aggiornamento per il bimestre settembre-ottobre 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 161/02).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 agosto 2002;
Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 26 giugno 2002, n. 123/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 161 dell'11 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 123/02) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
Premesso che:
con la deliberazione 23 aprile 2002, n. 71/02, per la rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita' connesse e conseguenti per il triennio 2002-2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 113 del 16 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 71/02), l'Autorita' ha determinato gli oneri, per il triennio 2002-2004, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000, in data 30 aprile 2002 il Presidente dell'Autorita' ha trasmesso copia della deliberazione n. 71/02 al Ministro delle attivita' produttive e al Ministro dell'economia e delle finanze e che le determinazioni dell'Autorita' divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei medesimi Ministri.
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000.
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorita' con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sede generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 152 del 1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione n. 159/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione n. 69/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 105 del 7 maggio 2002 e deliberazione n. 123/02, richiamata in premessa;
la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);
la delibera dell'Autorita' 26 settembre 2001, n. 209/01;
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia, riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 316/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002;
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 318/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002;
la deliberazione n. 71/02, richiamata in premessa;
la deliberazione dell'Autorita' 5 giugno 2002, n. 103/02, recante integrazione della disciplina dei contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/1997, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 145 del 22 giugno 2002;
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 162 del 12 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 124/02).
Considerato che:
ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00 il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorita' all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
ai sensi del comma 20.2, del Testo integrato i parametri \gamma , PG e PG{\rm T} e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;
ai sensi del comma 22.5, del Testo integrato la componente PV e' pubblicata dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel bimestre in corso;
ai sensi del comma 34.6 del Testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A sono determinati dall'Autorita';
la tipologia di carbone assunta come riferimento nel paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' n. 24/99, come modificato dalle deliberazioni n. 146/01 e n. 24/02, e precisamente quella denominata Hampton Roads (12500 Btu/lb, 1,0% S, 10% Ash), riportata dalla pubblicazione Platt's Intenational Coal Report, a partire dal 17 giugno 2002 verra' quotata solo in caso di negoziazioni rilevanti sul mercato spot di questa tipologia di carbone;
Considerato che:
con la deliberazione n. 71/02 l'Autorita' ha determinato gli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punti i), ii) e iv), del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 362,1 milioni di euro;
con la medesima deliberazione l'Autorita' ha altresi' determinato l'onere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, per il triennio 2002-2004, in 106,2 milioni di euro;
considerato che nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'Autorita' di cui all'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000, non sono state fornite difformi indicazioni da parte del Ministro delle attivita' produttive e da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuta l'opportunita':
di aggiornare per il bimestre settembre-ottobre 2002 componenti e parametri delle tariffe elettriche;
di mantenere invariata, fino alla pubblicazione di una nuova quotazione, l'ultima quotazione disponibile sul mercato spot nordamericano della tipologia di carbone denominata Hampton Roads;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n. 228/01 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
 
Art. 2. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del
parametro Ct

2.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo aprile-luglio 2002, e' fissato pari a 1,799 centesimi di euro/Mcal.
2.2 Il parametro Ct per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 e' pari a 4,066 centesimi di euro/kWh.
 
Art. 3. Aggiornamento dei parametri gamma , PG e PG(base T) e della
componente CCA

3.1 I valori dei parametri gamma , PG(base T) e delle componenti CCA per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2.
3.2 Il parametro PG per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 e' pari a 6,123 centesimi di euro/kWh.
 
Art. 4.
Aggiornamento delle componenti PV

4.1 I valori della componente PV sono fissati per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 come indicato nella tabella 4.
 
Art. 5.
Aggiornamento delle componenti A e UC

5.1 I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da a) a e), del Testo integrato e i valori della componente tariffaria UC4 di cui all'articolo 19 del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.
5.2 I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2, del Testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.
 
Art. 6.
Disposizioni finali

6.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1 settembre 2002.
Milano, 28 agosto 2002
Il presidente: Ranci
 
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