Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 agosto 2002
Scioglimento di cinque societa' cooperative.

IL REGGENTE
del servizio politiche del lavoro di Potenza

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le societa' cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorita' amministrativa di vigilanza;
Atteso che l'Autorita' amministrativa di vigilanza per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;
Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;
Riconosciuta la propria competenza;
Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;
Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle societa' cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;
Acquisito, al riguardo, il parere della Commissione centrale per le cooperative del giorno 11 luglio 2002;
Decreta lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti societa' cooperative:
1) societa' cooperativa "E.L.P.I. a r.l." con sede in Oppido Lucano, costituita per rogito notaio dott.ssa Bianca Perri Pedio in data 10 febbraio 1980, iscritta al n. 1710 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1319;
2) societa' cooperativa "Paternicum Coop. servizi eco-ambientali infrastrutturali sociali a r.l." con sede in Paterno, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 22 settembre 1988, iscritta al n. 4158 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2124;
3) societa' cooperativa "Amintravaille piccola soc. coop.va a r.l." con sede in Lavello, costituita per rogito notaio dott. Gianuario Angelino in data 1 giugno 1998, iscritta al n. 22134 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2773;
4) societa' cooperativa "Tecno Montealpi soc. coop. va a r.l." con sede in Marsicovetere, costituita per rogito notaio dott. Francesco Carretta in data 16 settembre 1999, iscritta al n. 2600 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2897;
5) societa' cooperativa "Valsport piccola soc. coop.va a r.l." con sede in Marsicovetere, costituita per rogito notaio dott. Nicola Guerriero in data 29 marzo 2000, iscritta al n. 13038 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2979.
Potenza, 21 agosto 2002
Il reggente: Montanarella
 
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