Gazzetta n. 216 del 14 settembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 11 settembre 2002
Ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni della regione Liguria.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone: 1. Ambito di efficacia.
1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia nel periodo tra il 27 settembre ed il 2 ottobre 1998 e che hanno usufruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi dal 27 settembre 1998 al 30 settembre 1999 per effetto delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998), n. 2908 del 30 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999), n. 3064 del 6 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 6 luglio 2000) e n. 3098 del 14 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2000). 2. Ripresa dei versamenti diretti.
2.1. I soggetti di cui al punto 1.1. devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonche' l'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa all'anno 1998, ripartito fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo a decorrere dal 16 novembre 2002.
2.2. Con le stesse modalita' e negli stessi termini devono essere effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRPEG, dell'IRAP nonche' delle imposte sostitutive dovuti per il periodo d'imposta 1998 sulla base delle dichiarazioni presentate per tale periodo e i versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta 1999 i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione.
2.3. Le disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano anche per i versamenti delle imposte dovute, e non corrisposte nel periodo di sospensione, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare. 3. Versamento di altri tributi.
3.1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, devono essere effettuati ripartendoli fino a un massimo di quindici rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 novembre 2002. 4. Modalita' di versamento.
4.1. Per i versamenti di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati devono utilizzare i modelli di pagamento stabiliti per i singoli tributi e le relative modalita' di compilazione saranno stabilite con successivo atto dell'Agenzia delle entrate.
4.2. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi avviene senza aggravio di sanzioni e interessi. Motivazioni.
L'ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000 del Ministro dell'interno (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2000) ha previsto dal 1 giugno 2002 il recupero dei tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui alle ordinanze n. 2873 del 19 ottobre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998), n. 2908 del 30 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999) e n. 3064 del 6 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 6 luglio 2000).
In esecuzione della citata ordinanza n. 3098, occorre stabilire le modalita' per l'effettuazione dei versamenti diretti non eseguiti per effetto delle sospensioni di che trattasi.
Atteso che l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 statuisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste, si e' reso necessario fissare il termine della prevista dilazione per il recupero dei tributi dal 16 novembre 2002.
La riscossione dei tributi sospesi avviene mediante ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di quindici rate trimestrali di pari importo.
Il presente provvedimento si applica ai soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni dei termini disposte con le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998), n. 2908 del 30 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999), n. 3064 del 6 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 6 luglio 2000) e n. 3098 del 14 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2000). Riferimenti normativi dell'atto:
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2 che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di sospendere o differire con proprio decreto il termine per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati da eventi eccezionali;
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2 secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste;
ordinanza del Ministro dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998);
ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999);
ordinanza del Ministro dell'interno n. 3064 e n. 3064 del 6 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 6 luglio 2000);
ordinanza del Ministro dell'interno n. 3098 14 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2000);
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2002
p. Il direttore dell'Agenzia: Befera
 
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