Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 maggio 2002
Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - ITALIA.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la "promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata";
Visto il Regolamento (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento della Commissione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) n. 1261/1999 del 21 giugno 1999;
Vista la comunicazione agli Stati membri della Commissione europea n. 2000/C141/04 del 28 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, serie C 141/8 del 19 maggio 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, URBAN II;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 11339/487 del 23 novembre 1998, di assegnazione delle competenze in materia di programmi comunitari alla Direzione generale del coordinamento territoriale;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 2000, concernente l'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria;
Vista la deliberazione assunta dal CIPE in data 22 giugno 2000, n. 67, con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri di finanziamento della quota nazionale pubblica del programma URBAN II per il periodo 2000/2006;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 2050 del 1 agosto 2000;
Visto il decreto del 19 luglio 2000 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000;
Visto in particolare l'art. 2 del sopra indicato decreto ministeriale del 19 luglio 2000 che destina i finanziamenti di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale all'attivazione sul territorio nazionale di un numero complessivo di otto programmi, di cui quattro nelle regioni interessate dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 e quattro nelle restanti regioni;
Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 1283/2000/SP del 2 agosto 2000, inviata alla Commissione europea, con la quale viene avanzata richiesta di ampliamento del numero di programmi da finanziare;
Vista la nota della Commissione europea, prot. D (OO)7504 del 25 settembre 2000, che amplia il numero dei programmi da finanziare da otto a dieci;
Vista la nota n. 1354 del 19 settembre 2000 d'intesa - Ministero lavori pubblici Direzione generale del coordinamento territoriale - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione - con la quale sono stati definiti i criteri di valutazione dei programmi, come previsto all'art. 13, punto 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000;
Visto l'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che a titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, concede a ciascuno dei primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalita' da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi (5,16 Meuro), per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi (51,65 Meuro) annue, per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001;
Considerato che le risorse previste per gli anni 2001 e 2002 dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000 sono state iscritte sul capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie";
Decretano:
Art. 1.
Finanziamento

1. A valere sulle disponibilita' di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, sono finanziati i 20 programmi gia' ammessi e valutati, che risultano utilmente collocati dall'undicesimo al trentesimo posto nella graduatoria generale, relativa al programma Urban II di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'11 aprile 2001, richiamato in premessa.
 
Art. 2.
Gestione del finanziamento

1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' utilizzare le risorse di cui all'art. 1 fino ad una quota del 2 per cento, per attivita' di coordinamento, di assistenza tecnica e monitoraggio, di valutazione e di ricerca, connesse all'attuazione dei programmi.
2. Per i comuni promotori dei programmi che ricadono nelle aree appartenenti alle regioni dell'obiettivo 1, il finanziamento concesso, pari al massimo a lire 9,8 miliardi (5,06 Meuro), deve costituire non piu' del 70 per cento del costo totale del programma; le restanti risorse necessarie per la realizzazione del programma sono reperite sia con finanziamenti pubblici (regionali, comunali o di altri enti pubblici territoriali) che privati.
3. Per i comuni promotori dei programmi che ricadono nelle aree fuori dalle regioni dell'obiettivo 1, il finanziamento concesso, pari al massimo a lire 9,8 miliardi (5,06 Meuro), deve costituire non piu' del 50 per cento del costo totale del programma; le restanti risorse sono reperite sia con finanziamenti pubblici (regionali, comunali o di altri enti pubblici territoriali) che privati.
 
Art. 3.
T e m p i

1. L'eleggibilita' delle spese e' fissata alla data di pubblicazione (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001) del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11 aprile 2001, richiamato in premessa.
 
Art. 4.
Formazione del programma stralcio

1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse di cui all'art. l, i comuni, nell'ambito dei programmi presentati in attuazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, di seguito denominati "programmi iniziali", individuano un insieme di azioni e di risorse, che ne costituiscano uno stralcio significativo e che mantengano, per quanto possibile, inalterato l'obiettivo generale del programma ed il livello d'integrazione tra le diverse tipologie di azioni. I programmi cosi' individuati sono di seguito denominati "programmi stralcio".
2. I programmi stralcio sono finanziati con le disponibilita' di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto e dal cofinanziamento locale di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.
3. Le risorse private presenti nel programma stralcio dovranno avere, rispetto ai costi complessivi individuati, una percentuale pari almeno a quella prevista nella sezione 3.12 colonna 17 dell'allegato A, del programma presentato ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 luglio 2000.
4. I comuni individuano, ai fini dell'attuazione del programma iniziale e della concentrazione delle risorse, azioni in esso ricomprese e non inserite nel programma stralcio e ne propongono la relativa spesa a valere sui fondi strutturali 2000-2006, ovvero su altri fondi, con istanza da inoltrare alle regioni le quali valuteranno la compatibilita' delle suddette proposte con i criteri di selezione dei rispettivi complementi di programmazione. Le suddette azioni sono indicate nell'apposita documentazione, definita "di completamento", del programma stralcio di cui al comma 1.
5. I comuni predispongono i nuovi quadri finanziari e destinano una quota non superiore al 5 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma stralcio, all'attivita' di assistenza tecnica, di monitoraggio e di valutazione del programma.
6. Qualora nel programma iniziale siano ricomprese azioni non dotate di copertura finanziaria, i comuni formulano, nella documentazione di completamento del programma stralcio, proposte finalizzate alla copertura integrale del programma iniziale, individuandone, altresi', un'idonea tempistica.
 
Art. 5.
Approvazione

1. I programmi stralcio sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I programmi sono approvati, entro i successivi quarantacinque giorni, con provvedimento del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. I comuni, d'intesa con le regioni, possono chiedere al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali di attivare un tavolo di concertazione per:
l'approvazione delle azioni e dei quadri finanziari di spesa inseriti nel documento di completamento previsto all'art. 4, comma 4, al fine di unificare le modalita' ed accelerare i tempi di approvazione;
la sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, qualora necessari per determinare gli effetti di variazione urbanistica di cui al citato art. 34, per le opere comprese nel programma.
4. Con decreto del capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali sono emanate le direttive per la costituzione ed il funzionamento del tavolo di concertazione.
 
Art. 6.
Documentazione

1. La documentazione relativa ai programmi stralcio di cui all'art. 4 e' predisposta sulla base di quella trasmessa in attuazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000 e contiene gli elementi significativi che hanno determinato la formazione del programma medesimo ai fini dell'attivazione dei fondi di cui all'art. 1
2. In particolare, la documentazione e' cosi' costituita:
a) relazione descrittiva contenente:
la strategia e gli assi prioritari individuati nel programma stralcio per lo sviluppo sostenibile dell'area oggetto del programma (priorita', obiettivi specifici e quantificati, risultati previsti), comparati con quelli del programma iniziale;
i risultati che si prevede di raggiungere con il programma stralcio;
gli estremi degli atti che comprovano l'impegno assunto dai diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione delle azioni individuate nel programma stralcio;
le misure e le azioni previste per la realizzazione del programma stralcio e la relativa quantificazione;
le azioni previste per la pubblicita' e la diffusione del programma stralcio, volte ad ottimizzarne la visibilita', con l'indicazione delle modalita' operative e della strumentazione destinata alla diffusione e riproducibilita' dell'esperienza proposta attraverso l'attuazione del programma (meccanismi di consolidamento dell'innovazione e delle buone pratiche, scambi strutturali di esperienze);
la struttura organizzativa preposta alla gestione del programma stralcio, se prevista;
l'indicazione dell'eventuale struttura di assistenza tecnica;
b) il piano finanziario, predisposto secondo quanto previsto al precedente art. 2;
c) la cartografia, con l'individuazione dell'area interessata dal programma stralcio e la localizzazione dei principali interventi in esso previsti;
d) il cronoprogramma;
e) il modello allegato A compilato in ogni sua parte, su supporto cartaceo e su supporto informatico.
3. La documentazione di cui al comma 2 e' contenuta in non piu' di quindici cartelle, corredate di una tavola di cartografia e del modello allegato A, ordinata secondo le lettere ed i sottopunti di cui al medesimo comma 2.
4. La documentazione di completamento prevista all'art. 4, commi 4 e 6, e' predisposta in analogia alle indicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
 
Art. 7.
Attuazione

1. Nei tre mesi successivi all'approvazione dei programmi stralcio, il capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive l'accordo di programma con il sindaco del comune promotore. L'accordo di programma e' inoltre sottoscritto da tutti gli enti pubblici e territoriali che conferiscono risorse finanziarie al programma. Al medesimo accordo sono allegate le convenzioni che regolano i contratti tra il comune promotore e i soggetti privati che conferiscono risorse al programma.
2. A seguito dell'approvazione di cui al comma 2 dell'art. 5, il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali procede all'impegno dei fondi sull'apposito capitolo.
3. Per garantire un'efficace azione di coordinamento, i dati di monitoraggio e valutazione dei programmi confluiscono al tavolo permanente previsto all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000.
4. Al fine di garantire, controllare e accelerare le procedure per l'attuazione dei programmi, su richiesta del soggetto promotore, puo' essere attivato il tavolo di concertazione di cui all'art. 5.
 
Art. 8.
Contabilita' speciale

1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione dei programmi con la sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 7, si applica quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e dalla circolare del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995.
2. I comuni, ai fini dell'attuazione del programma, nominano un funzionario delegato per la gestione della contabilita' speciale.
Roma, 27 maggio 2002

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
Allegato A

----> Vedere allegato da pag. 30 a pag. 42 della G.U. <----
 
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