Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2002
Istituzione del Comitato per il credito agevolato, di cui all'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria ed i prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" ed in particolare gli articoli 5 e 7, che prevedono la concessione, alle imprese operanti nel settore editoriale, di contributi in conto interessi sui finanziamenti da attribuire mediante procedura valutativa;
Visto altresi', in particolare, l'art. 7, comma 4, che stabilisce che la concessione dei predetti contributi e' disposta "sulla base della deliberazione di un comitato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, recante il regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare l'art. 6, con il quale sono state previste le modalita' di organizzazione e funzionamento del sopra citato Comitato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002/Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 23 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Paolo Bonaiuti sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;
Considerata la necessita' di istituire il predetto Comitato definendone, altresi', la composizione in modo da assicurare, ai sensi del citato art. 7, comma 4, della legge n. 62 del 7 marzo 2001 e dell'art. 6 del citato regolamento n. 142 del 6 giugno 2002, la presenza delle amministrazioni statali interessate, nonche' degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori, dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici;
Ritenuta altresi' l'opportunita' di integrare la composizione del predetto Comitato con un esperto, nonche' da un rappresentante delle imprese la cui attivita' consiste nella produzione e stampa dei prodotti editoriali;
Decreta:
Art. 1.
Comitato per il credito agevolato
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione ed editoria, e' istituito il Comitato per il credito agevolato all'editoria, di seguito denominato Comitato, con il compito di deliberare, l'ammissione al contributo in conto interessi sui finanziamenti da attribuire alle imprese operanti nel settore editoriale mediante procedura valutativa.
 
Art. 2.
Composizione
1. Il Comitato, di cui al comma 1, e' presieduto dal Sottosegretario di Stato all'editoria ed e' cosi' composto:
a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Vicepresidente;
b) dal Capo dell'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) dal Capo dell'Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti editoriali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
e) da un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
f) da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
g) da un rappresentante degli editori di giornali quotidiani e da un rappresentante degli editori di giornali periodici designati dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG);
h) da un rappresentante degli editori di giornali periodici designato dall'Unione stampa periodica italiana (USPI);
i) da un rappresentante degli editori di libri designato dall'Associazione italiana editori (AIE);
l) da un rappresentante degli editori radiofonici e radiotelevisivi designato unitariamente dalla Federazione radio televisioni (FRT) e dall' Associazione radio e televisioni locali (AERANTI);
m) da un rappresentante della editoria elettronica designato dall'Associazione nazionale editoria elettronica (ANEE);
n) da un rappresentante dei distributori designato unitariamente dall'Associazione distributori nazionali (ADN) e dall'Associazione nazionale distributori (ANADIS);
o) da un rappresentante dei rivenditori designato unitariamente dalle associazioni di categoria;
p) da un rappresentante dei giornalisti designato dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI);
q) da un rappresentante dei lavoratori tipografici designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
r) da un rappresentante delle imprese la cui attivita' consiste nella produzione e stampa dei prodotti editoriali designato dall' Associazione nazionale industrie grafiche e cartotecniche e trasformatrice (ASSOGRAFICI) e da un rappresentante delle imprese stampatrici di giornali quotidiani designato dall'Associazione stampatori italiana giornali (ASIG);
s) da un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di assenza del Sottosegretario il Capo del Dipartimento assume le funzioni di Presidente.
3. I componenti del Comitato di cui al comma 1, lettera da d) a s) sono nominati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 3.
Segreteria del comitato
1. Per l'istruttoria dei provvedimenti di concessione di contributi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142, il Comitato si avvale di una apposita segreteria, nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 4. Soppressione del Comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto
1981, n. 416 e successive modificazioni
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 2001, n. 62, il Comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e' soppresso.
Il presente decreto e' inviato al competente organo di controllo.
Roma, 3 settembre 2002
p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Bonaiuti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone