Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 luglio 2002
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva n. 2001/5/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE modificato da ultimo con il decreto 10 marzo 2000, n. 183;
Vista la direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 30 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 10 marzo 2000, n. 183, e' modificato come segue:
a) l'allegato IX e' modificato come segue:
1) dopo la sostanza "E948 ossigeno*", e' inserita la sostanza "E949 idrogeno*";
2) al punto 3 della nota e' inserita, dopo la voce "E948", la voce "E949";
b) l'allegato XII e' modificato come segue:
1) la tabella relativa alla voce "E445 esteri della glicerina della resina del legno", e' completata come segue:

Bevande torbide spiritose conformi al regolamento (CEE) n. | 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla | definizione, alla designazione e alla presentazione delle | bevande spiritose.... |100 mg/l --------------------------------------------------------------------- Bevande torbide spiritose con volume alcolico inferiore al | 15%.... |100 mg/l

2) e' aggiunta, alla fine, la tabella seguente:

===================================================================== E650 | Acetato di zinco | Gomma da masticare | 1000 mg/kg =====================================================================
| |Spray di olio vegetale|
| |per ungere piastre |
| Butano Isobutano |(solo per uso | E943a E943b| Propano |professionale) |Quanto basta ---------------------------------------------------------------------
| |Spray a base di | E944 | |emulsione acquosa |

c) nell'allegato XIV la tabella relativa alla voce "1,2 propandiolo", e' completata con l'inserimento nella prima colonna (N.E.) del Numero europeo "E1520".
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2002
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 119
 
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