Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2002, n. 205
Regolamento recante modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 287, istitutivo della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101".

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto 2 agosto 1999, n. 278, con il quale, tra l'altro, e' stata istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101";
Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
Visto l'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate erariali attraverso la modifica del regolamento della scommessa "Formula 101", cosi' da consentirne, tra l'altro, una periodicita' settimanale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12141/UCL del 10 luglio 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica della scommessa "Formula 101"
1. L'articolo 10 del decreto 2 agosto 1999, n. 278 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore). - 1. E' istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101 , collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - F.I.A. ed alle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo, organizzate dalla Federation International de Motociclisme - F.I.M.".
2. All'articolo 11 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio della scommessa denominata "Formula 101 e' riservato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'accettazione delle scommesse e' affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.";
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 10, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, e' riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.";
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attivita' necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula 101 , secondo le modalita' stabilite dal presente capo. Tale approvazione e' condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.".
3. L'articolo 12 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Caratteristiche della scommessa). 1. - La scommessa "Formula 101 consiste, a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, nel pronosticare le prime otto vetture o motociclette classificate, secondo l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle gare del Campionato Mondiale di Formula Uno o nelle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo. L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture o le motociclette e i relativi piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, e' quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. o da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di arrivo e' pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla F.I.M. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa.".
4. L'articolo 13 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Modalita' di scommessa). - 1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito un punto.
2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, e' considerata, ai fini della determinazione dei vincenti, ultima arrivata.
3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico e' determinato dalla somma delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile e' pari a "8 .
4. Nel caso di parita' dell'ordine di arrivo di due o piu' vetture o di due o piu' motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di arrivo ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno considerati tutti gli ordini d'arrivo formati da vetture o motociclette classificate tra la prima e l'ottava posizione, attribuendo a ciascuna di esse un punto. Qualora, per qualsiasi motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica un numero di vetture o di motociclette inferiore a otto si terra' conto, per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della determinazione dei vincenti, del numero delle vetture o delle motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il maggior numero di giri.
5. Il montepremi e' costituito dal 38 per cento della raccolta e destinato a tre categorie di vincita: ORO, ARGENTO E BRONZO cui corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti.
6. Il montepremi e' ripartito fra le tre categorie anzidette nel modo seguente:
a) quaranta per cento alla categoria ORO;
b) trenta per cento alla categoria ARGENTO;
c) trenta per cento alla categoria BRONZO.
6-bis. L'importo destinato alle vincite di ogni singola categoria viene suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti della relativa categoria.
7. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria puo' essere minore della quota unitaria della o delle categorie inferiori. A tal fine gli importi destinati a tali categorie si sommano ed il risultato si divide per il numero delle colonne vincenti nelle singole categorie.
8. In mancanza di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello della corrispondente categoria della scommessa successiva e cosi' fino alla scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti categorie.
9. Nell'ultima scommessa annuale di "Formula 101 , qualora non si realizzi punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo montepremi unitamente all'importo proveniente dalle precedenti scommesse per la stessa categoria viene cumulato con quello delle altre categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti, fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.
10. In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa, il giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di annullamento. Il rimborso e' effettuato dal ricevitore presso cui e' stata raccolta la scommessa, dietro ritiro della ricevuta di gioco.".
5. All'articolo 14 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte dal logo "Formula 101 prodotte da ogni concessionario. Le schede debbono presentare caratteristiche comuni definite, rispettivamente, dalla F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalita' di gioco.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo.";
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M. comunicano agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonche' l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.";
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. La posta unitaria di scommessa e' di 0,50 euro per colonna, per le giocate effettuate fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a colonna per le giocate effettuate successivamente.";
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Nel costo della singola colonna e' compreso l'importo che il giocatore e' tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa, e di 0,08 euro a colonna per quelle giocate successivamente.".
6. Il comma 2 dell'articolo 15 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente:
"2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilita' del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualita' previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 13, detto archivio e' recapitato, a cura e sotto la responsabilita' del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.".
7. All'articolo 17 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonche' sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario nonche' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilita', provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalita' organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.".
8. All'articolo 18 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove e' stata effettuata la giocata.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e' eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Se uno o piu' concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato e' detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre all'Amministrazione finanziaria.".
9. Il comma 2 dell'articolo 20 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente:
"2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 19, il saldo a proprio debito, secondo le modalita' previste dagli accordi stipulati con i concessionari.".
10. Il comma 3 dell'articolo 21 del succitato decreto e' sostituito dal seguente:
"3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 11, comma 6, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma 1.".
11. L'articolo 22 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Canone di concessione). 1. - Il canone di concessione, di cui all'articolo 21, e' calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:
a) 1o scaglione 3,00 per cento sino a 258.230.000,00 euro di raccolta annua.".
b) 2o scaglione 2,00 per cento oltre 258.230.000,00 euro di raccolta annua.".
12. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito dal seguente:
"2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 agosto 2002
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 39



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, reca:
"Disciplina delle attivita' di gioco".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della
legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati
nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il
rilancio dell'economia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248:
"Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 15-ter del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16:
"Art. 15-ter (Disposizioni varie in materia di giochi).
1. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli
12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16,
comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133.
2. All'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. ".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca
disposizioni in tema di riforma dell'organizzazione del
Governo.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti
ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 11 (Esercizio della scommessa). - 1. L'esercizio
della scommessa denominata "Formula 101 e' riservato al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
2. L'accettazione delle scommesse e' affidata, sulla
base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari
gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che
operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di
una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di
automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato puo' attribuire, nel rispetto della normativa
comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da
quelli menzionati nel periodo precedente.
3. La concessione non puo' avere durata superiore a 6
anni ed e' rinnovabile.
4. La raccolta delle giocate e' effettuata dai
concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie.
5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della
scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte
alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione
dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie
ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua
promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito
delle immagini sulle quali la Federation Internationale de
l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de
Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione
dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle
scommesse di cui all'art. 10, relative alle medesime gare
automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, e'
riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed
alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati
allo svolgimento delle attivita' previste dal presente
decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e
dell'importo delle vincite sono effettuate mediante
l'integrazione del sistema attivato per la gestione del
lotto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133.
7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro
soggetto allo svolgimento delle attivita' previste dal
presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i
predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, al fine di verificare che
essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le
attivita' necessarie alla realizzazione della scommessa
"Formula 101 , secondo le modalita' stabilite dal presente
capo. Tale approvazione e' condizione necessaria per
l'avvio della raccolta delle scommesse.".
- Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il
seguente:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
- Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30
novembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di
finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' il
seguente:
"1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad
affidare in concessione la gestione delle lotterie e di
altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi
sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del
sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per
adeguare i regolamenti delle lotterie, alla gestione
mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
ministeriale n. 278, del 1999, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
"Art. 14 (Modalita' di accettazione della scommessa). -
1. Le giocate sono effettuate utilizzando schede
contraddistinte dal logo "Formula 101 prodotte da ogni
concessionario. Le schede debbono presentare
caratteristiche comuni, definite, rispettivamente, dalla
F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche
modalita' di gioco.
2. Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente
individuati dai concessionari.
3. I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta
costituita dalle ricevitorie distribuite sul territorio
nazionale e abilitate agli altri giochi pubblici, possono
attivare, presso esercizi o luoghi aperti al pubblico,
nuovi punti esclusivi di raccolta della scommessa "Formula
101 , in misura non superiore al 25 per cento del numero
delle ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali
nuovi punti di raccolta devono garantire la riservatezza
dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di
raccolta della scommessa.
4. La giocata minima si compone di due colonne, su
ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero
delle otto vetture o delle otto motociclette pronosticate
nelle rispettive posizioni di arrivo.
5. E' altresi' consentita l'effettuazione di giocate
sistemistiche. Per ogni giocata, minima o sistemistica,
viene rilasciato un singolo scontrino come ricevuta di
gioco.
6. Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o
la F.I.M. comunicano agli altri gestori del gioco il
periodo di raccolta delle giocate, nonche' l'ora di
chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla
raccolta di ciascun concessionario devono essere
memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con
idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni
previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.
7. La posta unitaria di scommessa e' di 0,50 euro per
colonna, per le giocate effettuate fino a dieci minuti
prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto
della scommessa e di 1,00 euro a colonna per le giocate
effettuate successivamente.
8. Nel costo della singola colonna e' compreso
l'importo che il giocatore e' tenuto a corrispondere, a
titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a
0,04 euro per ogni colonna giocata fino a dieci minuti
prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto
della scommessa, e di 0,08 euro a colonna per quelle
giocate successivamente.".
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto 2
agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 15 (Validita' delle giocate). - 1. Le giocate
sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle
forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici
siano state depositate negli archivi dei centri di
elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le
misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di
concessione.
2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco
ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli
estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di
colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve
essere conservato, sotto la responsabilita' del singolo
concessionario, con misure di sicurezza approvate dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualita' previste
dai commi 7 e 8 dell'art. 13, detto archivio e' recapitato,
a cura e sotto la responsabilita' del concessionario, a
seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 17 (Bollettino delle vincite). - 1. La F.I.A. o
la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della
scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la
giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al
numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro
competenza, nonche' sulla base del notiziario riportante
l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno
realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati
ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata
feriale successiva alla gara, redigono il Bollettino
ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo
trasmettono ad ogni concessionario nonche'
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui
al comma 1, sotto la propria responsabilita', provvede alla
convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta
della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle
vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite
secondo le rispettive modalita' organizzative, trasmettendo
la relativa documentazione contabile all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio
dei poteri di controllo e vigilanza.
3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene
tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le
vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate
vincenti per ogni singola categoria e' affisso al pubblico,
presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo
non inferiore a quindici giorni.".
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 18 (Pagamento delle vincite). - 1. Gli scontrini
di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la
riscossione del premio, entro il termine di decadenza di
sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale
dei punteggi vincenti e dei relativi premi.
2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore
a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di
gioco dove e' stata effettuata la giocata.
3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a
2.300,00 euro e' eseguito dal concessionario, o da suoi
delegati.
4. Se uno o piu' concessionari registrano un saldo
negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle
vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma
necessaria a consentire il pagamento delle vincite.
L'importo accreditato e' detratto dalle somme che
l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di
dettagliata documentazione contabile da produrre
all'Amministrazione finanziaria.".
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 20 (Versamenti dei raccoglitori ai
concessionari). - 1. I raccoglitori versano ai
concessionari, entro il giorno successivo all'estratto
conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1,
lettera e), dell'art. 19, secondo le modalita' previste
dagli accordi stipulati con i concessionari.
2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il
giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui
al comma 2 dell'art. 19, il saldo a proprio debito, secondo
le modalita' previste dagli accordi stipulati con i
concessionari.
3. I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli
importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto
di cui all'art. 19.
4. I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun
anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo
dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse
di competenza contabile dell'anno precedente.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 21 (Oneri e compensi). - 1. I concessionari,
entro l'ottavo giorno seguente, la settimana successiva a
quella del primo versamento da parte dei raccoglitori,
versano alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato
di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi
trattenuto per:
a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate;
b) il compenso per il concessionario medesimo;
c) l'importo eventualmente accreditato ad altro
concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'art. 18.
2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in
tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le
penalita' previste dall'atto di concessione.
3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui
all'art. 11, comma 6, da intendersi come comprensivi di
ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare
all'organizzatore ai sensi dell'art. 16, comma 1, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la
misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo
derivante dalla scommessa e possono anche essere
corrisposti detraendoli per ogni scommessa, dalle somme
dovute ai sensi del comma 1.".
- Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, e' riportato nella nota alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 23 (Versamento del prelievo e dell'imposta). - 1.
Il prelievo relativo alla scommessa e' pari alla differenza
fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote
destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel
capo II del presente regolamento. Su di esso si applica
l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504.
2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento
dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di
prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel
quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto
delle scommesse hanno avuto luogo.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone