Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 agosto 2002
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A., unita' di Aprilia, Capurso, Castelmaggiore, Ciampino, Crispiano, Falconara Marittima, Fiorenzuola D'Arda, Lecce, Malagnino, Oriago di Mira, Perugia e Sangemini. (Decreto n. 31374).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;
Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248 e in particolare l'art. 2, comma 1, punti a) e b);
Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a) e b), della citata legge n. 248/2001;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale sopra citato;
Visto il decreto interministeriale n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n. 372, con il quale e' stato disposto il rifinanziamento dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;
Visto il verbale, siglato in data 7 novembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la societa' I.T.E.A. S.p.a. e le competenti OO.SS. di categoria, con il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 209 unita';
Visto il successivo verbale siglato in data 11 marzo 2002, che recepisce ed integra il sopracitato verbale del 7 novembre 2001, con il quale e' stato concordato con le OO.SS. un aumento delle unita' lavorative poste in CIGS, da 209 a 253;
Vista l'istanza presentata dalla predetta societa' I.T.E.A. S.p.a. - codice ISTAT 32.20.2 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti, n. 253, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 2 gennaio 2002 al 30 giugno 2002;
Visto il verbale d'accordo siglato, in data 16 luglio 2002, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quale le parti, preso atto dell'avvenuta dichiarazione, da parte del tribunale di Piacenza, con sentenza del 10 aprile 2002, dello stato di insolvenza della societa' in questione e della successiva ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con decreto del predetto tribunale del 19 giugno 2002, hanno concordato la presentazione, da parte del commissario straordinario della societa' I.T.E.A., dell'istanza finalizzata ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, si sensi dell'art. 7, comma 10-ter, in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa' a decorrere dal 10 aprile 2002, in quanto la societa', pur se in amministrazione straordinaria, presenta concrete prospettive di risanamento e di continuazione dell'attivita' e ripresa di quella attualmente sospesa;
Ritenuto pertanto di concedere il trattamento di cui trattasi limitatamente al periodo dal 2 gennaio 2002 al 9 aprile 2002;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto b), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonche' dell'art. 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 253 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla I.T.E.A. S.p.a., sede legale in Milano, unita' di Aprilia (Latina), per un numero massimo di 27 unita' lavorative; Ciampino (Roma), per un numero massimo di 45 unita' lavorative; Capurso (Bari), per un numero massimo di 30 unita' lavorative; Crispiano (Taranto), per un numero massimo di 23 unita' lavorative; Lecce, per un numero massimo di 41 unita' lavorative; Perugia, per un numero massimo di 30 unita' lavorative; Falconara Marittima (Ancona), per un numero massimo di 8 unita' lavorative; Sangemini (Terni), per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Castelmaggiore (Bologna), per un numero massimo di 5 unita' lavorative; Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), per un numero massimo di 5 unita' lavorative; Malagnino (Cremona), per un numero massimo di 5 unita' lavorative; Oriago di Mira (Venezia), per un numero massimo di 31 unita' lavorative.
Codice I.S.T.A.T.: 32.20.2 (numero matricola I.N.P.S. 6101013891).
Limitatamente al periodo dal 2 gennaio 2002 al 9 aprile 2002.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 agosto 2002
Il direttore generale: Achille
 
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