Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2002, n. 203
Regolamento recante modifica del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524;
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto di dover modificare il comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale n. 524 del 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. ACG/6/DGT/19893 del 20 giugno 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, e' sostituito dal seguente:
"2. La gestione e la custodia di detti materiali e' affidata ad un funzionario del Dipartimento del tesoro nominato con provvedimento del Direttore generale del tesoro. Detto funzionario assume la qualifica di magazziniere consegnatario e risponde ad ogni effetto al Direttore generale del tesoro del regolare espletamento dei compiti affidatigli.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 agosto 2002
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 36



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto
ministeriale 5 agosto 1999, n. 524 (Regolamento recante
norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete
metalliche in lire e in euro) come modificato dal decreto
qui pubblicato e' riportato nelle note all'art. 1.
Note alle premesse:
- La legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la
costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto
Poligrafico dello Stato, e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 maggio 1978, n. 124.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' il
seguente:
"1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a)-b) Omissis;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d)-l) Omissis.".
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.".
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il
seguente:
"Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto
legislativo, n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 7 del gia' citato
decreto ministeriale n. 524/1999, si veda in nota all'art.
1.
Nota all'art. 1:
- Il nuovo testo dell'art. 7 del gia' citato decreto
ministeriale n. 524/1999, a seguito della modifica
apportata dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. I materiali di creazione per la
fabbricazione delle monete sono custoditi in appositi
armadi blindati del magazzino di custodia presso la sezione
Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, munito
di porta blindata con due serrature di sicurezza a diversi
congegni di apertura, le cui chiavi sono tenute una dal
magazziniere consegnatario e una dalla direzione della
sezione Zecca.
2. La gestione e la custodia di detti materiali e'
affidata ad un funzionario del Dipartimento del tesoro
nominato con provvedimento del Direttore generale del
tesoro. Detto funzionario assume la qualifica di
magazziniere consegnatario e risponde ad ogni effetto al
Direttore generale del tesoro del regolare espletamento dei
compiti affidatigli.
3. Nel magazzino di custodia vengono, in particolare,
custoditi i punzoni, le matrici, i cuscinetti e tutto
quanto occorre per la produzione dei conii; sono, altresi',
custoditi i conii che possono ancora servire per la
monetazione.
4. Nello stesso magazzino di custodia o in altro
magazzino egualmente dotato di porta a due serrature a
differenti congegni, le cui chiavi sono tenute come
prescritto al primo comma del presente articolo, viene
altresi' custodito ogni altro materiale di creazione
necessario per la fabbricazione delle altre produzioni
sottoposte a controllo, a norma del precedente art. 3.
5. Le richieste di allestimento dei suddetti materiali
pervengono dalla direzione della sezione Zecca
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al
magazziniere consegnatario che provvede alle procedure
tecnico amministrative.
6. Le ordinazioni di allestimento debbono essere
numerate progressivamente per anno di produzione e debbono
contenere tutte le indicazioni relative al tipo dei
punzoni, delle matrici, del punzone riproduttore, delle
virole e dei cuscinetti da fabbricare.
7. Le richieste di prelevamento dei suddetti materiali
per la punzonatura dei conii pervengono al magazziniere
consegnatario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, che ne invia copia al responsabile dell'ufficio di
vigilanza e controllo.".



 
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