Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 settembre 2002 |
Riconoscimento di titolo professionale conseguito in Argentina dalla dott.ssa Maria Gabriela Coffey ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Coffey Maria Gabriela, nata a Buenos Aires (Argentina) il 22 agosto 1968, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologa, di cui e' in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di "Licenciada en Psicologia", conseguito presso l'"Universidad John F. Kennedy" di Buenos Aires come documentato in data 3 aprile 1992; Considerato inoltre che e' iscritta nel "Registro del Ministerio de Salud de la Nacion" (Argentina) dal 16 dicembre 1992, matricola n. 18.976 come attestato dal "Ministerio" stesso; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1 luglio 2002; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi stessa e nella nota scritta del 24 luglio 2002; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto peraltro che, per l'esercizio della psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale completa, rispetto a quella richiesta allo psicoterapeuta italiano; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba consistere in un colloquio in lingua italiana e rivestire carattere specificatamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso della esperienza maturata, e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi analoghi; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo e per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Pavia in data 27 aprile 2001 con scadenza 13 marzo 2003 per motivi di famiglia; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Coffey Maria Gabriela, nata a Buenos Aires (Argentina), il 22 agosto 1968, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Il riconoscimento della psicoterapia e' subordinato al superamento di una prova attitudinale. Le modalita' di svolgimento della prova suddetta sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: a) principi di psicopatologia, b) il setting e lo sviluppo terapeutico, c) deontologia professionale. Roma, 3 settembre 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e di psicoterapeuta. |
|
|
|