Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 agosto 2002
Mancato riconoscimento alla sig.ra Bisi Angelucci Sonja Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Bisi Angelucci Sonja Maria, nata il 25 marzo 1949 a Silandro, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico laurea in materie letterarie conseguita presso la facolta' di lettere di Padova come attestato in data 25 marzo 1974; del titolo accademico di laurea in pedagogia conseguita presso il Magistero di Verona, come attestato in data 5 luglio 1993; del diplom in analytischer psychologie conseguito presso "C.G. Jung Institutes Zurich" come attestato in data 7 novembre 1987;
Considerato che la sig.ra Bisi Angelucci e' iscritta nel Psycotherapeutinliste, come psychotherapeuten come attestato in data 5 ottobre 1995 dal Ministero federale per la sanita' e la tutela dei consumatori austriaco, ai sensi degli articoli 17 e 12 della legge sulla psicoterapia, G.U. federale austriaca n. 361/1990, a seguito del riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito in Svizzera;
Rilevato che, la professione di psicoterapeuta in Italia ha una connotazione professionale autonoma rispetto a quella dello psicologo, infatti e' necessario essere prima iscritti all'albo degli psicologi e solo dopo aver conseguito una formazione quadriennale accademico professionale nell'ambito dell'attivita' psicoterapeutica si puo' ottenere l'accesso alla professione di psicoterapeuta;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 28 settembre 1999;
Considerato che la professione di psicologo, di cui l'istante chiede il riconoscimento, in Austria e' regolamentata, la richiedente doveva dimostrare - a prescindere dalla sua formazione in psicoterapia - o l'iscrizione all'albo degli psicologi in Austria o provare il possesso dei requisiti per l'accesso alla professione come richiesto con la nota del 24 luglio 2000;
Ritenuto che l'onere di allegare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura di riconoscimento del titolo professionale - ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo - incombe necessariamente sullo stesso richiedente;
Considerato che, nonostante il tempo trascorso dalla richiesta di questa amministrazione la sig.ra Bisi Angelucci non ha provveduto a trasmettere la documentazione suindicata;
Ritenuto che in mancanza di tali documenti la procedura non puo' essere utilmente proseguita;
Decreta:
La domanda della sig.ra Bisi Angelucci Sonja Maria, nata il 25 marzo 1949 a Silandro, cittadina italiana, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, e respinta.
Roma, 27 agosto 2002
Il vice capo del Dipartimento: Neri
 
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