Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 21 agosto 2002
Modificazione dello statuto.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;
Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria;
Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale e' stato modificato lo statuto di autonomia di questa Universita';
Visto il verbale n. 7 del 25 marzo 2002 con il quale il senato accademico integrato ha proposto la modifica di alcuni articoli dello statuto di autonomia di questo Ateneo;
Vista la nota del 30 luglio 2002, prot. 2166 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha approvato la proposta di modifica sopra indicata;
Decreta:
Lo statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' cosi' modificato: Art. 6.4 - Il consiglio di amministrazione del Centro residenziale.
Il consiglio di amministrazione del Centro residenziale e' composto dal presidente, da due professori di ruolo, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso il Centro residenziale, da due rappresentanti degli studenti, dal direttore amministrativo del Centro residenziale e da un rappresentante designato dalla regione Calabria.
Tutte le rappresentanze vengono elette per un biennio dalle rispettive categorie in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Universita'.
Con voto consultivo e senza influire sul numero legale fanno altresi' parte del consiglio di amministrazione, i direttori dei centri che svolgono attivita' di supporto a quelle del Centro residenziale, elencati nella tabella C.
Il consiglio di amministrazione approva il programma annuale di attivita' del Centro residenziale predisposto dal presidente.
Tale programma viene, quindi, presentato al consiglio di amministrazione dell'Universita' che in base ad esso assegna i fondi di cui all'art. 6.1.
Ad avvenuta assegnazione dei fondi, il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo del Centro residenziale e predispone il bando annuale per i servizi del Centro.
Inoltre il consiglio di amministrazione del Centro:
approva il regolamento di utilizzo del Centro residenziale;
predispone la pianta organica del Centro residenziale;
approva il bilancio consuntivo;
approva il bando di assegnazione degli alloggi di servizio e le relative graduatorie;
delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al Centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previo parere obbligatorio del Comitato di garanzia;
delibera sulle questioni ad esso poste dal presidente, dal direttore amministrativo e dal Comitato di garanzia.
Per lo svolgimento dei propri compiti il consiglio di amministrazione del Centro residenziale puo' avvalersi di apposite commissioni nominate dal presidente. Art. 6.5 - Il Comitato di garanzia.
Il Comitato di garanzia e' nominato dal rettore con apposito decreto ed e' composto:
a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel Centro residenziale;
b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal consiglio di amministrazione del Centro residenziale tra i propri membri;
c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Universita';
d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria.
Il mandato del presidente e dei membri del Comitato di garanzia ha durata biennale.
La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera (b) del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.
Il Comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita' o gli altri membri ne richiedano al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.
Il Comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del rettore o del presidente del Centro residenziale:
a) verifica la qualita' dei servizi offerti dal Centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanita' e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonche' sul servizio di mensa, e ne da' informazione al rettore e al consiglio di amministrazione del Centro nei tempi e secondo le modalita' previste dal regolamento dello stesso;
b) accerta che le strutture del Centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari;
c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del Centro o tramite i docenti ivi residenti e li trasmette al consiglio di amministrazione del Centro stesso dopo averli istruiti;
d) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione del Centro residenziale sulla congruita' delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto a versare al Centro stesso;
e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal Centro residenziale alle strutture dell'Universita' che abbiano ricevuto finanziamenti a cio' destinati. Art. 6.10 - Gestione.
Il Centro residenziale regola la propria gestione amministrativa-contabile e del patrimonio, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Art. 2.1 - Organi dell'Universita'.
1. Sono organi dell'Universita': il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il comitato di coordinamento e programmazione ed il consiglio degli studenti.
2. Nell'Universita' della Calabria sono altresi' previsti il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti, la commissione didattica di Ateneo, la commissione per l'orientamento e il sostegno degli studenti ed il collegio dei probiviri. Art 1.6 - Partecipazione ad organismi privati.
1. L'Universita' della Calabria puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Le modalita' di partecipazione dell'Universita' sono definite da un apposito regolamento e, fatta eccezione per gli spin-off dell'Universita' della Calabria e per gli spin-off accademici, entrambi disciplinati da apposito regolamento, devono conformarsi ai seguenti principi:
a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari, di cui almeno uno di altro ateneo italiano o straniero, la cui specifica competenza nella attivita' svolte sia congiuntamente riconosciuta dall'Ateneo e dall'organismo partecipato;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie o organizzative richieste;
c) destinazione a finalita' istituzionali della Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
3. La collaborazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario.
4. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in societa' di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. L'autorizzazione e' in ogni caso pubblicata, per estratto, nel bollettino ufficiale dell'Universita'.
5. Degli organismi pubblici o privati cui l'universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco e' consultabile da chiunque vi abbia interesse. Art. 2.12 - Il collegio dei revisori dei conti.
1. Presso l'Universita' e' costituito il collegio dei revisori dei conti, organo di controllo interno dell'Ateneo composto da cinque membri, dotati di particolare competenza amministrativa o contabile o legale o di ordinamenti universitari. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni.
2. Il collegio e' nominato dal rettore con apposito decreto.
3. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Art. 1.3 - Attivita' didattica e promozione culturale.
1. L'Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, esplicando l'attivita' didattica nei:
a) corsi di laurea;
b) corsi di laurea specialistica;
c) corsi di specializzazione;
d) corsi di dottorato di ricerca, per i quali vengono rilasciati i relativi titoli di studio.
L'Ateneo puo' inoltre attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali vengono rilasciati i masters universitari di primo e di secondo livello.
Sulla base di apposite convenzioni, i titoli di cui al presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente ad altri atenei italiani o stranieri.
2. L'Universita' organizza:
a) servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli studenti;
b) servizi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, nonche' attivita' formative propedeutiche all'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;
c) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo.
Inoltre, per la maggiore efficacia dell'attivita' formativa, l'Universita' della Calabria eroga, secondo le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo, borse di studio post-lauream, anche tramite i suoi centri dotati di autonomia di spesa, ciascuno con i fondi di propria competenza.
3. L'Universita' promuove attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
4. L'Universita' puo' attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
b) corsi di perfezionamento e aggiornamento culturale e professionale;
c) corsi di educazione e attivita' culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente e ricorrente e per i lavoratori.
Al fine della promozione e dello svolgimento di queste attivita', l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con gli enti pubblici e privati. Art. 2.3 - Il senato accademico.
1. Al senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Universita', fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Universita' per l'adozione dei rispettivi piani di attivita'.
Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, il Senato:
a) modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del successivo art. 7.4, lo statuto;
b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'Universita', eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle graduatorie;
c) coordina le attivita' delle facolta' e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del Centro residenziale;
d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualita' ed assume al riguardo le opportune delibere;
e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attivita' didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attivita';
f) formula al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;
g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero;
h) approva ed eventualmente modifica il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento didattico d'Ateneo e gli altri regolamenti interni dell'Universita'; esprime motivato parere al consiglio di amministrazione sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' predisposto dal direttore amministrativo;
i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Universita', di cui al successivo art. 3.1;
l) approva, sentito il consiglio degli studenti, il piano pluriennale di sviluppo dell'Universita';
m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio dell'Universita' destina alla didattica e alla ricerca;
n) valuta, sentita la commissione didattica di Ateneo di cui all'art. 2.8 e il nucleo di valutazione di Ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti;
o) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal rettore;
p) designa i membri del nucleo di valutazione di Ateneo;
q) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale;
r) propone l'istituzione dei centri universitari e interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;
s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
Per gli argomenti di cui alle voci e), f), h), i), l), m), il senato accademico delibera sentito il comitato di coordinamento e programmazione. Il parere del comitato di coordinamento e programmazione deve essere riportato nel verbale del senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.
2. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento e programmazione.
Il rettore da' esecuzione alle delibere del senato accademico nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile.
Entro il mese di luglio di ciascun anno il senato accademico approva le linee generali del piano di attivita' annuale fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione.
Le norme per il funzionamento del senato accademico sono definite dal regolamento generale d'Ateneo.
3. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore;
b) dai presidi di facolta'.
c) da direttori di dipartimento, in numero pari a quello dei presidi, designati in concomitanza alle elezioni del rettore dai membri del comitato di coordinamento e programmazione, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo;
d) da due studenti eletti dal consiglio degli studenti nel suo seno;
e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo.
Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale:
il pro-rettore;
il direttore amministrativo o suo delegato;
il presidente del Centro residenziale o suo delegato.
Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario. In caso di assenza o impedimento, delega un suo sostituto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavata di Rende, 21 agosto 2002
Il rettore: Latorre
 
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