Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 24 luglio 2002
Fondo per gli investimenti della ricerca di base FIRB - ammissione al finanziamento dei progetti liberi a sportello e dei progetti negoziali autonomamente presentati ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n. 199 Ric.

IL DIRETTORE
del servizio per lo sviluppo
ed il potenziamento delle attivita' di ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato P.N.R.), approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del P.N.R.;
Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato F.I.R.B.) e ne vengono individuate le finalita';
Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base", pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 8 marzo 2001 che disciplina le modalita' procedurali per il finanziamento di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attivita' di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;
Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, a decorrere dal 1 ottobre 2001 secondo le specifiche modalita' del D.D. del 14 settembre 2001;
Visto, altresi', l'art. 8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001 che disciplina le modalita' procedurali per il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche in scala internazionale;
Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot. numeri 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi del predetto art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito, rispettivamente, dei programmi strategici: Post genoma; Nuova ingegneria medica; Neuroscienze; Tecnologie abilitanti per la societa' della conoscenza-ICT; Nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato dei materiali; Eredita' e prospettive nelle scienze umane; Scienza e tecnologia nella societa' della conoscenza; Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;
Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, secondo le modalita' e i termini definiti nei predetti decreti direttoriali;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric., con cui e' stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;
Visti i criteri e i parametri fissati dalla commissione, per la valutazione dei predetti progetti, e definiti nella seduta del 7 novembre 2001;
Considerato, in particolare, che la commissione ha ritenuto opportuno, con riferimento alle domande di finanziamento presentate ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sottoporre a valutazione in una prima fase soltanto i trecentotrenta progetti pervenuti in data 1 ottobre 2001;
Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2002, prot. n. 853-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute del 10 maggio, 15 maggio, 22 maggio, 6 giugno 2002 in merito alla finanziabilita' di progetti sottoposti alla valutazione;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2002, prot. n. 950-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nelle sedute del 19 giugno 2002 in merito alla finanziabilita' di progetti sottoposti alla valutazione;
Viste le disponibilita' per l'esercizio 2001 del F.I.R.B.;
Ritenuta la necessita' di procedere alla adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico dei predetti decreti ministeriali n. 853-Ric. del 25 giugno 2002 e n. 950-Ric. del 9 luglio 2002, per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie necessarie nonche', ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle modalita' di erogazione, di monitoraggio delle attivita' realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
Decreta:
Art. 1.
1. I progetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del F.I.R.B., e secondo i limiti ivi indicati.
2. E' impegnato l'importo di 129.645 kEuro sul capitolo di spesa 8947 (F.I.R.B. - Fondo per gli investimenti della ricerca di base) per l'esercizio 2002/Res. Lett. F 2001.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il contributo ministeriale e' assegnato secondo la seguente articolazione:
30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;
il restante 70% in quote corrispondenti alle annualita' del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo art. 4 del presente decreto.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede all'erogazione del contributo alle singole unita' di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.
5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unita' di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.
 
Art. 2.
1. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovra' pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 3.
1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato e' responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.
2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unita' di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attivita' indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operativita' del programma e la valutazione dei risultati attesi.
3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed e' esente da ogni responsabilita' nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonche' dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attivita'.
4. Il Ministero puo' autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento e' stato erogato e sempreche' gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilita' di valutarne i risultati ottenuti.
5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.
 
Art. 4.
1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli gia' in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalita' e forme stabilite dalla Commissione dei garanti.
2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verra' valutata come inadeguata attuazione del programma.
3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.
4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione ex post e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potra' tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2002
Il direttore generale: Criscuoli
 
Allegato

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