Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 luglio 2002, n. 196
Regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;
Visto l'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che fissa in 9 mesi la durata del tirocinio operativo presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, nell'ambito del corso di formazione iniziale;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, del 10 settembre 1980, istitutivo della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno;
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Articolazione del corso di formazione iniziale

1. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale, della durata di due anni, organizzato dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di seguito denominata "Scuola".
2. Il corso di formazione iniziale si articola in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo secondo il programma definito dal comitato direttivo della Scuola, su proposta del direttore della stessa, ed e' mirato a promuovere la cultura e l'etica istituzionale, nonche' a rafforzare le attitudini e le capacita' professionali proprie delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari della carriera prefettizia.



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amininistrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e,
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia di rapporto
di impiego del personale della carriera prefettizia, a
norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266", e'
il seguente:
"Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del
Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le
modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale
della durata di due anni, articolato in periodi alternati
di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di
valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del
corso ai fini del superamento del periodo di prova, di
risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita',
nonche' i criteri di determinazione della posizione in
ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del biennio di formazione iniziale il
funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad
un ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi
di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della
copertura, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla
scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine
di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo
minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non
puo' essere inferiore a due anni".
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266", e' il seguente:
"1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto
avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
valutazione comparativa alla quale sono ammessi i
viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di
effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo
svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso
le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno
nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui
all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli uffici
territoriali del Governo per un periodo complessivamente
non inferiore a tre anni".
- Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro della funzione pubblica del 10 settembre 1980
reca: "Istituzione della Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno".
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, recante il "Riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' il
seguente:
"Art. 9 (Estensione di disciplina alla Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno). - 1. Per la Scuola
superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con
decreto interministeriale 10 settembre 1980,
l'organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese
le modalita' di attribuzione degli incarichi temporanei di
insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti
con deliberazione del direttore della Scuola, sulla base
dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'interno.
Resta affidata alla determinazione del Ministro la
composizione del comitato direttivo della Scuola.
2. Le attivita' della Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno possono svolgersi anche
in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche
nazionali ed estere, nonche' in favore di giovani laureati
per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne
l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa puo'
associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e
promuovere attivita' di partenariato con istituzioni e
societa', pubbliche e private, nazionali ed estere,
operanti nel campo dell'alta formazione, anche per lo
svolgimento di attivita' di ricerca e studio".



 
Art. 2. Modalita' di svolgimento del ciclo formativo del primo anno di corso

1. Il ciclo formativo del primo anno di corso si articola in periodi di attivita' didattica, di tirocinio operativo e di formazione libera.
2. L'attivita' didattica, di durata non inferiore a 6 mesi, e' rivolta all'approfondimento di tematiche in ambito giuridico, economico e storico-sociologico connesse all'attivita' istituzionale del Ministero dell'interno, nonche' all'apprendimento delle tecniche di analisi, elaborazione e gestione delle funzioni del dirigente pubblico, ivi compresi l'uso degli strumenti informatici e le tecniche di comunicazione e di mediazione dei conflitti sociali. Le lezioni sono svolte in ogni caso con modalita' atte a favorire l'analisi e la soluzione di problemi operativi. E' considerata attivita' didattica anche la partecipazione a conferenze, convegni e seminari presso la Scuola, ovvero presso altre istituzioni pubbliche di formazione ed universita' su temi d'interesse dell'amministrazione dell'interno.
3. Nel programma del corso una parte dell'attivita' didattica e' destinata a specifici moduli per l'approfondimento di una o piu' lingue straniere, da individuarsi a cura del direttore della Scuola in relazione alle conoscenze linguistiche dei corsisti, nonche' per l'approfondimento dell'informatica.
4. Il tirocinio operativo, di durata non inferiore a 3 mesi, e' svolto presso gli uffici centrali dell'amministrazione dell'interno secondo criteri volti ad assicurare l'acquisizione di un ampio ventaglio di esperienze professionali.
5. Durante il periodo di formazione libera la Scuola assicura la presenza di tutor per le esigenze di supporto didattico alle attivita' di studio e ricerca dei frequentatori.
6. La Scuola predispone per ciascun funzionario una scheda curriculare sull'attivita' svolta, sul profitto, sulle specifiche attitudini dimostrate e sul comportamento tenuto durante lo svolgimento del ciclo formativo. La scheda e' compilata sulla base di apposite relazioni dei docenti incaricati dell'attivita' didattica e dei dirigenti generali preposti agli uffici centrali presso i quali e' svolto il tirocinio operativo, nonche', per quanto attiene al comportamento tenuto durante il ciclo formativo, sulla base delle valutazioni del direttore della Scuola.
 
Art. 3.
Valutazione ai fini del superamento del periodo di prova

1. Al termine del ciclo formativo del primo anno di corso, per il superamento del periodo di prova, i frequentatori sostengono un colloquio interdisciplinare sulle materie che hanno formato oggetto dell'attivita' didattica e discutono una tesi svolta per iscritto su un argomento scelto tra quelli individuati dal direttore della Scuola nell'ambito delle medesime materie. La tesi deve comprendere la risoluzione di un caso di studio.
2. La commissione giudicatrice e' composta del direttore della Scuola, che la presiede, di tre docenti del corso, scelti dal comitato direttivo della Scuola, e del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali o di un suo delegato.
3. Il giudizio di idoneita' e' espresso sulla base delle annotazioni riportate nella scheda curriculare e delle risultanze del colloquio.
4. I funzionari valutati idonei sono confermati in ruolo. Il giudizio di non idoneita' comporta la risoluzione del rapporto di impiego.
 
Art. 4
Modalita' di svolgimento del ciclo formativo
del secondo anno di corso

1. Il ciclo formativo del secondo anno di corso e' dedicato prevalentemente all'applicazione pratica e si articola in: a) un periodo di tirocinio operativo, di durata non inferiore a 6
mesi, presso gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno
per la verifica e la sperimentazione sul campo delle conoscenze e
delle metodologie di lavoro acquisite nel corso dell'attivita'
formativa. I funzionari sono addetti, a rotazione, ai diversi
servizi nei quali si articola la struttura cui sono destinati; b) un periodo di tirocinio operativo, di durata non inferiore a 2
mesi, presso gli Uffici territoriali del Governo; c) un periodo di applicazione, anche non consecutivo, presso altre
amministrazioni pubbliche, ovvero aziende pubbliche e private
ovvero presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione
europea ed organizzazioni internazionali.
2. Il programma del secondo anno di corso prevede anche un periodo dedicato alla attivita' didattica.
3. A cura della Scuola sono annotate nella scheda curriculare di cui all'articolo 2, comma 6, secondo i criteri ivi indicati, le valutazioni espresse nei confronti di ciascun funzionario dai dirigenti generali preposti agli uffici presso i quali sono svolti i periodi di tirocinio operativo.
4. Al termine del ciclo formativo la commissione giudicatrice di cui all'articolo 3, comma 2, formula per ciascun funzionario una valutazione complessiva, espressa in trentesimi, sulla base delle risultanze della scheda curriculare e dell'esito di un colloquio sulle esperienze maturate.
5. La graduatoria, formata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso e nel giudizio conclusivo del biennio di formazione, determina la posizione in ruolo.
6. Al termine del biennio di formazione iniziale i consiglieri sono nominati vice prefetti aggiunti.
7. Per ciascun anno di corso, ai frequentatori e' garantita la fruizione dei periodi di ferie previsti dalla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.



Nota all'art. 4:
- Il capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, concerne il "Procedimento negoziale".



 
Art. 5.
Assenze durante il corso di formazione iniziale

1. Nel primo anno di corso, le assenze superiori al venti per cento delle giornate effettive di svolgimento dell'attivita' didattica, ovvero al venti per cento delle giornate lavorative previste per il tirocinio operativo, comportano, se le assenze sono senza giustificazione, l'esclusione del funzionario dall'ulteriore frequenza del corso e la risoluzione del rapporto d'impiego. Se le assenze sono giustificate, il funzionario e' tenuto a completare il periodo di tirocinio operativo, ovvero, relativamente all'attivita' didattica, a frequentare il corso di formazione dell'anno successivo, se previsto, ovvero appositi corsi individuati dal direttore della Scuola, sentito il comitato direttivo.
2. Nel secondo anno di corso, in caso di assenze per oltre il venti per cento delle giornate lavorative previste dal programma del corso, il funzionario e' tenuto a completare i periodi di tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il direttore della Scuola, sentito il comitato direttivo, individua le modalita' di espletamento delle prove di esame previste, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 4.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformita' alla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.



Nota all'art. 5:
- Per il capo II del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139 "Disposizioni in materia di rapporto di
impiego del personale della carriera prefettizia, a norma
dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266", si vedano
le note all'art. 4.



 
Art. 6.
Trattamento economico durante il corso iniziale

1. Il trattamento economico del consigliere e' definito dalla disciplina negoziale indicata nell'articolo 5, comma 4.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 luglio 2002

Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2002
Registro n. 10 Ministeri istituzionali, foglio n. 91
 
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